Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2038/2008
ECLI:EU:C:2008:542
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62006CO0466_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – Tribunal de grande instance de Nanterre – Validità degli artt. 24, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, 27, n. 3, del regolamento (CE) n. 2038/1999, 1 del regolamento (CE) n. 2073/2000, 1, n. 2, del regolamento (CE) n. 1745/2002, e 1 del regolamento (CE) n. 1739/2003 – Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero – Quote di produzione d’isoglucosio – (Mancata) inclusione dell’isoglucosio utilizzato quale prodotto intermedio – Validità dei regolamenti (CEE) n. 1443/82 e (CE) n. 314/2002 – Modalità di calcolo dei contributi dovuti a titolo della produzione d’isoglucosio.
[OSCURATO:PERSONA]
1) Dall’esame della prima questione sollevata non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dell’art. 24, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dell’art. 27, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 13 settembre 1999, n. 2038, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dell’art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 29 settembre 2000, n. 2073, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2000/01 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell’ambito dei regimi di importazioni preferenziali, dell’art. 11, n. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dell’art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 30 settembre 2002, n. 1745, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2002/03 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell’ambito dei regimi di importazioni preferenziali, nonché dell’art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 30 settembre 2003, n. 1739, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2003/04 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell’ambito dei regimi di importazioni preferenziali.
2) Dall’esame dell’art. 5, n. 5, primo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 8 giugno 1982, n. 1443, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 23 febbraio 1994, n. 392 e dall’art. 6, n. 4, del regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, se del caso, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 2003 n. 1140, non è emersa l’esistenza di elementi tali da inficiarne la validità.