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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 marzo 2022

Cassazione n. 24906/2022

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13070/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],

38. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],

36. –controricorrente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],

36. –controricorrente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza n. 2080/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 01/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del ricorso; FATTO E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2080/2016 della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile il gravame da lei proposto avverso la sentenza del tribunale di Modena che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in suo favore nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nonché della socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA] e dell’asserito socio occulto [OSCURATO:PERSONA], per l'importo di € 333.365,60, quale corrispettivo del contratto di appalto stipulato inter partes ed eseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, la corte distrettuale ha rilevato l'inesistenza della notifica dell'atto di appello alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. poiché eseguita nei confronti di soggetto diverso dal procuratore costituito per la stessa nel giudizio di primo grado (avv. [OSCURATO:PERSONA]), vale a dire presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore costituito per [OSCURATO:PERSONA].

Sotto altro aspetto la corte distrettuale ha altresì rilevato che anche la rinnovazione della notifica eseguita presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (disposta alla prima udienza, impregiudicata ogni decisione) era irrituale, sia perché doveva essere indirizzata alla parte personalmente, ai sensi degli articoli 325 e 327 cod. proc. civ., in quanto eseguita oltre il termine lungo (nessun rilievo potendosi al riguardo attribuire, secondo la corte d'appello, alla intervenuta assegnazione di un termine giudiziale per il rinnovo); sia perché risultava effettuata dopo l'esaurimento del termine breve decorrente dalla prima notifica. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non spiegavano attività difensiva.

La causa è stata chiamata una prima volta nell’ adunanza di camera di consiglio del 24.5.18, al cui esito il Collegio, con ordinanza depositata il 9 ottobre 2018, ha disposto l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., alla quale il ricorso per cassazione non era stato validamente notificato.

Il successivo 13 febbraio 2019 la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. notificava a mezzo PEC controricorso ai procuratori della ricorrente.

La causa veniva quindi nuovamente chiamata all’adunanza dell’11 luglio 2019, in prossimità della quale tanto la contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] quanto la contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. depositavano memoria illustrative, in cui preliminarmente eccepivano la improcedibilità del ricorso per il mancato deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio nel termine di cui all’articolo 371 bis c.p.c..

La causa veniva rinviata alla pubblica udienza e, quindi, chiamata all’udienza del 1° marzo 2022, per la quale le contro ricorrenti hanno depositavano memoria ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Osserva il Collegio che -con l’ordinanza int erlocutoria n. 24878/18, depositata il 9.10.2018 - questa Corte ha ordinato alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di integrare il contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; quest’ultima ha depositato controricorso datato 12.2.2019, in cui dava atto di aver ricevuto la notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio in data 7.1.2019.

Dall’attestazione rilasciata dalla Cancelleria di questa Corte in data 25.6.2019 risulta che a tale ultima data l’atto di integrazione del contraddittorio non era stato depositato, in violazione del disposto dell’articolo 371 bis c.p.c.; ricorre quindi l’ipotesi di improcedibilità prevista da tale articolo, in base al principio - costante nella giurisprudenza di legittimità e ribadito, dopo la rimessione della presente causa in pubblica udienza, in Cass. 15308/20, in Cass. n. 6386/21 e in Cass. 34916/21 - che, qualora la Corte di cassazione abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c., il deposito del relativo atto di integrazione oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine concesso comporta l'improcedibilità, rilevabile d'ufficio, del ricorso in cassazione, restando del tutto irrilevante un tardivo deposito dell'atto integrativo.

Il ricorso va quindi, conclusivamente, dichiarato improcedibile.

Non ricorrono i presupposti di applicazione dell’articolo 96 c.p.c., evocato nelle memorie depositate dalla contro ricorrenti in prossimità della pubblica udienza.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere alle contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida, per ciascuna, in € 5.200, oltre € 200 per esborsi e altri accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13070/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 36. –controricorrente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 36. –controricorrente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza n. 2080/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 01/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del ricorso; FATTO E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2080/2016 della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile il gravame da lei proposto avverso la sentenza del tribunale di Modena che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in suo favore nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nonché della socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA] e dell’asserito socio occulto [OSCURATO:PERSONA], per l'importo di € 333.365,60, quale corrispettivo del contratto di appalto stipulato inter partes ed eseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, la corte distrettuale ha rilevato l'inesistenza della notifica dell'atto di appello alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. poiché eseguita nei confronti di soggetto diverso dal procuratore costituito per la stessa nel giudizio di primo grado (avv. [OSCURATO:PERSONA]), vale a dire presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore costituito per [OSCURATO:PERSONA]. Sotto altro aspetto la corte distrettuale ha altresì rilevato che anche la rinnovazione della notifica eseguita presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (disposta alla prima udienza, impregiudicata ogni decisione) era irrituale, sia perché doveva essere indirizzata alla parte personalmente, ai sensi degli articoli 325 e 327 cod. proc. civ., in quanto eseguita oltre il termine lungo (nessun rilievo potendosi al riguardo attribuire, secondo la corte d'appello, alla intervenuta assegnazione di un termine giudiziale per il rinnovo); sia perché risultava effettuata dopo l'esaurimento del termine breve decorrente dalla prima notifica. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non spiegavano attività difensiva. La causa è stata chiamata una prima volta nell’ adunanza di camera di consiglio del 24.5.18, al cui esito il Collegio, con ordinanza depositata il 9 ottobre 2018, ha disposto l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., alla quale il ricorso per cassazione non era stato validamente notificato. Il successivo 13 febbraio 2019 la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. notificava a mezzo PEC controricorso ai procuratori della ricorrente. La causa veniva quindi nuovamente chiamata all’adunanza dell’11 luglio 2019, in prossimità della quale tanto la contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] quanto la contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. depositavano memoria illustrative, in cui preliminarmente eccepivano la improcedibilità del ricorso per il mancato deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio nel termine di cui all’articolo 371 bis c.p.c.. La causa veniva rinviata alla pubblica udienza e, quindi, chiamata all’udienza del 1° marzo 2022, per la quale le contro ricorrenti hanno depositavano memoria ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Osserva il Collegio che -con l’ordinanza int erlocutoria n. 24878/18, depositata il 9.10.2018 - questa Corte ha ordinato alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di integrare il contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; quest’ultima ha depositato controricorso datato 12.2.2019, in cui dava atto di aver ricevuto la notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio in data 7.1.2019. Dall’attestazione rilasciata dalla Cancelleria di questa Corte in data 25.6.2019 risulta che a tale ultima data l’atto di integrazione del contraddittorio non era stato depositato, in violazione del disposto dell’articolo 371 bis c.p.c.; ricorre quindi l’ipotesi di improcedibilità prevista da tale articolo, in base al principio - costante nella giurisprudenza di legittimità e ribadito, dopo la rimessione della presente causa in pubblica udienza, in Cass. 15308/20, in Cass. n. 6386/21 e in Cass. 34916/21 - che, qualora la Corte di cassazione abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c., il deposito del relativo atto di integrazione oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine concesso comporta l'improcedibilità, rilevabile d'ufficio, del ricorso in cassazione, restando del tutto irrilevante un tardivo deposito dell'atto integrativo. Il ricorso va quindi, conclusivamente, dichiarato improcedibile. Non ricorrono i presupposti di applicazione dell’articolo 96 c.p.c., evocato nelle memorie depositate dalla contro ricorrenti in prossimità della pubblica udienza. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere alle contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida, per ciascuna, in € 5.200, oltre € 200 per esborsi e altri accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma