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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22211/2026

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el legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Palma unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore;-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napolin.3701/2020 depositata il 15/07/2020;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 5091/2021Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 22211/2026Data pubblicazione 29/06/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/06/2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Palma unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore;-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napolin.3701/2020 depositata il 15/07/2020;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 5091/2021Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 22211/2026Data pubblicazione 29/06/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/06/2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22211/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris