CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01073/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del 10 febbraio 2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato come rapina impropria, e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti, lo aveva condannato alla pena di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto il reato legato dal vincolo della continuazione ad altri reati per i quali il Parrino era già stato giudicato e ha quindi provveduto a quantificare per il reato per il quale si procede in questa sede l'aumento da apportare alla pena già fissata per gli altri reati. [OSCURATO:PERSONA] si contestava di essersi impossessato a scopo di profitto, sottraendolo con mossa fulminea al gestore di un esercizio commerciale, un contenitore con all'interno dei tagliandi di lotteria istantanea per un valore di circa seicento euro e di avere, immediatamente dopo la sottrazione e allo scopo di assicurarsi il possesso della refurtiva e l'impunità, tentato di investire detto gestore. Il Tribunale, considerato che non vi era prova di una violenza esercitata dal Parrini subito dopo la sottrazione, ha riqualificato il fatto come furto aggravato dal mezzo fraudolento. Quanto all'aggravante, il Tribunale l'ha ravvisata nel comportamento attuato dal Parrini in occasione del furto, essendosi egli trattenuto a lungo nell'esercizio commerciale, consumando anche un paio di bicchieri di prosecco onde conquistare la fiducia del gestore ed indurlo ad allentare le sue difese, per poi approfittare di un suo temporaneo allontanamento per impossessarsi dei tagliandi. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della mera apparenza della motivazione con la quale la Corte territoriale ha rigettato due motivi di appello con i quali era stata lamentata la mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza quanto all'aggravante del mezzo fraudolento, che non risultava essere stata contestata, nonché la sussistenza dell'aggravante medesima. La Corte di appello si era limitata a riportare l'originario capo di imputazione e a sostenere che l'aggravante del mezzo fraudolento era stata contestata in fatto. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente reitera la eccezione di mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza quanto alla citata aggravante, evidenziando che nel capo di imputazione non veniva descritta la condotta del Parrini che aveva indotto il Tribunale a ritenere integrata la aggravante del mezzo fraudolento, ma solo che la sottrazione era avvenuta con mossa fulminea approfittando di un momento di distrazione della vittima. La condotta descritta nel capo di imputazione non valeva ad integrare l'aggravante del mezzo fraudolento. La sentenza impugnata deve, quindi, ad avviso del ricorrente, essere annullata nella parte relativa alla aggravante, la cui esclusione comporterebbe la improcedibilità del reato per difetto di querela. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., sostenendo che l'aver agito con mossa fulminea potrebbe semmai integrare la diversa aggravante della destrezza e che tuttavia la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha escluso che l'approfittamento della distrazione della vittima, non provocata dall'agente, consenta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen. (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). Analoghe considerazioni valevano, in relazione alla diversa aggravante del mezzo fraudolento, per la condotta attribuita al Parrini, che si era trattenuto all'interno del locale consumando due bicchieri di prosecco ed aveva approfittato del momentaneo allontanamento del barista, da lui non provocato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui il ricorrente si duole dell'omessa motivazione in ordine al motivo di appello con il quale è stato lamentato il difetto di correlazione tra sentenza ed imputazione quanto all'aggravante del mezzo fraudolento. Questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di ricorso per cassazione, che non incorre nel vizio di difetto di motivazione la sentenza d'appello che non illustri le ragioni del rigetto di una doglianza afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente, atteso che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391). 3. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati. Il Tribunale, con decisione poi confermata dalla Corte di appello, ha riqualificato il fatto originariamente contestato come rapina impropria in quello di furto aggravato dal mezzo fraudolento ravvisando detta aggravante nel comportamento dell'imputato che, onde guadagnarsi la fiducia del barista, si era trattenuto a lungo nell'esercizio commerciale consumando due bicchieri di prosecco e aveva poi approfittato della necessità del barista di recarsi in bagno per sottrarre i tagliandi con una mossa repentina. La riqualificazione è avvenuta su richiesta del difensore dell'imputato. Nel caso di specie l'aggravante del mezzo fraudolento è stata peraltro adeguatamente contestata. Deve a tale proposito evidenziarsi che ai fini della contestazione della circostanza aggravante del mezzo fraudolento non è indispensabile una formula specifica espressa con una particolare enunciazione letterale, né l'indicazione della disposizione di legge che la prevede, essendo sufficiente che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, l'imputato sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa sugli elementi di fatto che la integrano (Sez. 5, n. 7208 del 01/12/2020, dep. 2021, Colucci, Rv. 280472). Nel capo di imputazione si afferma che il Parrìni mentre si trovava, in qualità di avventore, all'interno del bar, ha approfittato di momento in cui il gestore si era momentaneamente allontanato per impossessarsi repentinamente di un contenitore con al suo interno numerosi tagliandi della lotteria istantanea per poi allontanarsi dal locale. Questa Corte di cassazione ha già affermato che integra il delitto di furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento la condotta di colui che si rifornisca di benzina presso un distributore ad erogazione automatica e, approfittando della contingente situazione di assenza di controllo, si allontani prontamente senza corrispondere il relativo prezzo (Sez. 5, n. 3018 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278148). La condotta tenuta dal Parrini, che ha prelevato i tagliandi esposti in vendita e si è allontanato immediatamente senza pagarne il prezzo approfittando della momentanea assenza di controllo del gestore integra, per il suo carattere particolarmente insidioso ed improntato ad astuzia o scaltrezza e tale da sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, l'aggravante suddetta. L'aggravante del mezzo fraudolento è integrata da qualunque attività che sorprenda con l'insidia la contraria volontà del detentore. Ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione, deve tenersi conto, non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, in modo che questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257278; Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera, Rv. 254419). Poiché il «fatto» va definito come l'accadimento di ordine naturale, dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, di luogo e di tempo, poste in correlazione fra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica, la violazione del principio di correlazione si realizza e si manifesta solo attraverso un'alterazione consistente ed una trasformazione radicale della fattispecie concreta, nei suoi elementi essenziali, che non consenta di rinvenire un nucleo comune, identificativo della condotta, con il risultato di un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, tra il fatto contestato e quello accertato, capace di creare un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte del quale si verifica un pregiudizio, concreto e reale, dei diritti della difesa (Sez. 2, n. 45993 del 16/10/2007, Cuccia, Rv. 239320). 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe