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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2022

Cassazione n. 19070/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6158/2015 R.G. proposto da: V i [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domjcili,to in Roma urargm irenula n.

A, presso lo studio dell'avvocato pennaro_Ternac_cian_ok: rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione provinciale II di Napoli, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimato - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

Campania n. 623/23/14, depositata in data 22 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento regolarmente notificato a mezzo posta il 12/07/2008, l'Agenzia delle entrate di Noia, sulla scorta delle risultanze del confronto fra i dati esposti nella dichiarazione dei redditi presentata e quelli rilevati attraverso l'esame dei contratti di compravendita immobiliare di n. 10 appartamenti, in cui era parte venditrice il ricorrente, accertava, ai sensi degli artt. 39, primo comma, e 40, d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, relativamente all'anno 2005, la produzione di maggiori ricavi per C 293.058,50, con conseguente rideterminazione delle somme dovute a titolo di IVA, IRAP, IRPEF ed Addizionali regionali e comunali oltre sanzioni ed interessi come per legge.

L'importo citato scaturiva dalla differenza, in relazione ad ogni immobile, tra il valore di mercato e il valore dichiarato dal ricorrente.

2. Con ricorso presentato all'Agenzia delle entrate (ex Ufficio di Noia), il contribuente presentava, senza esito alcuno, istanza di accertamento con adesione.

Successivamente, ricorreva alla C.t.p. di Napoli innanzi alla quale lamentava, in ordine all'attività di costruzioni di edifici in Roccarainola (NA), da parte dell'Ufficio accertatore, l'illegittimità dell'accertamento del maggior reddito.

Nel giudizio si costituiva l'Ufficio di Noia, contestando il gravame e richiedendone il rigetto.

La C.t.p. di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando i ricavi omessi in C 120.000,00, così sostanzialmente diminuendo lo scarto di valore degli immobili fra quello dichiarato e quello accertato.

3. Avverso detta sentenza proponevano impugnazione innanzi alla C.t.r. della Campania sia il contribuente che l'Agenzia delle entrate.

Il contribuente lamentava la carenza di motivazione della sentenza di primo grado e ribadiva tutte le doglianze formulate nel ricorso introduttivo, di cui chiedeva l'integrale accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] II di Napoli si doleva della irragionevolezza della decisione dei primi giudici, i quali, da un lato, avevano convenuto sulla sottofatturazione dei contratti di compravendita e, dall'altro, avevano rideterminato arbitrariamente i ricavi non dichiarati. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, previa riunione dei due gravami, accoglieva l'appello della Agenzia delle Entrate e, in riforma della sentenza impugnata, confermava integralmente l'avviso di accertamento dedotto in lite.

4. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi.

L'Avvocatura generale dello Stato si costituiva in giudizio con controricorso.

Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], cui era notificato il ricorso, restava intimato La causa era discussa nella camera di consiglio del 21 marzo 2022 per la quale non sono state depositate memorie.

Considerato che: Preliminarmente si dà atto che è inammissibile il ricorso notificato nei confronti del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] il quale non è stato parte nel giudizio innanzi alla C.t.r..

1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la nulità della sentenza della C.t.r. per violazione di legge in riferimento all'omessa notifica dell'atto di appello.

Il ricorrente - anch'egli appellante - lamenta, appunto, la mancata notifica dell'atto di appello della Avvocatura dello Stato in quanto la notifica medesima sarebbe avvenuta sì presso il difensore costituito, avv. [OSCURATO:PERSONA], ma senza l'indicazione dell'Ufficio ([OSCURATO:SOCIETA]) presso il quale era domiciliato. 1.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 30, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 54, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 600, in relazione all'art. 88 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e all'art. 24, comma 4, lett. f e comma 5, legge n. 88 del 2009.

Il ricorrente lamenta l'error in iudicando nella parte in cui la C.t.r. ha ritenuto provata l'incongruenza dei presunti prezzi di vendita degli immobili costruiti e/o restaurati sulla base degli indici OMI così obliterando l'applicazione dell'art. 24, comma 4, lett. f) e comma 5 legge n. 88 del 2009 che ha eliminato le disposizioni che consentivano agli Uffici tributari di rettificare i corrispettivi relativi alle operazioni di cessione di beni immobili sia ai fini IVA (art. 54, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972) che ai fini delle Imposte sui redditi (art 39, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973).

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

A tacer del fatto che in atti vi è la prova dell'avvenuta tempestiva notifica dell'atto di appello proposto dalla Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] presso l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] v.

Napolitano 209 (che era l'avvocato costituito ritualmente nel giudizio di appello) con avviso di ricevimento di raccomandata firmato dalla ricevente, nel verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] svoltasi innanzi alla C.t.r., non risulta formulata alcuna eccezione afferente la violazione del diritto di difesa per cui, sulla base dei principi espressi costantemente da questa Suprema Corte con riferimento al criterio dettato dall'art. 156 cod. proc. civ., la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato; principio che vale anche per le notificazioni, per le quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario.

Vieppiù che la relativa eccezione non è stata proposta innanzi al giudice d'appello; la costituzione della parte appellata - che ha, invero, partecipato al giudizio innanzi alla Commissione tributaria regionale svolgendo difese di merito senza dolersi della invocata questione pregiudiziale - ha indubbiamente sanato qualsivoglia nullità afferente all'integrazione del contraddittorio.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

E' pacifico che, in tema di accertamento dei redditi d'impresa, in seguito alla sostituzione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 ad opera dell'art. 24, comma 5, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell'Unione europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dall'art. 35, comma 3, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 4 agosto 2006, n. 248) alla corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi (così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale, in generale, l'esistenza di attività non dichiarate può essere desunta «anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti»), l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (Cass. 12/04/2017, n. 9474).

Analogamente, in tema di accertamento dell'IVA, la riformulazione dell'art. 54, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, ad opera della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), ha eliminato - con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto unionale - la stima basata sul valore normale nelle transazioni immobiliari, sicché la prova dell'esistenza di attività non dichiarate, derivanti da cessioni di immobili, può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, secondo gli ordinari criteri di accertamento induttivo, che non sono esclusi dall'art. 273 della direttiva 2006/112/Cee, dovendo gli Stati membri assicurare l'integrale riscossione del tributo armonizzato e l'efficacia della lotta contro l'evasione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9453).

Di poi, l'art. 62, sexies, comma 3, del d.l. 30 agosto 1993 n. 331 stabilisce che gli accertamenti in esame «possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62 - bis del presente decreto» così invocando una pluralità di elementi presuntivi, in particolare, quelli: della «bassa redditività della società»; dell'«incongruenza tra i corrispettivi di compravendita e l'importo dei mutui richiesti da taluni dei contraenti»; dell'«oscillazione delle quotazioni di vendita al mq» di unità immobiliari omogenee; della «difformità del prezzo di vendita praticato rispetto al valore normale stimato dall'Osservatorio del mercato immobiliare» (Cass. 19/11/2020, n. 26342).

Nel caso di specie, nella sentenza della C.t.r., sono esplicitate sinteticamente, ma esaustivamente, le argomentazioni poste a base della conferma della rettifica del prezzo di vendita degli immobili laddove si fa riferimento anche all'incoerenza manifesta dei detti prezzi in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli immobili oggetto dei contratti di compravendita, alla consulenza tecnica allegata al ricorso, al confronto con i valori catastali siccome essi erano uguali o di poco inferiori a tali valori posto che costituisce regola di comune esperienza quella secondo cui normalmente i prezzi di contratto si discostano moltissimo dai valori catastali.

Vieppiù che è la stessa parte contribuente che ammette nel ricorso che l'accertamento non si basa soltanto sui valori OMI ma anche su quelli desunti da fonti diverse quali primarie agenzie immobiliari e quotidiani„ cui si aggiungono non poche discrasie sui mutui stipulati.

Infine, quanto alla censura di cui a pg. 8 n. 2 del ricorso afferente il contratto n. 26532, essa si profila generica e contraddil:toria - laddove «si precisa che l'Agenzia ha richiamato due volte il medesimo contratto n. 26530 nell'avviso di accertamento» mentre il paragrafo riguarda il contratto n. 26532 e non il n. 26530 (di cui si tratta al precedente punto 1) - nonché incongruente rispetto agli stessi atti processuali allegati ai fascicoli di merito (avviso di accertamento e rogiti notarili).

4. In conclusione il ricorso va rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Nulla per le spese nei confronti del Ministero delle finanze essendo rimasto intimato.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis del medesimo art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA].

Rigetta il ricorso proposto nei confronti delle Agenzie delle entrate.

Condanna il ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in C 7.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6158/2015 R.G. proposto da: V i [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domjcili,to in Roma urargm irenula n. A, presso lo studio dell'avvocato pennaro_Ternac_cian_ok: rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione provinciale II di Napoli, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimato - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. Campania n. 623/23/14, depositata in data 22 gennaio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento regolarmente notificato a mezzo posta il 12/07/2008, l'Agenzia delle entrate di Noia, sulla scorta delle risultanze del confronto fra i dati esposti nella dichiarazione dei redditi presentata e quelli rilevati attraverso l'esame dei contratti di compravendita immobiliare di n. 10 appartamenti, in cui era parte venditrice il ricorrente, accertava, ai sensi degli artt. 39, primo comma, e 40, d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, relativamente all'anno 2005, la produzione di maggiori ricavi per C 293.058,50, con conseguente rideterminazione delle somme dovute a titolo di IVA, IRAP, IRPEF ed Addizionali regionali e comunali oltre sanzioni ed interessi come per legge. L'importo citato scaturiva dalla differenza, in relazione ad ogni immobile, tra il valore di mercato e il valore dichiarato dal ricorrente. 2. Con ricorso presentato all'Agenzia delle entrate (ex Ufficio di Noia), il contribuente presentava, senza esito alcuno, istanza di accertamento con adesione. Successivamente, ricorreva alla C.t.p. di Napoli innanzi alla quale lamentava, in ordine all'attività di costruzioni di edifici in Roccarainola (NA), da parte dell'Ufficio accertatore, l'illegittimità dell'accertamento del maggior reddito. Nel giudizio si costituiva l'Ufficio di Noia, contestando il gravame e richiedendone il rigetto. La C.t.p. di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando i ricavi omessi in C 120.000,00, così sostanzialmente diminuendo lo scarto di valore degli immobili fra quello dichiarato e quello accertato. 3. Avverso detta sentenza proponevano impugnazione innanzi alla C.t.r. della Campania sia il contribuente che l'Agenzia delle entrate. Il contribuente lamentava la carenza di motivazione della sentenza di primo grado e ribadiva tutte le doglianze formulate nel ricorso introduttivo, di cui chiedeva l'integrale accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] II di Napoli si doleva della irragionevolezza della decisione dei primi giudici, i quali, da un lato, avevano convenuto sulla sottofatturazione dei contratti di compravendita e, dall'altro, avevano rideterminato arbitrariamente i ricavi non dichiarati. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, previa riunione dei due gravami, accoglieva l'appello della Agenzia delle Entrate e, in riforma della sentenza impugnata, confermava integralmente l'avviso di accertamento dedotto in lite. 4. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi. L'Avvocatura generale dello Stato si costituiva in giudizio con controricorso. Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], cui era notificato il ricorso, restava intimato La causa era discussa nella camera di consiglio del 21 marzo 2022 per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: Preliminarmente si dà atto che è inammissibile il ricorso notificato nei confronti del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] il quale non è stato parte nel giudizio innanzi alla C.t.r.. 1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la nulità della sentenza della C.t.r. per violazione di legge in riferimento all'omessa notifica dell'atto di appello. Il ricorrente - anch'egli appellante - lamenta, appunto, la mancata notifica dell'atto di appello della Avvocatura dello Stato in quanto la notifica medesima sarebbe avvenuta sì presso il difensore costituito, avv. [OSCURATO:PERSONA], ma senza l'indicazione dell'Ufficio ([OSCURATO:SOCIETA]) presso il quale era domiciliato. 1.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 30, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 54, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 600, in relazione all'art. 88 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e all'art. 24, comma 4, lett. f e comma 5, legge n. 88 del 2009. Il ricorrente lamenta l'error in iudicando nella parte in cui la C.t.r. ha ritenuto provata l'incongruenza dei presunti prezzi di vendita degli immobili costruiti e/o restaurati sulla base degli indici OMI così obliterando l'applicazione dell'art. 24, comma 4, lett. f) e comma 5 legge n. 88 del 2009 che ha eliminato le disposizioni che consentivano agli Uffici tributari di rettificare i corrispettivi relativi alle operazioni di cessione di beni immobili sia ai fini IVA (art. 54, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972) che ai fini delle Imposte sui redditi (art 39, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973). 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. A tacer del fatto che in atti vi è la prova dell'avvenuta tempestiva notifica dell'atto di appello proposto dalla Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] presso l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] v. Napolitano 209 (che era l'avvocato costituito ritualmente nel giudizio di appello) con avviso di ricevimento di raccomandata firmato dalla ricevente, nel verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] svoltasi innanzi alla C.t.r., non risulta formulata alcuna eccezione afferente la violazione del diritto di difesa per cui, sulla base dei principi espressi costantemente da questa Suprema Corte con riferimento al criterio dettato dall'art. 156 cod. proc. civ., la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato; principio che vale anche per le notificazioni, per le quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario. Vieppiù che la relativa eccezione non è stata proposta innanzi al giudice d'appello; la costituzione della parte appellata - che ha, invero, partecipato al giudizio innanzi alla Commissione tributaria regionale svolgendo difese di merito senza dolersi della invocata questione pregiudiziale - ha indubbiamente sanato qualsivoglia nullità afferente all'integrazione del contraddittorio. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. E' pacifico che, in tema di accertamento dei redditi d'impresa, in seguito alla sostituzione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 ad opera dell'art. 24, comma 5, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell'Unione europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dall'art. 35, comma 3, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 4 agosto 2006, n. 248) alla corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi (così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale, in generale, l'esistenza di attività non dichiarate può essere desunta «anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti»), l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (Cass. 12/04/2017, n. 9474). Analogamente, in tema di accertamento dell'IVA, la riformulazione dell'art. 54, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, ad opera della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), ha eliminato - con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto unionale - la stima basata sul valore normale nelle transazioni immobiliari, sicché la prova dell'esistenza di attività non dichiarate, derivanti da cessioni di immobili, può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, secondo gli ordinari criteri di accertamento induttivo, che non sono esclusi dall'art. 273 della direttiva 2006/112/Cee, dovendo gli Stati membri assicurare l'integrale riscossione del tributo armonizzato e l'efficacia della lotta contro l'evasione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9453). Di poi, l'art. 62, sexies, comma 3, del d.l. 30 agosto 1993 n. 331 stabilisce che gli accertamenti in esame «possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62 - bis del presente decreto» così invocando una pluralità di elementi presuntivi, in particolare, quelli: della «bassa redditività della società»; dell'«incongruenza tra i corrispettivi di compravendita e l'importo dei mutui richiesti da taluni dei contraenti»; dell'«oscillazione delle quotazioni di vendita al mq» di unità immobiliari omogenee; della «difformità del prezzo di vendita praticato rispetto al valore normale stimato dall'Osservatorio del mercato immobiliare» (Cass. 19/11/2020, n. 26342). Nel caso di specie, nella sentenza della C.t.r., sono esplicitate sinteticamente, ma esaustivamente, le argomentazioni poste a base della conferma della rettifica del prezzo di vendita degli immobili laddove si fa riferimento anche all'incoerenza manifesta dei detti prezzi in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli immobili oggetto dei contratti di compravendita, alla consulenza tecnica allegata al ricorso, al confronto con i valori catastali siccome essi erano uguali o di poco inferiori a tali valori posto che costituisce regola di comune esperienza quella secondo cui normalmente i prezzi di contratto si discostano moltissimo dai valori catastali. Vieppiù che è la stessa parte contribuente che ammette nel ricorso che l'accertamento non si basa soltanto sui valori OMI ma anche su quelli desunti da fonti diverse quali primarie agenzie immobiliari e quotidiani„ cui si aggiungono non poche discrasie sui mutui stipulati. Infine, quanto alla censura di cui a pg. 8 n. 2 del ricorso afferente il contratto n. 26532, essa si profila generica e contraddil:toria - laddove «si precisa che l'Agenzia ha richiamato due volte il medesimo contratto n. 26530 nell'avviso di accertamento» mentre il paragrafo riguarda il contratto n. 26532 e non il n. 26530 (di cui si tratta al precedente punto 1) - nonché incongruente rispetto agli stessi atti processuali allegati ai fascicoli di merito (avviso di accertamento e rogiti notarili). 4. In conclusione il ricorso va rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Nulla per le spese nei confronti del Ministero delle finanze essendo rimasto intimato. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis del medesimo art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta il ricorso proposto nei confronti delle Agenzie delle entrate. Condanna il ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in C 7.300,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di
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