CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 marzo 2021
Cassazione n. 46845/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: inammissibilita del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BENEVENTO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorsi avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, depositata il 9.3.2021, che ha confermato il sequestro conservativo disposto dalla Corte di appello di Napoli su n. 6 unità immobiliari riconducibili all'imputato [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza del 23.9.2020 in ordine al reato di omicidio commesso per colpa professionale ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; sequestro disposto su istanza delle parti civili, a fronte di una condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di una provvisionale pari a complessivi 300.000 euro. 2. Nel ricorso si articolano tre motivi. I) Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost.Si deduce che gli immobili oggetto di sequestro, già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sono stati da quest'ultimo trasferiti, a titolo oneroso, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - rispettivamente figlio e moglie del dante causa - con rogiti del 30.4.2014, 23.5.2014 e 25.7.2014. I documenti prodotti in sede di riesame sono dimostrativi della buona fede delle parti contraenti, trattandosi di rogiti aventi date largamente anteriori al decreto dispositivo del giudizio (risalente al 2016) e che testimoniano l'assoluta ignoranza del [OSCURATO:PERSONA] di essere iscritto nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. Il Tribunale ha confermato il sequestro con esclusivo riferimento alla data del fatto, successivamente addebitato al [OSCURATO:PERSONA] in termini di reato ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), mentre la Corte di appello aveva fatto riferimento ad alienazioni successive alla condanna di primo grado (intervenuta, in realtà, il 6.2.2017). Trattasi, quindi, di motivazione apparente, del tutto estranea alla dialettica processuale, priva di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione. II) Violazione di legge, per avere ritenuto applicabile l'istituto del sequestro conservativo a beni trasferiti due anni prima dell'esercizio dell'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio del 30.9.2016), secondo argomentazioni apodittiche e di puro genere. III) Violazione di legge, per avere applicato l'art. 192 cod. pen. sulla base di mere congetture, a fronte di atti notarili a titolo oneroso, con pagamenti tracciati a mezzo di assegni circolari e valori conformi a quelli catastali. Il rapporto di coniugio o di stretta parentela non è idoneo, di per sé ad integrare l'applicazione della norma citata, a meno di non ritenere operante una presunzione assoluta di frode, peraltro sulla base di affermazioni prive di un concreto supporto probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si deve evidenziare che il medesimo non ha prospettato alcun interesse specifico a chiedere la restituzione di beni ceduti ai propri familiari, quindi formalmente appartenenti a soggetti terzi. Al riguardo, va evidenziato che l'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la cui lettura non può essere disgiunta dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione proposta "da chi non è legittimato o non ha interesse". Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, e condivisibile, di questa Corte di Cassazione, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex multis, Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Marenco, Rv. 263799; Sez. 2, n. 17852 del 12/03/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 263756); affinché sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l'indagato o l'imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Pascale, Rv. 259601). 3. Quanto ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terzi interessati rispetto al procedimento penale nell'ambito del quale è stato disposto il sequestro conservativo di cui si discute, si deve preliminarmente rilevare come gli stessi siano stati presentati da difensore privo della procura speciale di cui agli artt. 100 e 122 cod. proc. pen., da intendersi quale atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio. Al riguardo, occorre richiamare il costante principio giurisprudenziale (Sez. 1, n. 8361 del 1,0/01/2014, Rv. 259174; Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Rv. 245440; Sez. 6, n. 11796 del 4/03/2010, Rv. 246485; Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Rv. 249873) secondo cui, per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici, deve trovare applicazione la regola che l'art. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale. La posizione processuale del terzo interessato è infatti nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quella dell'indagato e dell'imputato che, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. "personalissimi". Non così per il terzo interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ. Nel caso trova quindi applicazione il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017 - dep. 2018, Rv. 273505 - 01). 4. Peraltro, i ricorsi proposti sono inammissibili anche perché deducono, essenzialmente, vizi motivazionali e non vere e proprie violazioni di legge, come è richiesto dall'art. 325 cod. proc. pen. Le argomentazioni dell'ordinanza impugnata non possono essere ritenute assenti o apparenti, avendo il Tribunale motivatamente evidenziato gli elementi a sostegno della ritenuta natura di atti a titolo gratuito dei rogiti stipulati fra le parti dopo la commissione del fatto-reato, vale a dire: prezzi irrisori rispetto all'effettivo valore degli immobili e successione a stretto giro di tempo degli . atti dispositivi, elementi che hanno indotto i giudici di merito a propendere per la inefficacia di tali atti nei confronti dei creditori ai sensi dell'art. 192 cod. pen. Si tratta di considerazioni che non possono essere attaccate in questa sede e che non configurano alcuna violazione di legge.6. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 20