CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16110/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALE di MASSAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] nei quattro motivi diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quantosollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddovepongono questioni giuridiche o denunziano vizio di motivazione, risultanomanifestamente infondate o generiche.1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materiadi continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, haineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art.81, secondo comma, cod. pen. tra tutti i reati con rilievo decisivo, non solo il lassodi tempo intercorso tra i fatti (commessi dal 2003 al 2013 a distanza di anni gliuni dagli altri) e l'assenza, in disparte dell'omogeneità del bene giuridico cheaccomuna alcune violazioni, di circostanze sintomatiche della ideazione eprogrammazione, sin dalla consumazione del primo reato, nelle linee generali,anche di quelli successivi. Si tratta, infatti, condotte, oltre che commesse in luoghidiversi, che costituiscono manifestazione di diverse ed autonome vicendecaratterizzate da peculiari modalità organizzative e dalla partecipazione di piùcorrei anche nella fase ideativa.L‘unico collante è rappresentato dall’essere stati i reati commessi nellagestione di attività imprenditoriale per finalità di locupletazione, è recessivo e nondecisivo se posto a raffronto coni già ricordati elementi di segno contrario, acominciare dalla distanza temporale, nel lor complesso indicativi di proclività adelinquere, di uno stile di vita improntato all’illecito e soprattutto dell’autonomiadelle singole deliberazioni criminose determinate da contingenti impulsi ooccasioni.2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendioprobatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, nonmanifestamente illogica, del giudice di merito.2.1. L'ordinanza impugnata ha correttamente valutato sia la distanzacronologica.Il dato temporale è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che,pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico allapossibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani neltempo sono i fatti di cui si discute.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente