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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18039/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado del 24 ottobre 2018 con la quale il Tribunale di Lecce aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 378 cod. pen. per avere, in Maglie il 4 aprile 2012, aiutato [OSCURATO:PERSONA] ad eludere le investigazioni dell'autorità con riferimento alla individuazione dell'autore del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso tre giorni prima: in particolare, nonostante avesse assistito all'aggressione perpetrata dal Preite in danno del Gallone e avesse preso posto quale passeggero nell'auto BMW X5 tg. [OSCURATO:TARGA] a bordo della quale era stato fatto salire il Preite, datosi a piedi alla fuga dopo aver colpito il Gallone, aveva omesso di rivelare agli inquirenti l'identità a lui nota dell'autore di quella aggressione.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Rizzello, con atto sottoscritto dal difensore, il quale ha dedotto tre motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 378 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza o illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado senza tenere conto dei numerosi elementi di prova segnalati a favore dell'imputato e valorizzando, invece, indizi confusi e inidonei a dimostrare non solo che il Preite fosse salito a bordo della stessa auto nella quale si trovava il Rizzello (circostanza, peraltro, smentita dagli stessi giudici di merito), ma anche che quest'ultimo (che aveva preso parte ad un 'battibecco' con il Preite, verificatosi prima del tentato omicidio) avesse visto la persona che aveva colpito materialmente il Gallone ed avesse, perciò, mentito ai carabinieri che stavano svolgendo le indagini.

2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per illogicità, per avere la Corte distrettuale sinteticamente spiegato le ragioni per cui aveva disatteso la richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, benché fossero stati segnalati una serie di dati - non abitualità, incensuratezza e entità dei limiti edittali - favorevoli all'imputato.

2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 157 cod. pen., per avere la Corte di merito omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, intervenuta prima della emissione della sentenza di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, per le ragioni di seguito precisate.

2. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.

2.1. Quanto alla prospettata violazione di legge, dedotta in termini generici con riferimento alla norma incriminatrice contestata, va detto c:he è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., dedotta indipendentemente dalla formulazione di vizi di motivazione, non comporta ex se la operatività di alcune delle sanzioni processuali previste dall'art. 606, comma 1, lett. c) dello stesso codice di rito (così, tra le tante, Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04).

2.2. Per ciò che concerne i prospettati vizi di motivazione, le doglianze risultano formulate per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Con una motivazione nella quale non è riconoscibile alcuna lacuna o altro vizio di manifesta illogicità - e il cui tenore ben può considerarsi integrato, in presenza di una doppia conforme, dall'apparato argomentativo della sentenza di primo grado - la Corte di appello ha spiegato come, per un verso, fosse risultato irrilevante il fatto che le emergenze processuali avessero escluso che il Preite e il Rizzello, dopo il tentato omicidio, si fossero allontanati dal luogo di commissione di quel reato assieme a bordo della stessa vettura, in quanto circostanza non determinante ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento così come contestato nel suo 'nucleo essenziale'; e come, per altro verso, la colpevolezza del Rizzello in ordine a tale delitto, concretizzatosi nell'omettere di riferire agli inquirenti il nome dell'autore dell'aggressione cui aveva assistito, fosse stata comprovata dalle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di aver assistito, quella notte, dopo uno scambio di passeggeri tra due auto, ad una conversazione tra il Rizzello e un altro amico in cui i due avevano discusso della possibilità di "tornare a prenderlo", con un chiaro riferimento al soggetto da recuperare, che "era stato oramai preso"; colloquio nel corso del quale l'odierno ricorrente aveva implicitamente confermato di aver assistito all'episodio delittuoso accaduto poco prima, sottolineando che "comunque non c'era bisogno di colpirlo, tanto meno alla testa", così dimostrando di aver conosciuto fin da subito i dettagli di quella vicenda e non di averli appresi, come aveva cercato poi di far credere agli inquirenti, molti giorni dopo dagli amici del suo gruppo.

Inoltre, era risultato dimostrato che, quella stessa notte, il Rizzello aveva avuto contatti telefonici con un ulteriore amico, tal Pizzi, che si trovava a bordo di altra vettura con la quale si era allontanato dal luogo dell'agguato.

In tale contesto, la difesa del ricorrente, lungi dall'indicare un reale 'travisamento della prova', ha cercato di accreditare una diversa e contraria versione dei fatti, dunque un mero 'travisamento dei fatti', in sostanza sollecitando una mera rilettura alternativa degli elementi di conoscenza acquisiti, che non è consentita nel giudizio di legittimità.

3. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato.Nel rispondere alla sollecitazione formulata in maniera non particolarmente specifica dall'appellante, la Corte territoriale ha chiarito come non potesse considerarsi di particolare tenuità la condotta di chi aveva aiutato l'autore di un tentato omicidio ad eludere le investigazioni, omettendo di rivelarne l'identità.

Tale decisione si pone in linea con l'orientamento interpretativo fornito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647).

4. Il terzo e ultimo motivo è fondato.

Per il calcolo del termine di prescrizione al periodo massimo di sette anni e sei mesi occorre aggiungere l'intervallo di sospensione dovuto ai due rinvii delle udienze disposti su richiesta rispettivamente nel giudizio di primo grado (dal 10 marzo 2017 al 18 aprile 2018, pari a un anno, un mese e 17 giorni) e in quello di secondo grado (dal 22 gennaio al 12 marzo 2021, pari a un mese e 18 giorni: con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione risultava già maturato alla data del 12 marzo 2021, dunque prima l'adozione della sentenza impugnata.

Non conduce a differente conclusione il fatto che, nel periodo considerato, fosse stato previsto un ulteriore periodo di sospensione di 64 giorni dall'art. 83, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020: intervallo di cui verosimilmente la Corte di appello aveva tenuto conto perché, aggiungendo ai periodi di sospensione anche quello appena indicato di 64 giorni, il termine massimo di prescrizione sarebbe scaduto il 13 marzo 2021.

Ed infatti, in relazione a tale aspetto è doveroso conformarsi al principio enunciato dalle Sezioni unite della Cassazione che, risolvendo il contrasto sorto sul punto, hanno chiarito che, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi 64 giorni, prevista dal citato art. 83, comma 4, si applica esclusivamente ai procedimenti la cui udienza sia stata .rissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo„ di un termine processuale: essendo escluso che tale sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto tale disciplina presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia (in questo senso Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432).

Regula iuris operante nel caso di specie nel quale, nel considerato periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020, non era stata fissata l'udienza di trattazione degli appelli, né era decorso alcun termine processuale, dato che gli atti di impugnazione erano stati già presentati nel marzo del 2019 e il decreto di citazione a giudizio è stato emesso dal Presidente della Corte di appello solo nell'agosto del 2020.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, non riscontrabili nella sentenza della Corte distrettuale, per quanto innanzi specificato, elementi di giudizio idonei a riconoscere, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto o non attribuibilità del medesimo all'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado del 24 ottobre 2018 con la quale il Tribunale di Lecce aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 378 cod. pen. per avere, in Maglie il 4 aprile 2012, aiutato [OSCURATO:PERSONA] ad eludere le investigazioni dell'autorità con riferimento alla individuazione dell'autore del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso tre giorni prima: in particolare, nonostante avesse assistito all'aggressione perpetrata dal Preite in danno del Gallone e avesse preso posto quale passeggero nell'auto BMW X5 tg. [OSCURATO:TARGA] a bordo della quale era stato fatto salire il Preite, datosi a piedi alla fuga dopo aver colpito il Gallone, aveva omesso di rivelare agli inquirenti l'identità a lui nota dell'autore di quella aggressione. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Rizzello, con atto sottoscritto dal difensore, il quale ha dedotto tre motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 378 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza o illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado senza tenere conto dei numerosi elementi di prova segnalati a favore dell'imputato e valorizzando, invece, indizi confusi e inidonei a dimostrare non solo che il Preite fosse salito a bordo della stessa auto nella quale si trovava il Rizzello (circostanza, peraltro, smentita dagli stessi giudici di merito), ma anche che quest'ultimo (che aveva preso parte ad un 'battibecco' con il Preite, verificatosi prima del tentato omicidio) avesse visto la persona che aveva colpito materialmente il Gallone ed avesse, perciò, mentito ai carabinieri che stavano svolgendo le indagini. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per illogicità, per avere la Corte distrettuale sinteticamente spiegato le ragioni per cui aveva disatteso la richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, benché fossero stati segnalati una serie di dati - non abitualità, incensuratezza e entità dei limiti edittali - favorevoli all'imputato. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 157 cod. pen., per avere la Corte di merito omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, intervenuta prima della emissione della sentenza di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, per le ragioni di seguito precisate. 2. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. 2.1. Quanto alla prospettata violazione di legge, dedotta in termini generici con riferimento alla norma incriminatrice contestata, va detto c:he è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., dedotta indipendentemente dalla formulazione di vizi di motivazione, non comporta ex se la operatività di alcune delle sanzioni processuali previste dall'art. 606, comma 1, lett. c) dello stesso codice di rito (così, tra le tante, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04). 2.2. Per ciò che concerne i prospettati vizi di motivazione, le doglianze risultano formulate per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Con una motivazione nella quale non è riconoscibile alcuna lacuna o altro vizio di manifesta illogicità - e il cui tenore ben può considerarsi integrato, in presenza di una doppia conforme, dall'apparato argomentativo della sentenza di primo grado - la Corte di appello ha spiegato come, per un verso, fosse risultato irrilevante il fatto che le emergenze processuali avessero escluso che il Preite e il Rizzello, dopo il tentato omicidio, si fossero allontanati dal luogo di commissione di quel reato assieme a bordo della stessa vettura, in quanto circostanza non determinante ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento così come contestato nel suo 'nucleo essenziale'; e come, per altro verso, la colpevolezza del Rizzello in ordine a tale delitto, concretizzatosi nell'omettere di riferire agli inquirenti il nome dell'autore dell'aggressione cui aveva assistito, fosse stata comprovata dalle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di aver assistito, quella notte, dopo uno scambio di passeggeri tra due auto, ad una conversazione tra il Rizzello e un altro amico in cui i due avevano discusso della possibilità di "tornare a prenderlo", con un chiaro riferimento al soggetto da recuperare, che "era stato oramai preso"; colloquio nel corso del quale l'odierno ricorrente aveva implicitamente confermato di aver assistito all'episodio delittuoso accaduto poco prima, sottolineando che "comunque non c'era bisogno di colpirlo, tanto meno alla testa", così dimostrando di aver conosciuto fin da subito i dettagli di quella vicenda e non di averli appresi, come aveva cercato poi di far credere agli inquirenti, molti giorni dopo dagli amici del suo gruppo. Inoltre, era risultato dimostrato che, quella stessa notte, il Rizzello aveva avuto contatti telefonici con un ulteriore amico, tal Pizzi, che si trovava a bordo di altra vettura con la quale si era allontanato dal luogo dell'agguato. In tale contesto, la difesa del ricorrente, lungi dall'indicare un reale 'travisamento della prova', ha cercato di accreditare una diversa e contraria versione dei fatti, dunque un mero 'travisamento dei fatti', in sostanza sollecitando una mera rilettura alternativa degli elementi di conoscenza acquisiti, che non è consentita nel giudizio di legittimità. 3. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato.Nel rispondere alla sollecitazione formulata in maniera non particolarmente specifica dall'appellante, la Corte territoriale ha chiarito come non potesse considerarsi di particolare tenuità la condotta di chi aveva aiutato l'autore di un tentato omicidio ad eludere le investigazioni, omettendo di rivelarne l'identità. Tale decisione si pone in linea con l'orientamento interpretativo fornito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). 4. Il terzo e ultimo motivo è fondato. Per il calcolo del termine di prescrizione al periodo massimo di sette anni e sei mesi occorre aggiungere l'intervallo di sospensione dovuto ai due rinvii delle udienze disposti su richiesta rispettivamente nel giudizio di primo grado (dal 10 marzo 2017 al 18 aprile 2018, pari a un anno, un mese e 17 giorni) e in quello di secondo grado (dal 22 gennaio al 12 marzo 2021, pari a un mese e 18 giorni: con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione risultava già maturato alla data del 12 marzo 2021, dunque prima l'adozione della sentenza impugnata. Non conduce a differente conclusione il fatto che, nel periodo considerato, fosse stato previsto un ulteriore periodo di sospensione di 64 giorni dall'art. 83, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020: intervallo di cui verosimilmente la Corte di appello aveva tenuto conto perché, aggiungendo ai periodi di sospensione anche quello appena indicato di 64 giorni, il termine massimo di prescrizione sarebbe scaduto il 13 marzo 2021. Ed infatti, in relazione a tale aspetto è doveroso conformarsi al principio enunciato dalle Sezioni unite della Cassazione che, risolvendo il contrasto sorto sul punto, hanno chiarito che, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi 64 giorni, prevista dal citato art. 83, comma 4, si applica esclusivamente ai procedimenti la cui udienza sia stata .rissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo„ di un termine processuale: essendo escluso che tale sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto tale disciplina presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia (in questo senso Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432). Regula iuris operante nel caso di specie nel quale, nel considerato periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020, non era stata fissata l'udienza di trattazione degli appelli, né era decorso alcun termine processuale, dato che gli atti di impugnazione erano stati già presentati nel marzo del 2019 e il decreto di citazione a giudizio è stato emesso dal Presidente della Corte di appello solo nell'agosto del 2020. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, non riscontrabili nella sentenza della Corte distrettuale, per quanto innanzi specificato, elementi di giudizio idonei a riconoscere, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto o non attribuibilità del medesimo all'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per pre
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