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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 settembre 2024

Cassazione n. 26861/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12798/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Segretario comunale – Costituzione segreteria in convenzione – Nomina nuovo segretario – Revoca precedente segretario –Illegittimità – Risarcimento danni R.G.N. 12798/2019 Ud. 12/09/2024CC AULA B Sez.

S4/L- R.G. 12798/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 2 di 14 dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO (già [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] E PROVINCIALI) –intimato – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n. 261/2018 depositata il 25/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 261/2018, pubblicata in data 25 ottobre 2018, la Corte d’appello di Caltanissetta, nella regolare costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello principale del [OSCURATO:PERSONA] e – in parte – l’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA], entrambi proposti avverso la sentenza del Tribunale di Enna, n. 476/2014, depositata in data 16 settembre 2014 e per l’effetto, da un lato ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro lato, ha limitato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] in favore del Sez.

S4/L- R.G. 12798/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 3 di 14 medesimo [OSCURATO:PERSONA] al solo risarcimento dei danni patrimoniali, escludendo i danni non patrimoniali.

2. [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribunale di Enna, esponendo di essere stato [OSCURATO:PERSONA] presso-il [OSCURATO:PERSONA] sino al mese di ottobre 1999, allorquando era stato posto in disponibilità e di fatto revocato a seguito della costituzione, fra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] di una segreteria in convenzione con incarico di segreteria affidato ad unaterza persona.

Aveva quindi chiesto che, dichiarata la illegittimità della procedura di nomina del nuovo segretario titolare della convenzione, i due Comuni convenuti venissero condannato in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

La domanda era stata accolta dal Tribunale di Enna.

3. La Corte d’appello di Caltanissetta ha esaminato in primo luogo l’appello del [OSCURATO:PERSONA] e -dopo aver disatteso il motivo di gravame col quale veniva dedotta la nullità della decisione di prime cure per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia di Gestione dell’Albo dei [OSCURATO:PERSONA] – ha invece accolto il motivo di gravame col quale il [OSCURATO:PERSONA] contestava la sussistenza di una propria responsabilità.

La Corte territoriale, infatti, dopo aver affermato sulla scorta di precedenti di questa Corte la illegittimità della nomina di un nuovo segretario tra i Comuni convenzionati, non rientrando la conclusione di una convenzione tra le legittime cause di cessazione del rapporto con il [OSCURATO:PERSONA] già nominato da uno dei Comuni, ha tuttavia osservato che della illegittima cessazione del rapporto poteva ritenersi responsabile solo il Comune –nella specie il [OSCURATO:PERSONA] – a favore del quale il [OSCURATO:PERSONA] illegittimamente revocato svolgeva in precedenza i propri compiti, trattandosi di una ipotesi di Sez.

S4/L- R.G. 12798/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 4 di 14 responsabilità da inadempimento, mentre doveva escludersi una responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], proprio perché non precedentemente vincolato da alcun rapporto con il [OSCURATO:PERSONA] revocato.

La Corte ha parimenti escluso la configurabilità in capo al [OSCURATO:PERSONA] di una responsabilità extracontrattuale, da un lato escludendo la illiceità del mancato conferimento di un incarico che ha comunque natura fiduciaria e, dall’altro lato, evidenziando l’assenza in concreto della specifica deduzione di tale titolo di responsabilità da parte dell’appellato [OSCURATO:PERSONA].

Esaminando l’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha disatteso il motivo di gravame con il quale veniva dedotta la tardività delle produzioni documentali effettuate da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado a supporto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, rilevando che, pur essendo le produzioni tardive, la decisione del giudice di prime cure di ammetterle risultava giustificata ai sensi dell’art. 421 c.p.c.

La Corte territoriale ha invece accolto il gravame nella parte in cui veniva censurato il riconoscimento dei danni non patrimoniali, ritenendo non adeguatamente provata alcuna delle dimensioni di tale voce di danno.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta ricorre ora il [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].

È rimasto intimato il MINISTERO DELL’INTERNO cui il ricorrente principale ha notificato il gravame.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

Sez.

S4/L- R.G. 12798/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 5 di 14 Hanno depositato memorie [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso principale è affidato a tre motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce: − in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.; − in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Argomenta, in particolare, il ricorso che: − la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la concorrente responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 2043 c.c., avendo quest’ultimo fornito un contributo causale al realizzarsi dell’illecito, concludendo la convenzione e dando corso alla procedura per la nomina del nuovo Segretario; − “tutte le circostanze in precedenza indicate (…) erano state puntualmente documentate alla Corte di Merito”.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario con l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei [OSCURATO:PERSONA], sebbene dovesse ritenersi che la stessa, avviando la procedura di nomina del nuovo Segretario, avesse concorso nell’illecito.

1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. come interpretato, in applicazione del principio di reciprocità, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 13/1997”.

Sez.

S4/L- R.G. 12798/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 6 di 14 Il motivo censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto che la decisione del giudice di prime cure di ammettere produzioni documentali pacificamente tardive fosse giustificata ai sensi dell’art. 421 c.p.c.

2. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è anch’esso affidato a tre motivi.

2.1. Il primo motivo è, testualmente, rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma, 70, 71 e 77 della legge n. 127/1997, dell'art. 100 del d.lgs. 267/2000, dell'art. 18 del CCNL dei segretari comunali e provinciali 1998/2001 siglato il 16/5/2001, dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, della deliberazione n. 113/2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, della deliberazione n. 181/2002 del C.N.A. dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunale e provinciali, dell'art. 1218, 2043 e 2087 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c. - Violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo, già oggetto di discussione tra le parti riguardante la circostanza in atti documentata della responsabilità anche in capo al Comune di Regalbuto dell’illegittima e illecita estromissione del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della carica di [OSCURATO:PERSONA] degli Enti convenzionati.

Condanna alle spese di lite di primo e secondo grado”.

Il ricorso censura l’esclusione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] affermata dalla decisione impugnata, argomentando la concorrente responsabilità del Comune convenzionato, il quale, secondo il ricorso doveva ritenersi anch’esso tenuto ad individuare come [OSCURATO:PERSONA] quello già nominato dall’altro Comune convenzionato.

Sez.

S4/L- R.G. 12798/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 7 di 14

2.2. Il secondo motivo è, testualmente, rubricato:“Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 1218, 1223, 1225 1226 1227 2043 2727 2729 2056 e 2059 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., per avere la Corte nissena, contra legem, riformato il capo della sentenza del Tribunale di Enna, in punto di riconoscimento di danno non patrimoniale in capo al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. - Violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo, già oggetto di discussione tra le parti, riguardante la documentazione in atti, nonché la prova orale assunta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], probante il danno non patrimoniale subito dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] –Difetto assoluto di motivazione”.

Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte nissena: − sarebbe incorsa in errori di diritto ” omettendo del tutto di valutare e interpretare fatti, documenti e prove del processo, correttamente vagliati dal Giudice del Tribunale”; − avrebbe disatteso i principi di questa Corte in tema sia di danno all’immagine sia di danno morale.

2.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale compensato integralmente le spese del grado di appello anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’accoglimento solo parziale del gravame.

3. Preliminarmente s i deve dare atto che il [OSCURATO:PERSONA], nella propria memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. viene a segnalare che “a quanto è dato sapere, l’[OSCURATO:PERSONA], procuratore e difensore nel presente giudizio del Comune di Centuripe è deceduto(…)”.

Questa Corte ha già ripetutamente affermato il principio per cui nel giudizio di cassazione, il decesso dell'unico difensore non determina Sez.

S4/L- R.G. 12798/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 8 di 14 l'interruzione del processo, ma attiva il potere della Corte di differire l'udienza di discussione, disponendo la comunicazione alla parte personalmente per consentirle la nomina di un nuovo difensore, risultando,tuttavia, l'attivazione di tale potere subordinata alla duplice condizione che l'evento risulti da attestazione fidefacente dell'ufficiale giudiziario notificante l'avviso di udienza e che sia mancato il tempo ragionevole per provvedere alla nomina di un nuovo difensore (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21608 del 20/09/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21142 del 10/10/2007).

Nella specie si deve ravvisare l’assenza di entrambi i presupposti individuati da questa Corte, non risultando notizia fidefaciente dell’avvenuto decesso, e risultando che l’avviso di udienza è stato notificato in data 13 giugno 2014, e quindi tre mesi prima dell’udienza, con un ragionevole lasso temporale per procedere all’eventuale sostituzione.

4. I tre motivi del ricorso principale sono inammissibili.

4.1. Il primo motivo risulta inammissibile per una duplice ragione.

La prima è che il [OSCURATO:PERSONA] viene a dolersi del mancato accoglimento di una domanda che, dalla sentenza impugnata, risulta essere stata proposta dal solo [OSCURATO:PERSONA] e non anche dall’odierno ricorrente, il quale, ai fini dell’ammissibilità del motivo, avrebbe invece dovuto evidenziare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c. – se ed in quale specifico atto aveva formulato domanda risarcitoria nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] La seconda ragione è costituita dalla constatazione che la decisione impugnata si è venuta a basare, sul punto, su una duplice ratio decidendi , e cioè, da un lato, la non configurabilità di una responsabilità ex art. 2043 c.c.in capo al [OSCURATO:PERSONA] e, Sez.

S4/L- R.G. 12798/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 9 di 14 dall’altro lato, la radicale omessa deduzione di tale titolo di responsabilitànel ricorso di primo grado.

Questa seconda rationon risulta adeguatamente impugnata, se non nella parte conclusiva del motivo, con modalità non rispettose del canone di specificità di cui all’ art. 366 c.p.c. , dovendo conseguentemente trovare applicazione il principio per cui qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di talirationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).

4.2. Quanto all’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, si deve osservare che, in primo luogo, parte ricorrente ha persino omesso di considerare che l’[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] E PROVINCIALI è stata soppressa dall’art. 7, comma 31 - ter D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, con subentro –previsto dal successivo comma 31- quater – del MINISTERO DELL’INTERNO e con conseguente ripristino del rapporto organico fra il Segretario comunale ed il MINISTERO - essendo quest’ultimo succeduto a titolo universale alla stessa AGES ai sensi dell’art. 7, D.L. n. 78/2010 – ferma restando la distinzione sussistente tra il suddetto rapporto organico ed il rapporto funzionale che fa invece capo ai Sindaci ex art. 15, d.P.R. n. 465/1997 (cfr. Cass. Sez.

L, Sentenza n. 7510 del 15/05/2012).

Distinzione che – va comunque rammentato – ha già condotto questa Corte ad affermare il principio per cui, non essendovi coincidenza tra l'amministrazione datrice di lavoro e quella utilizzatrice, Sez.

S4/L- R.G. 12798/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 10 di 14 nelle controversie tra quest'ultima e il dipendente va escluso il litisconsorzio necessario con la predetta Agenzia (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 17065 del 11/08/2016).

Del tutto irrilevante – si osserva incidenter – è l’iniziativa di notificare il ricorso di legittimità al MINISTERO DELL’INTERNO, non essendo quest’ultimo mai stato parte formale del giudizio.

Operata tale premessa, l’inammissibilità del motivo discende dal principio per cui il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).

Il ricorrente, quindi,a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della Sez.

S4/L- R.G. 12798/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 11 di 14 sentenza che si pongono in contrasto con essa(Cass. Sez.

U -Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).

Nella specie, il motivo di ricorso omette di confrontarsi concretamente con il decisum della sentenza impugnata, sia perché lo stesso si impernia sull’affermazione di quella concorrente responsabilità da illecito che- come visto in relazione al primo motivo - è stata invece esclusa dalla Corte territoriale con motivazione non adeguatamente impugnata, sia perché omette radicalmente di prendere in considerazione la testé richiamata distinzione tra rapporto organico e rapporto funzionale e quindi la necessità di fondare l’ipotetica responsabilità dell’AGES (rectius del Ministero dell’interno), su profili inerenti detto rapporto organico e non su profili concernenti quel rapporto funzionale che è invece di pertinenza dei Comuni, cui resta conferito il potere di nomina e di revoca del segretario, scegliendolo tra gli iscritti all'albo, ex artt. 99 e 100, D.Lgs. n. 267 del 2000(Cass. Sez.

L, Sentenza n. 7510 del 15/05/2012).

4.3. L’inammissibilità del terzo motivo discende – ancora una volta –dal mancato ossequio alla regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.

Osservato preliminarmente che il COMUNE ricorrente non ha adeguatamente dedotto, nel motivo di ricorso, di aver tempestivamente contestato l’acquisizione documentale, deducendo il vizio della consulenza, tale non potendosi considerare la generica allegazione (pag. 8 del ricorso) di essersi “opposto alla tardiva produzione documentale” nel giudizio di primo grado, vanno richiamati in materia i principi dettati non solo da Cass. Sez.

U -Sentenza n. 3086 del 01/02/2022ma anche, per lo specifico rito del lavoro, da Sez.

L - Ordinanza n. 24024 del 06/09/2021e dalla successiva Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 12348 del 09/05/2023, alla luce dei quali la valutazione Sez.

S4/L- R.G. 12798/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 12 di 14 di ammissibilità delle prove acquisite in corso di CTU operata dalla Corte territoriale risulta insindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 14923 del 28/05/2024 ; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 14820 del 15/07/2015), non senza rilevare che, ancora una volta, il motivo di ricorso omette di misurarsi concretamente con i richiamati precedenti di questa Corte, limitandosi ad unagenerica doglianza.

Si deve, del resto, osservare che la censura non indica specificamente il contenuto della documentazione asseritamente non valutabile né argomenta sull’incidenza della stessa ai fini della decisione assunta e si limita a fare leva sulla tardività della produzione.

È, pertanto, comunque applicabile alla fattispecie l’orientamento secondo cui, poiché la nullità o l’irritualità di un atto di acquisizione probatoria non comporta la nullità derivata della sentenza, ma pone solo una questione di giustificatezza o meno della statuizion e in fatto della decisione, se fondata sulla prova inutilizzabile (cfr. fra le tante Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18587 del 03/09/2014), in quanto, perché l’error in procedendopossa essere rilevante ed apprezzato nel giudizio di legittimità,è necessario che la irrituale acquisizione probatoria abbia riguardato circostanze entrate nel processo solo a seguito dell’illegittima acquisizione e sulle quali il giudice abbia fondato il proprio convincimento: deve, cioè, emergere con giudizio di certezza e non di mera probabilità che la circostanza, non valutabile, abbia avuto efficacia determinante nella soluzione della controversia, di modo che la ratio decidendivenga a trovarsi priva di base, una volta accertata la irritualità della prova, attraverso la quale la circostanza stessa è stata acquisita al processo (cfr. Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 32815 del 27/11/2023).

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale discende, a questo punto, la declaratoria di inefficacia ex art. 334 c.p.c.

Sez.

S4/L- R.G. 12798/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 13 di 14 del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], in quanto proposto oltre il termine di impugnazione (31 maggio 2019, a fronte del deposito della sentenza della Corte nissena in data 25 ottobre 2018).

6. In sintesi, quindi, mentre il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale deve essere dichiarato inefficace.

7. Per quanto attiene il regime delle spese, la totale soccombenza comporta, ex art. 91 c.p.c., la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore del [OSCURATO:PERSONA] delle spese, liquidate direttamente in dispositivo, stimandosi invece di disporre la compensazione integrale tra le altre parti del giudizioalla luce dell’esito concreto del gravame.

8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

Tale attestazione concerne peraltro il solo ricorso principale e non quello incidentale, avendo questa Corte chiarito che la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato non può essere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, secondo comma, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del Sez.

S4/L- R.G. 12798/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 14 di 14 2002(Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 1343 del 18/01/2019 ; Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 18348 del 25/07/2017) .

P. Q. M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale; condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a l controricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge; compensa integralmente le spese del giudizio tra le altre parti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12798/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Segretario comunale – Costituzione segreteria in convenzione – Nomina nuovo segretario – Revoca precedente segretario –Illegittimità – Risarcimento danni R.G.N. 12798/2019 Ud. 12/09/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 12798/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 2 di 14 dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO (già [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] E PROVINCIALI) –intimato – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n. 261/2018 depositata il 25/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 261/2018, pubblicata in data 25 ottobre 2018, la Corte d’appello di Caltanissetta, nella regolare costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello principale del [OSCURATO:PERSONA] e – in parte – l’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA], entrambi proposti avverso la sentenza del Tribunale di Enna, n. 476/2014, depositata in data 16 settembre 2014 e per l’effetto, da un lato ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro lato, ha limitato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] in favore del Sez. S4/L- R.G. 12798/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 3 di 14 medesimo [OSCURATO:PERSONA] al solo risarcimento dei danni patrimoniali, escludendo i danni non patrimoniali. 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribunale di Enna, esponendo di essere stato [OSCURATO:PERSONA] presso-il [OSCURATO:PERSONA] sino al mese di ottobre 1999, allorquando era stato posto in disponibilità e di fatto revocato a seguito della costituzione, fra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] di una segreteria in convenzione con incarico di segreteria affidato ad unaterza persona. Aveva quindi chiesto che, dichiarata la illegittimità della procedura di nomina del nuovo segretario titolare della convenzione, i due Comuni convenuti venissero condannato in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La domanda era stata accolta dal Tribunale di Enna. 3. La Corte d’appello di Caltanissetta ha esaminato in primo luogo l’appello del [OSCURATO:PERSONA] e -dopo aver disatteso il motivo di gravame col quale veniva dedotta la nullità della decisione di prime cure per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia di Gestione dell’Albo dei [OSCURATO:PERSONA] – ha invece accolto il motivo di gravame col quale il [OSCURATO:PERSONA] contestava la sussistenza di una propria responsabilità. La Corte territoriale, infatti, dopo aver affermato sulla scorta di precedenti di questa Corte la illegittimità della nomina di un nuovo segretario tra i Comuni convenzionati, non rientrando la conclusione di una convenzione tra le legittime cause di cessazione del rapporto con il [OSCURATO:PERSONA] già nominato da uno dei Comuni, ha tuttavia osservato che della illegittima cessazione del rapporto poteva ritenersi responsabile solo il Comune –nella specie il [OSCURATO:PERSONA] – a favore del quale il [OSCURATO:PERSONA] illegittimamente revocato svolgeva in precedenza i propri compiti, trattandosi di una ipotesi di Sez. S4/L- R.G. 12798/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 4 di 14 responsabilità da inadempimento, mentre doveva escludersi una responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], proprio perché non precedentemente vincolato da alcun rapporto con il [OSCURATO:PERSONA] revocato. La Corte ha parimenti escluso la configurabilità in capo al [OSCURATO:PERSONA] di una responsabilità extracontrattuale, da un lato escludendo la illiceità del mancato conferimento di un incarico che ha comunque natura fiduciaria e, dall’altro lato, evidenziando l’assenza in concreto della specifica deduzione di tale titolo di responsabilità da parte dell’appellato [OSCURATO:PERSONA]. Esaminando l’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha disatteso il motivo di gravame con il quale veniva dedotta la tardività delle produzioni documentali effettuate da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado a supporto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, rilevando che, pur essendo le produzioni tardive, la decisione del giudice di prime cure di ammetterle risultava giustificata ai sensi dell’art. 421 c.p.c. La Corte territoriale ha invece accolto il gravame nella parte in cui veniva censurato il riconoscimento dei danni non patrimoniali, ritenendo non adeguatamente provata alcuna delle dimensioni di tale voce di danno. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta ricorre ora il [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. È rimasto intimato il MINISTERO DELL’INTERNO cui il ricorrente principale ha notificato il gravame. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Sez. S4/L- R.G. 12798/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 5 di 14 Hanno depositato memorie [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce: − in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.; − in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Argomenta, in particolare, il ricorso che: − la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la concorrente responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 2043 c.c., avendo quest’ultimo fornito un contributo causale al realizzarsi dell’illecito, concludendo la convenzione e dando corso alla procedura per la nomina del nuovo Segretario; − “tutte le circostanze in precedenza indicate (…) erano state puntualmente documentate alla Corte di Merito”. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario con l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei [OSCURATO:PERSONA], sebbene dovesse ritenersi che la stessa, avviando la procedura di nomina del nuovo Segretario, avesse concorso nell’illecito. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. come interpretato, in applicazione del principio di reciprocità, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 13/1997”. Sez. S4/L- R.G. 12798/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 6 di 14 Il motivo censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto che la decisione del giudice di prime cure di ammettere produzioni documentali pacificamente tardive fosse giustificata ai sensi dell’art. 421 c.p.c. 2. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è anch’esso affidato a tre motivi. 2.1. Il primo motivo è, testualmente, rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma, 70, 71 e 77 della legge n. 127/1997, dell'art. 100 del d.lgs. 267/2000, dell'art. 18 del CCNL dei segretari comunali e provinciali 1998/2001 siglato il 16/5/2001, dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, della deliberazione n. 113/2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, della deliberazione n. 181/2002 del C.N.A. dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunale e provinciali, dell'art. 1218, 2043 e 2087 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c. - Violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo, già oggetto di discussione tra le parti riguardante la circostanza in atti documentata della responsabilità anche in capo al Comune di Regalbuto dell’illegittima e illecita estromissione del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della carica di [OSCURATO:PERSONA] degli Enti convenzionati. Condanna alle spese di lite di primo e secondo grado”. Il ricorso censura l’esclusione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] affermata dalla decisione impugnata, argomentando la concorrente responsabilità del Comune convenzionato, il quale, secondo il ricorso doveva ritenersi anch’esso tenuto ad individuare come [OSCURATO:PERSONA] quello già nominato dall’altro Comune convenzionato. Sez. S4/L- R.G. 12798/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 7 di 14 2.2. Il secondo motivo è, testualmente, rubricato:“Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 1218, 1223, 1225 1226 1227 2043 2727 2729 2056 e 2059 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., per avere la Corte nissena, contra legem, riformato il capo della sentenza del Tribunale di Enna, in punto di riconoscimento di danno non patrimoniale in capo al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. - Violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo, già oggetto di discussione tra le parti, riguardante la documentazione in atti, nonché la prova orale assunta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], probante il danno non patrimoniale subito dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] –Difetto assoluto di motivazione”. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte nissena: − sarebbe incorsa in errori di diritto ” omettendo del tutto di valutare e interpretare fatti, documenti e prove del processo, correttamente vagliati dal Giudice del Tribunale”; − avrebbe disatteso i principi di questa Corte in tema sia di danno all’immagine sia di danno morale. 2.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale compensato integralmente le spese del grado di appello anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’accoglimento solo parziale del gravame. 3. Preliminarmente s i deve dare atto che il [OSCURATO:PERSONA], nella propria memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. viene a segnalare che “a quanto è dato sapere, l’[OSCURATO:PERSONA], procuratore e difensore nel presente giudizio del Comune di Centuripe è deceduto(…)”. Questa Corte ha già ripetutamente affermato il principio per cui nel giudizio di cassazione, il decesso dell'unico difensore non determina Sez. S4/L- R.G. 12798/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 8 di 14 l'interruzione del processo, ma attiva il potere della Corte di differire l'udienza di discussione, disponendo la comunicazione alla parte personalmente per consentirle la nomina di un nuovo difensore, risultando,tuttavia, l'attivazione di tale potere subordinata alla duplice condizione che l'evento risulti da attestazione fidefacente dell'ufficiale giudiziario notificante l'avviso di udienza e che sia mancato il tempo ragionevole per provvedere alla nomina di un nuovo difensore (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21608 del 20/09/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21142 del 10/10/2007). Nella specie si deve ravvisare l’assenza di entrambi i presupposti individuati da questa Corte, non risultando notizia fidefaciente dell’avvenuto decesso, e risultando che l’avviso di udienza è stato notificato in data 13 giugno 2014, e quindi tre mesi prima dell’udienza, con un ragionevole lasso temporale per procedere all’eventuale sostituzione. 4. I tre motivi del ricorso principale sono inammissibili. 4.1. Il primo motivo risulta inammissibile per una duplice ragione. La prima è che il [OSCURATO:PERSONA] viene a dolersi del mancato accoglimento di una domanda che, dalla sentenza impugnata, risulta essere stata proposta dal solo [OSCURATO:PERSONA] e non anche dall’odierno ricorrente, il quale, ai fini dell’ammissibilità del motivo, avrebbe invece dovuto evidenziare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c. – se ed in quale specifico atto aveva formulato domanda risarcitoria nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] La seconda ragione è costituita dalla constatazione che la decisione impugnata si è venuta a basare, sul punto, su una duplice ratio decidendi , e cioè, da un lato, la non configurabilità di una responsabilità ex art. 2043 c.c.in capo al [OSCURATO:PERSONA] e, Sez. S4/L- R.G. 12798/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 9 di 14 dall’altro lato, la radicale omessa deduzione di tale titolo di responsabilitànel ricorso di primo grado. Questa seconda rationon risulta adeguatamente impugnata, se non nella parte conclusiva del motivo, con modalità non rispettose del canone di specificità di cui all’ art. 366 c.p.c. , dovendo conseguentemente trovare applicazione il principio per cui qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di talirationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019). 4.2. Quanto all’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, si deve osservare che, in primo luogo, parte ricorrente ha persino omesso di considerare che l’[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] E PROVINCIALI è stata soppressa dall’art. 7, comma 31 - ter D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, con subentro –previsto dal successivo comma 31- quater – del MINISTERO DELL’INTERNO e con conseguente ripristino del rapporto organico fra il Segretario comunale ed il MINISTERO - essendo quest’ultimo succeduto a titolo universale alla stessa AGES ai sensi dell’art. 7, D.L. n. 78/2010 – ferma restando la distinzione sussistente tra il suddetto rapporto organico ed il rapporto funzionale che fa invece capo ai Sindaci ex art. 15, d.P.R. n. 465/1997 (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7510 del 15/05/2012). Distinzione che – va comunque rammentato – ha già condotto questa Corte ad affermare il principio per cui, non essendovi coincidenza tra l'amministrazione datrice di lavoro e quella utilizzatrice, Sez. S4/L- R.G. 12798/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 10 di 14 nelle controversie tra quest'ultima e il dipendente va escluso il litisconsorzio necessario con la predetta Agenzia (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17065 del 11/08/2016). Del tutto irrilevante – si osserva incidenter – è l’iniziativa di notificare il ricorso di legittimità al MINISTERO DELL’INTERNO, non essendo quest’ultimo mai stato parte formale del giudizio. Operata tale premessa, l’inammissibilità del motivo discende dal principio per cui il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016). Il ricorrente, quindi,a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della Sez. S4/L- R.G. 12798/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 11 di 14 sentenza che si pongono in contrasto con essa(Cass. Sez. U -Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Nella specie, il motivo di ricorso omette di confrontarsi concretamente con il decisum della sentenza impugnata, sia perché lo stesso si impernia sull’affermazione di quella concorrente responsabilità da illecito che- come visto in relazione al primo motivo - è stata invece esclusa dalla Corte territoriale con motivazione non adeguatamente impugnata, sia perché omette radicalmente di prendere in considerazione la testé richiamata distinzione tra rapporto organico e rapporto funzionale e quindi la necessità di fondare l’ipotetica responsabilità dell’AGES (rectius del Ministero dell’interno), su profili inerenti detto rapporto organico e non su profili concernenti quel rapporto funzionale che è invece di pertinenza dei Comuni, cui resta conferito il potere di nomina e di revoca del segretario, scegliendolo tra gli iscritti all'albo, ex artt. 99 e 100, D.Lgs. n. 267 del 2000(Cass. Sez. L, Sentenza n. 7510 del 15/05/2012). 4.3. L’inammissibilità del terzo motivo discende – ancora una volta –dal mancato ossequio alla regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. Osservato preliminarmente che il COMUNE ricorrente non ha adeguatamente dedotto, nel motivo di ricorso, di aver tempestivamente contestato l’acquisizione documentale, deducendo il vizio della consulenza, tale non potendosi considerare la generica allegazione (pag. 8 del ricorso) di essersi “opposto alla tardiva produzione documentale” nel giudizio di primo grado, vanno richiamati in materia i principi dettati non solo da Cass. Sez. U -Sentenza n. 3086 del 01/02/2022ma anche, per lo specifico rito del lavoro, da Sez. L - Ordinanza n. 24024 del 06/09/2021e dalla successiva Cass. Sez. L - Ordinanza n. 12348 del 09/05/2023, alla luce dei quali la valutazione Sez. S4/L- R.G. 12798/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 12 di 14 di ammissibilità delle prove acquisite in corso di CTU operata dalla Corte territoriale risulta insindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 14923 del 28/05/2024 ; Cass. Sez. L, Sentenza n. 14820 del 15/07/2015), non senza rilevare che, ancora una volta, il motivo di ricorso omette di misurarsi concretamente con i richiamati precedenti di questa Corte, limitandosi ad unagenerica doglianza. Si deve, del resto, osservare che la censura non indica specificamente il contenuto della documentazione asseritamente non valutabile né argomenta sull’incidenza della stessa ai fini della decisione assunta e si limita a fare leva sulla tardività della produzione. È, pertanto, comunque applicabile alla fattispecie l’orientamento secondo cui, poiché la nullità o l’irritualità di un atto di acquisizione probatoria non comporta la nullità derivata della sentenza, ma pone solo una questione di giustificatezza o meno della statuizion e in fatto della decisione, se fondata sulla prova inutilizzabile (cfr. fra le tante Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18587 del 03/09/2014), in quanto, perché l’error in procedendopossa essere rilevante ed apprezzato nel giudizio di legittimità,è necessario che la irrituale acquisizione probatoria abbia riguardato circostanze entrate nel processo solo a seguito dell’illegittima acquisizione e sulle quali il giudice abbia fondato il proprio convincimento: deve, cioè, emergere con giudizio di certezza e non di mera probabilità che la circostanza, non valutabile, abbia avuto efficacia determinante nella soluzione della controversia, di modo che la ratio decidendivenga a trovarsi priva di base, una volta accertata la irritualità della prova, attraverso la quale la circostanza stessa è stata acquisita al processo (cfr. Cass. Sez. L - Ordinanza n. 32815 del 27/11/2023). 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale discende, a questo punto, la declaratoria di inefficacia ex art. 334 c.p.c. Sez. S4/L- R.G. 12798/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 13 di 14 del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], in quanto proposto oltre il termine di impugnazione (31 maggio 2019, a fronte del deposito della sentenza della Corte nissena in data 25 ottobre 2018). 6. In sintesi, quindi, mentre il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale deve essere dichiarato inefficace. 7. Per quanto attiene il regime delle spese, la totale soccombenza comporta, ex art. 91 c.p.c., la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore del [OSCURATO:PERSONA] delle spese, liquidate direttamente in dispositivo, stimandosi invece di disporre la compensazione integrale tra le altre parti del giudizioalla luce dell’esito concreto del gravame. 8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). Tale attestazione concerne peraltro il solo ricorso principale e non quello incidentale, avendo questa Corte chiarito che la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato non può essere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, secondo comma, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del Sez. S4/L- R.G. 12798/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 14 di 14 2002(Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 1343 del 18/01/2019 ; Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 18348 del 25/07/2017) . P. Q. M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale; condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a l controricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge; compensa integralmente le spese del giudizio tra le altre parti. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
Sentenza Cassazione n. 26861/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris