CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2025
Cassazione n. 32618/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p., tanto da rappresentare, per le modalità redazionali, un caso esemplare di ricorso utilizzabile per una pluralità indeterminata di ipotesi, in appello come in cassazione, come dimostrato dal costante riferimento alla sentenza di primo grado (cfr., ad esempio a pg.12), dalla circostanza che a pg. 7 (ultimo paragrafo) si parli di un caso differente da quello oggetto del presente giudizio (con una pluralità di imputati del reato di truffa e citando un passaggio della motivazione che non si rinviene nel testo della sentenza impugnata), che i motivi siano numerati senza logica sequenziale e che le argomentazioni si susseguano in maniera confusa e ripetitiva; osservato che il ricorso non si confronta con i temi della responsabilità dell'imputato e del trattamento sanzionatorio (la "doppia conforme" ha fornito una chiara ricostruzione del fatto, identificando puntualmente tanto l'elemento oggettivo - pg. 3 e 4 - quanto quello soggettivo - pg. 5); preso atto, infine che il motivo attinente al trattamento sanzionatorio e quello relativo alla confisca sono totalmente generici ed (il secondo, almeno) privo persino di un contenuto giuridico apprezzabile; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dect o il 3 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere Es nsore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] - L