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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 31260/2026

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nanza del 17/03/2026 del TRIB.

SORVEGLIANZA di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTOPremesso che [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente proposto, in data 3 aprile2026, reclamo avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza diBari ha rigettato l’impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanzadi esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge del 26 novembre2010 n. 199 del Magistrato di sorveglianza di Bari;[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalcondannato;considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., comeriformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'attodi ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena diinammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione(Sez.

U, n. 8914 del 21/12/ 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);considerato che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità,riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591, comma 1 lettera a) cod. proc. pen. sipuò provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610,comma 5 bis, dello stesso codice;ritenuto, infine, che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., nonché, in mancanza di elementicondanna al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nanza del 17/03/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTOPremesso che [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente proposto, in data 3 aprile2026, reclamo avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza diBari ha rigettato l’impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanzadi esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge del 26 novembre2010 n. 199 del Magistrato di sorveglianza di Bari;[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalcondannato;considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., comeriformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'attodi ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena diinammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione(Sez. U, n. 8914 del 21/12/ 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);considerato che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità,riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591, comma 1 lettera a) cod. proc. pen. sipuò provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610,comma 5 bis, dello stesso codice;ritenuto, infine, che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., nonché, in mancanza di elementicondanna al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31260/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris