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Cassazione n. 02406/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1555-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrenti - nonché R.G.N.

Camera di consiglio del 13.12.2022 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, REGIONE VENETO; - intimati - avverso la sentenza n. 171/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione rigettino il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2016 la società [OSCURATO:SOCIETA]., nella veste di agente della riscossione incaricato dal Comune di Peschiera del Garda, notificò alla società [OSCURATO:SOCIETA]. una cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento di circa 170.000 euro, a titolo di indennità di occupazione di un'area rivierasca del lago di Garda, sul presupposto che quell'area avesse natura demaniale.

2. La società [OSCURATO:SOCIETA] propose avverso tale cartella tre distinte opposizioni: una ai sensi della legge 689/81, le altre due - con atto unitario - ai sensi degli articoli 615 e 617 c.p.c..

Il ricorso non indica le ragioni poste a fondamento delle varie opposizioni; dalla illustrazione dei motivi si comprende comunque che la Delcannol dedusse: - la mancanza del titolo esecutivo; - la natura non demaniale dell'area da essa occupata, e per la cui occupazione il Comune pretendeva il pagamento dell'indennità.R.G.N.

Camera di consiglio del 13.12.2022

3. Riuniti i due giudizi, il Tribunale di Verona con sentenza 4 maggio 2017 n. 1167 dichiarò la propria incompetenza per materia, a favore del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA].

La causa venne riassunta dalla [OSCURATO:SOCIETA].

4. Il TRAP, disposta la chiamata in causa dell'Agenzia del Demanio, della Regione Veneto e del Ministero delle Finanze, con sentenza 19.12.2019 n. 5658 annullò la cartella.

Il TRAP ritenne non esservi prova che l'area occupata dalla [OSCURATO:SOCIETA] fosse demaniale, in quanto: -) l'area occupata si trovava ad una quota superiore a quella (65,69 metri s.l.m.) stabilita dal d.m. 1170/48 quale soglia della demanialità; -) il fondo occupato era accessibile, oltre che dal lago, anche da altri lati, per quanto tali accessi fossero in disuso; -) l'area occupata dalla [OSCURATO:SOCIETA] occupava una particella (la n. 157/b) della quale il Comune aveva sostenuto, senza riuscire a dimostrarla, l'appartenenza al demanio.

La sentenza venne appellata dal Comune di Peschiera in via principale e dalla [OSCURATO:SOCIETA] in via incidentale.

5. Con sentenza 21.10.2021 n. 171 il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] accolse il gravame del Comune, e rigettò quello della [OSCURATO:SOCIETA].

Ritenne il TSAP che: -) il Comune era legittimato sia attivamente a domandare l'indennità, sia passivamente a resistere all'opposizione, perché la controversia aveva ad oggetto non la proprietà dell'area che si voleva occupata dalla [OSCURATO:SOCIETA], ma l'accertamento della legittimità del credito azionato dal Comune; -) l'area occupata dalla [OSCURATO:SOCIETA] occupava due particelle: la 157 e la 157/b; tuttavia, al momento in cui la [OSCURATO:SOCIETA] acquistò l'area, la particella 157/b era già stata accorpata alla particella 157, e quest'ultima era stata "da sempre considerata demaniale"; da ciò doveva desumersi che anche la particella 157/b era demaniale;R.G.N.

Camera di consiglio del 13.12.2022 -) le rilevazioni altimetriche non erano decisive al fine di escludere la demanialità dell'area, in quanto al momento della rilevazione l'area era più elevata rispetto al suo stato originario, a causa delle opere di imbonimento eseguite medio tempore; -) in ogni caso "a fronte dell'emissione della cartella" era onere della [OSCURATO:SOCIETA] dimostrare la natura privata dell'area.

6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memorie.

Hanno resistito con controricorso (illustrato da memoria) il Comune di Peschiera e il Ministero delle finanze.

Il procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso.

Il primo motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la controversia aveva ad oggetto non la proprietà dell'area che si voleva occupata dalla [OSCURATO:SOCIETA], ma l'accertamento della legittimità del credito azionato dal Comune.

Questa statuizione è impugnata sotto due diversi profili.

1.1. Con una prima censura la società ricorrente assume che il TSAP avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere esaminato una questione nuova, inammissibilmente proposta dal Comune di Peschiera del Garda per la prima volta col primo motivo di gravame, e cioè lo stabilire se il Comune fosse legittimato passivamente rispetto alla domanda di accertamento della natura demaniale dell'area.

1.2. Con una seconda censura la società ricorrente assume che la Corte d'appello avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, interpretando in modo scorretto l'atto introduttivo del giudizio.R.G.N.

Camera di consiglio del 13.12.2022 Il TSAP, sostiene la ricorrente, ha ritenuto che oggetto della domanda da essa formulata fosse non già l'accertamento della natura privata dell'area contestata, ma soltanto l'accertamento dell'illegittimità della pretesa di pagamento avanzata dal Comune di Peschiera del Garda, ed in virtù di questo erroneo presupposto il TSAP ha ritenuto legittima la pretesa del Comune di pagamento dell'indennità, rilevando che l'art. 61 della legge regionale Veneto 33/02 aveva trasferito ai comuni tutte le funzioni di gestione delle sponde lacuali e di polizia idrica.

1.3. La prima censura è inammissibile per difetto di interesse.

Col primo motivo del suo atto d'appello, infatti, il Comune di Peschiera del Garda aveva sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento della natura pubblica o privata dell'area occupata dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Tale motivo di gravame è stato rigettato, sicché rispetto alla questione che si assume "nuova" la [OSCURATO:SOCIETA] è risultata vittoriosa e non ha interesse, ex articolo 100 c.p.c., ad impugnare la sentenza d'appello.

1.4. La seconda censura è inammissibile e comunque infondata.

E' inammissibile perché l'illustrazione del motivo non spiega qual frutto la ricorrente intenda trarre dalla lamentata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Nel presente giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato una cartella esattoriale; ha dedotto che il Comune non era suo creditore, ed il TSAP ha stabilito che lo era.

Ora la [OSCURATO:SOCIETA] viene a sostenere di avere domandato anche che fosse accertata la natura privata dell'area, e che il TSAP non avrebbe ben compreso che era stata formulata anche questa domanda.

Tuttavia la ricorrente non spiega se da tale erronea interpretazione intenda far discendere: a) la violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova (violazione che comunque, per quanto si dirà, è stata ininfluente sulla decisione finale);R.G.N.

Camera di consiglio del 13.12.2022 b) l'erroneità del rigetto del suo appello incidentale.

Tale mancata esposizione dell'interesse sotteso dalla censura ne comporta l'inammissibilità, ex art. 366, n. 4, c.p.c..

1.5. La censura sarebbe, comunque, infondata nel merito per più ragioni, se il merito si volesse ad abundantiam esaminare, e cioè: a) il TSAP non ha affatto omesso di pronunciare sulla questione della proprietà dell'area, tanto è vero che ha ritenuto dimostrata la natura demaniale di essa; b) il TSAP non ha affatto interpretato in modo erroneo la domanda: è la stessa [OSCURATO:SOCIETA] a riferire di avere proposto tre opposizioni: una ex art. 615 c.p.c., una ex art. 617 c.p.c. ed una ex lege 689/81.

Ma nessuno di questi tre tipi di giudizio può avere ad oggetto diretto l'accertamento della proprietà, accertamento che pertanto non può che avvenire in via incidentale.

2. Il secondo motivo di ricorso.

Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 61 della legge regionale Veneto 33/02 ed 85 della legge regionale Veneto 11/01.

Nella illustrazione del motivo è contenuta una censura così riassumibile: -) l'articolo 61 della legge regionale Veneto 33/02 ha delegato ai Comuni rivieraschi del lago di Garda la sola facoltà di dare in concessione l'uso di beni del demanio lacuale, e non anche quella di disciplinare e gestire eventuali abusi nell'utilizzo dei suddetti beni; -) tale delega in ogni caso riguardava le sole aree con finalità turistico- ricreative, finalità che non era stato dimostrato avesse anche l'area oggetto del contendere; -) la legislazione regionale veneta attribuisce alle province, non ai comuni, le competenza in materia di "polizia idraulica".

2.1. Il motivo è infondato.

L'art. 61

I. reg.

Veneto 33/02 stabilisce che sono conferite ai comuni rivieraschi del lago di Garda, limitatamente al demanio lacuale rappresentato R.G.N.

Camera di consiglio del 13.12.2022 dal lago di Garda, le funzioni amministrative relative a "concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superfici e pertinenze del lago e relativa polizia idraulica, per finalità turistico-ricreative nonché ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523".

L'art. 96, lettera (g), del r.d. 523/04 stabilisce: "sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: (e) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti".

Dunque il rinvio contenuto nella legge regionale al r.d. 503/04 ha prodotto l'effetto di legittimare il Comune a riscuotere l'indennità per l'occupazione abusiva.

Tale interpretazione è confortata dal rilievo che sia la giurisprudenza costituzionale, sia quella amministrativa, ammettono che la legge possa dettare norme intese a distinguere tra "la proprietà del bene [pubblico] ed il potere di disciplinare l'uso del bene stesso" da parte dell'ente proprietario (Corte cost., n. 286 del 2004); così come ammettono la possibilità di una "sostanziale dissociazione tra l'azione amministrativa concernente il bene e il diritto dominicale strettamente inteso, con tutto ciò che ne consegue anche ai fini della concreta assunzione dell'onere relativo alle spese di gestione, tutela e manutenzione" (ex aliis, TAR Friuli-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 474).

2.2. Per quanto attiene, infine, alla lamentata violazione dell'articolo 85 della legge regionale Veneto 11/01, tale norma è inconferente nel presente giudizio, in quanto disciplina unicamente le competenze della provincia di Belluno, mentre il Comune di Peschiera del Garda è compreso nella Provincia di Verona.

3. Il terzo motivo.

R.G.N.

Camera di consiglio del 13.12.2022 Col terzo motivo la società ricorrente, formalmente lamentando la violazione dell'articolo 115 c.p.c., sostiene che il TSAP avrebbe malamente interpretato le prove e in particolare il risultato della consulenza tecnica d'ufficio

3.1. Il motivo è inammissibile perché censura un tipico accertamento di fatto, quale è lo stabilire se un determinato fondo sia o non sia ricompreso in una determinata particella delle mappe catastali, così come lo stabilire come debba interpretarsi un atto del giudizio od una fonte di prova.

4. Il quarto motivo di ricorso.

Col quarto motivo la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c..

E' denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c..

Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene molte censure.

4.1. Con una prima censura la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che erroneamente il TSAP le ha addossato l'onere di dimostrare la natura privata dell'area contesa.

Deduce che era invece onere dell'amministrazione dimostrare il fondamento della propria pretesa di pagamento del canone, e quindi la natura demaniale dell'area suddetta.

4.1.1. Il motivo è fondato, ma l'accoglimento di esso può comportare soltanto la correzione della motivazione della sentenza impugnata, e non la sua cassazione, essendo il dispositivo comunque conforme a diritto.

4.1.2. La sentenza impugnata non chiarisce quale delle opposizioni proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA] ha inteso decidere e rigettare: se, cioè, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., oppure l'opposizione ex lege 689/81.

E nondimeno: a) se il TSAP intese accogliere l'opposizione esecutiva ex 615 c.p.c., è dirimente il rilievo che il Comune vantava un titolo esecutivo stragiudiziale, per di più unilateralmente formato dallo stesso creditore: e dunque era onere R.G.N.

Camera di consiglio dei 13.12.2022 del creditore stesso dimostrare l'esistenza del credito, ed i suoi presupposti (Sez. 3, Ordinanza n. 34812 del 17/11/2021, Rv. 662985 - 01); b) se il TSAP intese accogliere l'opposizione a sanzione amministrativa, allora si sarebbe dovuto applicare il generale principio già affermato da queste SS.UU., secondo cui "l'opposizione (...) di cui agli art. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [dà luogo] ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita" (Sez.

U, Sentenza n. 20930 del 30/09/2009, in tema di sanzioni irrogate per violazione delle norme sull'intermediazione finanziaria; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 5122 del 03/03/2011, in tema di irrogazione di sanzioni per violazione delle norme sul trasporto di animali malati; Sez.

L, Sentenza n. 23600 del 06/11/2009, in tema di pretesa dell'INPS di pagamento di contributi previdenziali; Sez. 1, Sentenza n. 6769 del 06/04/2004 e Sez. 1, Sentenza n. 11234 del 07/11/1998, ambedue in tema di irrogazione di sanzioni per violazione delle norme sulla somministrazione di anabolizzanti ad animali d'allevamento).

4.1.3. La sentenza è dunque effettivamente erronea nella parte in cui afferma che era onere della [OSCURATO:SOCIETA] dimostrare la natura privata dell'area (p. 15, ultimo capoverso, della sentenza impugnata).

Tuttavia questo errore di diritto fu ininfluente ai fini della decisione.

Il TSAP infatti ha deciso la causa non già in base al principio dell'onere della prova, ma previo accertamento positivo ed in concreto della natura demaniale dell'area.

Tanto si legge alle pp. 15-17 della sentenza, ove si afferma che il "carattere demaniale dell'area si desume sulla base delle univoche risultanze della c.t.u." (così p. 16, terzo capoverso).

4.2. Con una seconda censura la ricorrente deduce che il TSAP avrebbe "travisato" le risultanze della c.t.u., e lo avrebbe fatto in due modi:R.G.N.

Camera di consiglio del 13.12.2022 a) sia negando l'esistenza della prova della natura privata dell'area contesa, nonostante il c.t.u. avesse espressamente dichiarato: "si conferma che la particella 157/b [e cioè quella in contestazione, n.d.e.] non sia demaniale"; b) sia per avere ritenuto che fosse consentito alla P.A. acquisire un'area, che fu già privata, semplicemente modificando le mappe catastali, e senza ricorrere alla procedura di espropriazione per pubblica utilil:à.

4.2.1. Ambedue le suddette censure sono infondate.

4.2.2. Quanto alla prima, va premesso che la ricorrente denuncia in sostanza un errore di percezione nella "lettura" della c.t.u., e riguardante un fatto controverso.

Poiché la censura in tal senso è chiara, dovrebbe trovare applicazione il principio secondo cui "mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito (...) non è mai sindacabile in sede di legittimità, l'errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte" (Sez. 3 - , Sentenza n. 9356 del 12/04/2017; nello stesso senso, Sez.

L - , Sentenza n. 27033 del 24/10/2018; Sez. 3 - , Sentenza n. 7187 del 04/03/2022; ) Sebbene ammissibile, la suddetta censura è tuttavia infondata.

Il TSAP infatti non ha travisato la c.t.u.: la sentenza riconosce che ad avviso del c.t.u. l'area contesa dovrebbe ritenersi privata, ma ritiene erronea tale conclusione, esponendo le ragioni del proprio dissenso (p. 14, secondo capoverso, della sentenza).

Dunque non vi è stato alcun "travisamento" della c.t.u., ma soltanto un motivato dissenso rispetto ad essa.R.G.N.

Camera di consiglio del 13.12.2022

4.2.3. La seconda delle censure esposte al precedente § 4.2, sub (b), è inammissibile.

Anche in questo caso deve premettersi che la ricorrente, pur formalmente denunciando la violazione dell'articolo 115 c.p.c., nella illustrazione del motivo prospetta nella sostanza l'adozione di una motivazione "inspiegabile", e dunque inferiore a quel "minimo costituzionale" richiesto dalla nota sentenza 8053/14 delle sezioni unite.

Così qualificato ex officio il motivo di ricorso, esso deve ritenersi inammissibile.

Il TSAP, infatti, ha così ragionato: -) l'area contesa ricadeva in una particella catastale contraddistinta dal numero 157/b; -) questa particella un tempo ricadeva in una proprietà privata; -) la pubblica amministrazione, rielaborando le mappe catastali, motu proprio soppresse la particella 157/b, accorpandola alla particella n. 157, "da sempre di natura demaniale"; -) ergo, da tale condotta della pubblica amministrazione doveva desumersi in via "indiziaria" la natura demaniale anche dell'area un tempo compresa nella soppressa particella 157/b (così la sentenza impugnata, p. 13, terzo capoverso).

Il TSAP dunque ha compiuto un ragionamento presuntivo ex art. 2727 c.c..

E giusto o sbagliato che fosse, la sua correttezza non è sindacabile in sede di legittimità.

4.3. Con una terza censura la ricorrente sostiene che erroneamente il TSAP avrebbe ritenuto che l'area contesa per la sua condizione oggettiva era suscettibile di godimento da parte della sola [OSCURATO:SOCIETA].

4.3.1. Tale censura è inammissibile perché investe un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

5. Il quinto motivo di ricorso.R.G.N.

Camera di consiglio del 13.12.2022 Col quinto motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 112, 118 e 132 c.p.c..

Il motivo censura la sentenza d'appello nella parte in C-li ha quantificato l'indennità dovuta al Comune di Peschiera del Garda.

L'illustrazione del motivo contiene due censure così riassurnibili: -) il Comune aveva emesso la cartella esattoriale per ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione da 2006 al 2015, mentre il TSAP ha liquidato l'indennità di occupazione dovuta dal 2000 al 2011; -) la sentenza ha adottato una motivazione incomprensibile quanto al criterio di determinazione dell'indennità, fissata senza spiegazioni in euro 138.000 circa.

5.1. Il motivo è infondato.

Il TSAP ha motivato la liquidazione dell'indennità con le seguenti parole: "il c.t.u. ha stimato l'indennizzo per gli anni dal 2000 al 2011 in euro 105.130,46.

Importo quantificato in base alle circolare ministeriale del 1961 e del 1967 [cfr. pag. 30 e pag. 31 rel. c.t.u. (...)], tuttora vigenti ed espressamente riportate nella CTU (...).

Orbene, tale importo, tenuto conto della ritenuta natura demaniale dell'intero compendio in atto considerato all'interno della particella 157, va rideterminato in base all'estensione della superficie di metri quadrati 3.155, comprensiva della superficie originariamente ricadente nella particella 157/b.

Ne consegue che l'importo dovuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ammonta a euro 138.202 già rivalutato, oltre interessi legali (...)".

5.2. Questa motivazione non è né oscura, né affetta da ultrapetizione.

Per quanto attiene la censura con cui la ricorrente lamenta la "inintelligibilità" del calcolo, essa è infondata perché il TSAP ha adottato con chiara evidenza un calcolo proporzionale.

Ha infatti affermato che se l'indennizzo calcolato per un'area di mq 2.400 (pari all'area interessata "al netto" della contestata particella 157) era pari ad R.G.N.

Camera di consiglio del 13.12.2022 euro 105.130,46, quello dovuto per un'area di mq 3.155 (e cioè l'area interessata inclusa la contestata particella 157) doveva essere pari ad euro

138.202. Ed infatti, sviluppando la regola proporzionale, è agevole constatare che 2.400 sta a 105.346,46 come 3.155 sta a 138.202 (per l'esattezza, 138.202,75).

5.2. Per quanto attiene la censura con cui la ricorrente lamenta l'incoerenza tra il numero di anni per i quali il Comune chiese il pagamento dell'indennità, e quelli presi in esame dal TSAP, essa è inammissibile per difetto di interesse.

Il Comune richiese il pagamento dell'indennità di occupazione per nove anni, dal 2006 al 2015 (così il ricorso, p. 3).

Il TSAP ha tuttavia liquidato l'indennità di occupazione solo per gli anni dal 2006 al 2011, come si ricava collazionando il primo capoverso di p. 18 della sentenza impugnata con la p. 37 della C.T.U.

L'importo di euro 105.130,46, che il TSAP ha posto a base del calcolo, è infatti l'importo dell'indennità calcolato dal c.t.u. per i soli anni dal 2006 al 2011 compresi.

La società ricorrente non ha dunque interesse, ex art. 100 c.p.c., a dolersi d'un errore a suo favore.

5.3. Per quanto attiene, infine, la censura con cui la ricorrente lamenta che il TSAP abbia "preso in esame le annualità dal 2000 al 2011", essa è infondata, in quanto travisa il contenuto oggettivo della sentenza impugnata.

Il TSAP, per quanto detto, ha determinato solo le annualità dovute per gli anni dal 2006 al 2011, e non altre.

Il riferimento all' "anno 2000" contenuto a p. 18, primo capoverso della sentenza impugnata si spiega agevolmente - sol che gli atti giudiziari vengano letti con equanimità e senza preconcetti - col fatto che la consulenza tecnica, in mancanza di elementi oggettivi, sviluppò il calcolo del quantum ponendo a base di esso l'indennità dovuta per l'anno 2000 (44,07 euro/mq), e rivalutando tale importo determinò la serie storica degli anni successivi.R.G.N.

Camera di consiglio del 13.12.2022 Il TSAP ha condiviso e recepito tale calcolo, e questo spiega l'affermazione che si legge in sentenza "i/ c.t.u. ha stimato in via definitiva l'indennizzo per gli anni dall'anno 2000 all'anno 2011 in euro ecc.".

Ma dal prosieguo della motivazione, per quanto già detto, risulta con chiarezza che nessun indennizzo il TSAP ha liquidato per gli anni dal 2000 al 2005.

5.4. Infine, reputa doveroso la Corte aggiungere che non viola gli obblighi di motivazione il giudice che rinvii per relabonem ad una consulenza tecnica d'ufficio, quando gli elementi essenziali per l'intelligenza della ratio decidendi siano comunque esposti in modo sufficiente (Sez.

U, Ordinanza n. 32000 del 28.10.2022).

6. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a peste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore del Comune di Peschiera del Garda delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore del Ministero dell'Economia e dell'Agenzia del Demanio, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.000, oltre spese prenotate a debito; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1555-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrenti - nonché R.G.N. Camera di consiglio del 13.12.2022 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, REGIONE VENETO; - intimati - avverso la sentenza n. 171/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione rigettino il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2016 la società [OSCURATO:SOCIETA]., nella veste di agente della riscossione incaricato dal Comune di Peschiera del Garda, notificò alla società [OSCURATO:SOCIETA]. una cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento di circa 170.000 euro, a titolo di indennità di occupazione di un'area rivierasca del lago di Garda, sul presupposto che quell'area avesse natura demaniale. 2. La società [OSCURATO:SOCIETA] propose avverso tale cartella tre distinte opposizioni: una ai sensi della legge 689/81, le altre due - con atto unitario - ai sensi degli articoli 615 e 617 c.p.c.. Il ricorso non indica le ragioni poste a fondamento delle varie opposizioni; dalla illustrazione dei motivi si comprende comunque che la Delcannol dedusse: - la mancanza del titolo esecutivo; - la natura non demaniale dell'area da essa occupata, e per la cui occupazione il Comune pretendeva il pagamento dell'indennità.R.G.N. Camera di consiglio del 13.12.2022 3. Riuniti i due giudizi, il Tribunale di Verona con sentenza 4 maggio 2017 n. 1167 dichiarò la propria incompetenza per materia, a favore del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA]. La causa venne riassunta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Il TRAP, disposta la chiamata in causa dell'Agenzia del Demanio, della Regione Veneto e del Ministero delle Finanze, con sentenza 19.12.2019 n. 5658 annullò la cartella. Il TRAP ritenne non esservi prova che l'area occupata dalla [OSCURATO:SOCIETA] fosse demaniale, in quanto: -) l'area occupata si trovava ad una quota superiore a quella (65,69 metri s.l.m.) stabilita dal d.m. 1170/48 quale soglia della demanialità; -) il fondo occupato era accessibile, oltre che dal lago, anche da altri lati, per quanto tali accessi fossero in disuso; -) l'area occupata dalla [OSCURATO:SOCIETA] occupava una particella (la n. 157/b) della quale il Comune aveva sostenuto, senza riuscire a dimostrarla, l'appartenenza al demanio. La sentenza venne appellata dal Comune di Peschiera in via principale e dalla [OSCURATO:SOCIETA] in via incidentale. 5. Con sentenza 21.10.2021 n. 171 il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] accolse il gravame del Comune, e rigettò quello della [OSCURATO:SOCIETA]. Ritenne il TSAP che: -) il Comune era legittimato sia attivamente a domandare l'indennità, sia passivamente a resistere all'opposizione, perché la controversia aveva ad oggetto non la proprietà dell'area che si voleva occupata dalla [OSCURATO:SOCIETA], ma l'accertamento della legittimità del credito azionato dal Comune; -) l'area occupata dalla [OSCURATO:SOCIETA] occupava due particelle: la 157 e la 157/b; tuttavia, al momento in cui la [OSCURATO:SOCIETA] acquistò l'area, la particella 157/b era già stata accorpata alla particella 157, e quest'ultima era stata "da sempre considerata demaniale"; da ciò doveva desumersi che anche la particella 157/b era demaniale;R.G.N. Camera di consiglio del 13.12.2022 -) le rilevazioni altimetriche non erano decisive al fine di escludere la demanialità dell'area, in quanto al momento della rilevazione l'area era più elevata rispetto al suo stato originario, a causa delle opere di imbonimento eseguite medio tempore; -) in ogni caso "a fronte dell'emissione della cartella" era onere della [OSCURATO:SOCIETA] dimostrare la natura privata dell'area. 6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memorie. Hanno resistito con controricorso (illustrato da memoria) il Comune di Peschiera e il Ministero delle finanze. Il procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso. Il primo motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la controversia aveva ad oggetto non la proprietà dell'area che si voleva occupata dalla [OSCURATO:SOCIETA], ma l'accertamento della legittimità del credito azionato dal Comune. Questa statuizione è impugnata sotto due diversi profili. 1.1. Con una prima censura la società ricorrente assume che il TSAP avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere esaminato una questione nuova, inammissibilmente proposta dal Comune di Peschiera del Garda per la prima volta col primo motivo di gravame, e cioè lo stabilire se il Comune fosse legittimato passivamente rispetto alla domanda di accertamento della natura demaniale dell'area. 1.2. Con una seconda censura la società ricorrente assume che la Corte d'appello avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, interpretando in modo scorretto l'atto introduttivo del giudizio.R.G.N. Camera di consiglio del 13.12.2022 Il TSAP, sostiene la ricorrente, ha ritenuto che oggetto della domanda da essa formulata fosse non già l'accertamento della natura privata dell'area contestata, ma soltanto l'accertamento dell'illegittimità della pretesa di pagamento avanzata dal Comune di Peschiera del Garda, ed in virtù di questo erroneo presupposto il TSAP ha ritenuto legittima la pretesa del Comune di pagamento dell'indennità, rilevando che l'art. 61 della legge regionale Veneto 33/02 aveva trasferito ai comuni tutte le funzioni di gestione delle sponde lacuali e di polizia idrica. 1.3. La prima censura è inammissibile per difetto di interesse. Col primo motivo del suo atto d'appello, infatti, il Comune di Peschiera del Garda aveva sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento della natura pubblica o privata dell'area occupata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Tale motivo di gravame è stato rigettato, sicché rispetto alla questione che si assume "nuova" la [OSCURATO:SOCIETA] è risultata vittoriosa e non ha interesse, ex articolo 100 c.p.c., ad impugnare la sentenza d'appello. 1.4. La seconda censura è inammissibile e comunque infondata. E' inammissibile perché l'illustrazione del motivo non spiega qual frutto la ricorrente intenda trarre dalla lamentata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Nel presente giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato una cartella esattoriale; ha dedotto che il Comune non era suo creditore, ed il TSAP ha stabilito che lo era. Ora la [OSCURATO:SOCIETA] viene a sostenere di avere domandato anche che fosse accertata la natura privata dell'area, e che il TSAP non avrebbe ben compreso che era stata formulata anche questa domanda. Tuttavia la ricorrente non spiega se da tale erronea interpretazione intenda far discendere: a) la violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova (violazione che comunque, per quanto si dirà, è stata ininfluente sulla decisione finale);R.G.N. Camera di consiglio del 13.12.2022 b) l'erroneità del rigetto del suo appello incidentale. Tale mancata esposizione dell'interesse sotteso dalla censura ne comporta l'inammissibilità, ex art. 366, n. 4, c.p.c.. 1.5. La censura sarebbe, comunque, infondata nel merito per più ragioni, se il merito si volesse ad abundantiam esaminare, e cioè: a) il TSAP non ha affatto omesso di pronunciare sulla questione della proprietà dell'area, tanto è vero che ha ritenuto dimostrata la natura demaniale di essa; b) il TSAP non ha affatto interpretato in modo erroneo la domanda: è la stessa [OSCURATO:SOCIETA] a riferire di avere proposto tre opposizioni: una ex art. 615 c.p.c., una ex art. 617 c.p.c. ed una ex lege 689/81. Ma nessuno di questi tre tipi di giudizio può avere ad oggetto diretto l'accertamento della proprietà, accertamento che pertanto non può che avvenire in via incidentale. 2. Il secondo motivo di ricorso. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 61 della legge regionale Veneto 33/02 ed 85 della legge regionale Veneto 11/01. Nella illustrazione del motivo è contenuta una censura così riassumibile: -) l'articolo 61 della legge regionale Veneto 33/02 ha delegato ai Comuni rivieraschi del lago di Garda la sola facoltà di dare in concessione l'uso di beni del demanio lacuale, e non anche quella di disciplinare e gestire eventuali abusi nell'utilizzo dei suddetti beni; -) tale delega in ogni caso riguardava le sole aree con finalità turistico- ricreative, finalità che non era stato dimostrato avesse anche l'area oggetto del contendere; -) la legislazione regionale veneta attribuisce alle province, non ai comuni, le competenza in materia di "polizia idraulica". 2.1. Il motivo è infondato. L'art. 61 I. reg. Veneto 33/02 stabilisce che sono conferite ai comuni rivieraschi del lago di Garda, limitatamente al demanio lacuale rappresentato R.G.N. Camera di consiglio del 13.12.2022 dal lago di Garda, le funzioni amministrative relative a "concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superfici e pertinenze del lago e relativa polizia idraulica, per finalità turistico-ricreative nonché ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523". L'art. 96, lettera (g), del r.d. 523/04 stabilisce: "sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: (e) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti". Dunque il rinvio contenuto nella legge regionale al r.d. 503/04 ha prodotto l'effetto di legittimare il Comune a riscuotere l'indennità per l'occupazione abusiva. Tale interpretazione è confortata dal rilievo che sia la giurisprudenza costituzionale, sia quella amministrativa, ammettono che la legge possa dettare norme intese a distinguere tra "la proprietà del bene [pubblico] ed il potere di disciplinare l'uso del bene stesso" da parte dell'ente proprietario (Corte cost., n. 286 del 2004); così come ammettono la possibilità di una "sostanziale dissociazione tra l'azione amministrativa concernente il bene e il diritto dominicale strettamente inteso, con tutto ciò che ne consegue anche ai fini della concreta assunzione dell'onere relativo alle spese di gestione, tutela e manutenzione" (ex aliis, TAR Friuli-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 474). 2.2. Per quanto attiene, infine, alla lamentata violazione dell'articolo 85 della legge regionale Veneto 11/01, tale norma è inconferente nel presente giudizio, in quanto disciplina unicamente le competenze della provincia di Belluno, mentre il Comune di Peschiera del Garda è compreso nella Provincia di Verona. 3. Il terzo motivo. R.G.N. Camera di consiglio del 13.12.2022 Col terzo motivo la società ricorrente, formalmente lamentando la violazione dell'articolo 115 c.p.c., sostiene che il TSAP avrebbe malamente interpretato le prove e in particolare il risultato della consulenza tecnica d'ufficio 3.1. Il motivo è inammissibile perché censura un tipico accertamento di fatto, quale è lo stabilire se un determinato fondo sia o non sia ricompreso in una determinata particella delle mappe catastali, così come lo stabilire come debba interpretarsi un atto del giudizio od una fonte di prova. 4. Il quarto motivo di ricorso. Col quarto motivo la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.. E' denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.. Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene molte censure. 4.1. Con una prima censura la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che erroneamente il TSAP le ha addossato l'onere di dimostrare la natura privata dell'area contesa. Deduce che era invece onere dell'amministrazione dimostrare il fondamento della propria pretesa di pagamento del canone, e quindi la natura demaniale dell'area suddetta. 4.1.1. Il motivo è fondato, ma l'accoglimento di esso può comportare soltanto la correzione della motivazione della sentenza impugnata, e non la sua cassazione, essendo il dispositivo comunque conforme a diritto. 4.1.2. La sentenza impugnata non chiarisce quale delle opposizioni proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA] ha inteso decidere e rigettare: se, cioè, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., oppure l'opposizione ex lege 689/81. E nondimeno: a) se il TSAP intese accogliere l'opposizione esecutiva ex 615 c.p.c., è dirimente il rilievo che il Comune vantava un titolo esecutivo stragiudiziale, per di più unilateralmente formato dallo stesso creditore: e dunque era onere R.G.N. Camera di consiglio dei 13.12.2022 del creditore stesso dimostrare l'esistenza del credito, ed i suoi presupposti (Sez. 3, Ordinanza n. 34812 del 17/11/2021, Rv. 662985 - 01); b) se il TSAP intese accogliere l'opposizione a sanzione amministrativa, allora si sarebbe dovuto applicare il generale principio già affermato da queste SS.UU., secondo cui "l'opposizione (...) di cui agli art. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [dà luogo] ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita" (Sez. U, Sentenza n. 20930 del 30/09/2009, in tema di sanzioni irrogate per violazione delle norme sull'intermediazione finanziaria; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 5122 del 03/03/2011, in tema di irrogazione di sanzioni per violazione delle norme sul trasporto di animali malati; Sez. L, Sentenza n. 23600 del 06/11/2009, in tema di pretesa dell'INPS di pagamento di contributi previdenziali; Sez. 1, Sentenza n. 6769 del 06/04/2004 e Sez. 1, Sentenza n. 11234 del 07/11/1998, ambedue in tema di irrogazione di sanzioni per violazione delle norme sulla somministrazione di anabolizzanti ad animali d'allevamento). 4.1.3. La sentenza è dunque effettivamente erronea nella parte in cui afferma che era onere della [OSCURATO:SOCIETA] dimostrare la natura privata dell'area (p. 15, ultimo capoverso, della sentenza impugnata). Tuttavia questo errore di diritto fu ininfluente ai fini della decisione. Il TSAP infatti ha deciso la causa non già in base al principio dell'onere della prova, ma previo accertamento positivo ed in concreto della natura demaniale dell'area. Tanto si legge alle pp. 15-17 della sentenza, ove si afferma che il "carattere demaniale dell'area si desume sulla base delle univoche risultanze della c.t.u." (così p. 16, terzo capoverso). 4.2. Con una seconda censura la ricorrente deduce che il TSAP avrebbe "travisato" le risultanze della c.t.u., e lo avrebbe fatto in due modi:R.G.N. Camera di consiglio del 13.12.2022 a) sia negando l'esistenza della prova della natura privata dell'area contesa, nonostante il c.t.u. avesse espressamente dichiarato: "si conferma che la particella 157/b [e cioè quella in contestazione, n.d.e.] non sia demaniale"; b) sia per avere ritenuto che fosse consentito alla P.A. acquisire un'area, che fu già privata, semplicemente modificando le mappe catastali, e senza ricorrere alla procedura di espropriazione per pubblica utilil:à. 4.2.1. Ambedue le suddette censure sono infondate. 4.2.2. Quanto alla prima, va premesso che la ricorrente denuncia in sostanza un errore di percezione nella "lettura" della c.t.u., e riguardante un fatto controverso. Poiché la censura in tal senso è chiara, dovrebbe trovare applicazione il principio secondo cui "mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito (...) non è mai sindacabile in sede di legittimità, l'errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte" (Sez. 3 - , Sentenza n. 9356 del 12/04/2017; nello stesso senso, Sez. L - , Sentenza n. 27033 del 24/10/2018; Sez. 3 - , Sentenza n. 7187 del 04/03/2022; ) Sebbene ammissibile, la suddetta censura è tuttavia infondata. Il TSAP infatti non ha travisato la c.t.u.: la sentenza riconosce che ad avviso del c.t.u. l'area contesa dovrebbe ritenersi privata, ma ritiene erronea tale conclusione, esponendo le ragioni del proprio dissenso (p. 14, secondo capoverso, della sentenza). Dunque non vi è stato alcun "travisamento" della c.t.u., ma soltanto un motivato dissenso rispetto ad essa.R.G.N. Camera di consiglio del 13.12.2022 4.2.3. La seconda delle censure esposte al precedente § 4.2, sub (b), è inammissibile. Anche in questo caso deve premettersi che la ricorrente, pur formalmente denunciando la violazione dell'articolo 115 c.p.c., nella illustrazione del motivo prospetta nella sostanza l'adozione di una motivazione "inspiegabile", e dunque inferiore a quel "minimo costituzionale" richiesto dalla nota sentenza 8053/14 delle sezioni unite. Così qualificato ex officio il motivo di ricorso, esso deve ritenersi inammissibile. Il TSAP, infatti, ha così ragionato: -) l'area contesa ricadeva in una particella catastale contraddistinta dal numero 157/b; -) questa particella un tempo ricadeva in una proprietà privata; -) la pubblica amministrazione, rielaborando le mappe catastali, motu proprio soppresse la particella 157/b, accorpandola alla particella n. 157, "da sempre di natura demaniale"; -) ergo, da tale condotta della pubblica amministrazione doveva desumersi in via "indiziaria" la natura demaniale anche dell'area un tempo compresa nella soppressa particella 157/b (così la sentenza impugnata, p. 13, terzo capoverso). Il TSAP dunque ha compiuto un ragionamento presuntivo ex art. 2727 c.c.. E giusto o sbagliato che fosse, la sua correttezza non è sindacabile in sede di legittimità. 4.3. Con una terza censura la ricorrente sostiene che erroneamente il TSAP avrebbe ritenuto che l'area contesa per la sua condizione oggettiva era suscettibile di godimento da parte della sola [OSCURATO:SOCIETA]. 4.3.1. Tale censura è inammissibile perché investe un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito. 5. Il quinto motivo di ricorso.R.G.N. Camera di consiglio del 13.12.2022 Col quinto motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 112, 118 e 132 c.p.c.. Il motivo censura la sentenza d'appello nella parte in C-li ha quantificato l'indennità dovuta al Comune di Peschiera del Garda. L'illustrazione del motivo contiene due censure così riassurnibili: -) il Comune aveva emesso la cartella esattoriale per ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione da 2006 al 2015, mentre il TSAP ha liquidato l'indennità di occupazione dovuta dal 2000 al 2011; -) la sentenza ha adottato una motivazione incomprensibile quanto al criterio di determinazione dell'indennità, fissata senza spiegazioni in euro 138.000 circa. 5.1. Il motivo è infondato. Il TSAP ha motivato la liquidazione dell'indennità con le seguenti parole: "il c.t.u. ha stimato l'indennizzo per gli anni dal 2000 al 2011 in euro 105.130,46. Importo quantificato in base alle circolare ministeriale del 1961 e del 1967 [cfr. pag. 30 e pag. 31 rel. c.t.u. (...)], tuttora vigenti ed espressamente riportate nella CTU (...). Orbene, tale importo, tenuto conto della ritenuta natura demaniale dell'intero compendio in atto considerato all'interno della particella 157, va rideterminato in base all'estensione della superficie di metri quadrati 3.155, comprensiva della superficie originariamente ricadente nella particella 157/b. Ne consegue che l'importo dovuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ammonta a euro 138.202 già rivalutato, oltre interessi legali (...)". 5.2. Questa motivazione non è né oscura, né affetta da ultrapetizione. Per quanto attiene la censura con cui la ricorrente lamenta la "inintelligibilità" del calcolo, essa è infondata perché il TSAP ha adottato con chiara evidenza un calcolo proporzionale. Ha infatti affermato che se l'indennizzo calcolato per un'area di mq 2.400 (pari all'area interessata "al netto" della contestata particella 157) era pari ad R.G.N. Camera di consiglio del 13.12.2022 euro 105.130,46, quello dovuto per un'area di mq 3.155 (e cioè l'area interessata inclusa la contestata particella 157) doveva essere pari ad euro 138.202. Ed infatti, sviluppando la regola proporzionale, è agevole constatare che 2.400 sta a 105.346,46 come 3.155 sta a 138.202 (per l'esattezza, 138.202,75). 5.2. Per quanto attiene la censura con cui la ricorrente lamenta l'incoerenza tra il numero di anni per i quali il Comune chiese il pagamento dell'indennità, e quelli presi in esame dal TSAP, essa è inammissibile per difetto di interesse. Il Comune richiese il pagamento dell'indennità di occupazione per nove anni, dal 2006 al 2015 (così il ricorso, p. 3). Il TSAP ha tuttavia liquidato l'indennità di occupazione solo per gli anni dal 2006 al 2011, come si ricava collazionando il primo capoverso di p. 18 della sentenza impugnata con la p. 37 della C.T.U. L'importo di euro 105.130,46, che il TSAP ha posto a base del calcolo, è infatti l'importo dell'indennità calcolato dal c.t.u. per i soli anni dal 2006 al 2011 compresi. La società ricorrente non ha dunque interesse, ex art. 100 c.p.c., a dolersi d'un errore a suo favore. 5.3. Per quanto attiene, infine, la censura con cui la ricorrente lamenta che il TSAP abbia "preso in esame le annualità dal 2000 al 2011", essa è infondata, in quanto travisa il contenuto oggettivo della sentenza impugnata. Il TSAP, per quanto detto, ha determinato solo le annualità dovute per gli anni dal 2006 al 2011, e non altre. Il riferimento all' "anno 2000" contenuto a p. 18, primo capoverso della sentenza impugnata si spiega agevolmente - sol che gli atti giudiziari vengano letti con equanimità e senza preconcetti - col fatto che la consulenza tecnica, in mancanza di elementi oggettivi, sviluppò il calcolo del quantum ponendo a base di esso l'indennità dovuta per l'anno 2000 (44,07 euro/mq), e rivalutando tale importo determinò la serie storica degli anni successivi.R.G.N. Camera di consiglio del 13.12.2022 Il TSAP ha condiviso e recepito tale calcolo, e questo spiega l'affermazione che si legge in sentenza "i/ c.t.u. ha stimato in via definitiva l'indennizzo per gli anni dall'anno 2000 all'anno 2011 in euro ecc.". Ma dal prosieguo della motivazione, per quanto già detto, risulta con chiarezza che nessun indennizzo il TSAP ha liquidato per gli anni dal 2000 al 2005. 5.4. Infine, reputa doveroso la Corte aggiungere che non viola gli obblighi di motivazione il giudice che rinvii per relabonem ad una consulenza tecnica d'ufficio, quando gli elementi essenziali per l'intelligenza della ratio decidendi siano comunque esposti in modo sufficiente (Sez. U, Ordinanza n. 32000 del 28.10.2022). 6. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a peste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore del Comune di Peschiera del Garda delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore del Ministero dell'Economia e dell'Agenzia del Demanio, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.000, oltre spese prenotate a debito; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti
Sentenza Cassazione n. 02406/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris