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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 1995

Cassazione n. 37180/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/02/1995 avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 24 giugno 2020 la Corte di Appello di Palermo, confermando la sentenza del Tribunale di Agrigento del 19 marzo 2019, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 658 cod. pen., perché, telefonando ripetute (11) volte al 113 e segnalando falsamente di essere minacciato da una persona armata di coltello, suscitava l'allarme delle forze delle ordine con attivazione immediata del personale della Questura di Agrigento che tempestivamente si portava in loco -presso l'ospedale-senza rinvenire alcuno oltre l'imputato; ha, quindi, condannato il suddetto alla pena di mese uno e giorni dieci di arresto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi.

Ai primi due motivi si deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 658 cod. pen. e vizio di motivazione.

Non sarebbero sussistenti gli elementi costitutivi del reato, non essendo stato procurato idoneo allarme presso le autorità, le quali, senza bisogno di dover avviare articolate indagini, avevano immediatamente verificato l'infondatezza della presunta aggressione.

Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con relativo e ulteriore contenimento della pena, data la non particolare gravità della condotta e la giovane età del ricorrente.

Al quarto motivo si deduce la mancata pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione; il fatto, commesso in data 13 novembre 2014, si sarebbe prescritto in data 13 novembre 2019, tenuto conto di giorni 316 di sospensione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei miotivi addotti. 3.1 Ed invero, quanto alla ricorrenza degli elementi costitutivi del reato, il punto è stato correttamente trattato in sede di merito, lì dove si è affermato che è stata turbata la continuità del servizio di ordine pubblico mediante la falsa indicazione di un fatto idoneo a suscitare allarme.

Il ricorrente, pertanto, ripropone un tema correttamente scrutinato in diritto dalla Corte di Appello.

Quanto ai profili sanzionatori, le circostanze attenuanti generiche sono state applicate già in primo grado, ferma restando la - ampiamente motivata - commisurazione della pena in misura superiore al minimo edittale.

Quanto alla dedotta prescrizione, il ricorrente non tiene conto della esistenza di più provvedimenti di sospensione dei termini, per complessivi 1 anno, 3 mesi e 7 giorni.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 25 marzo 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/02/1995 avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 24 giugno 2020 la Corte di Appello di Palermo, confermando la sentenza del Tribunale di Agrigento del 19 marzo 2019, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 658 cod. pen., perché, telefonando ripetute (11) volte al 113 e segnalando falsamente di essere minacciato da una persona armata di coltello, suscitava l'allarme delle forze delle ordine con attivazione immediata del personale della Questura di Agrigento che tempestivamente si portava in loco -presso l'ospedale-senza rinvenire alcuno oltre l'imputato; ha, quindi, condannato il suddetto alla pena di mese uno e giorni dieci di arresto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi. Ai primi due motivi si deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 658 cod. pen. e vizio di motivazione. Non sarebbero sussistenti gli elementi costitutivi del reato, non essendo stato procurato idoneo allarme presso le autorità, le quali, senza bisogno di dover avviare articolate indagini, avevano immediatamente verificato l'infondatezza della presunta aggressione. Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con relativo e ulteriore contenimento della pena, data la non particolare gravità della condotta e la giovane età del ricorrente. Al quarto motivo si deduce la mancata pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione; il fatto, commesso in data 13 novembre 2014, si sarebbe prescritto in data 13 novembre 2019, tenuto conto di giorni 316 di sospensione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei miotivi addotti. 3.1 Ed invero, quanto alla ricorrenza degli elementi costitutivi del reato, il punto è stato correttamente trattato in sede di merito, lì dove si è affermato che è stata turbata la continuità del servizio di ordine pubblico mediante la falsa indicazione di un fatto idoneo a suscitare allarme. Il ricorrente, pertanto, ripropone un tema correttamente scrutinato in diritto dalla Corte di Appello. Quanto ai profili sanzionatori, le circostanze attenuanti generiche sono state applicate già in primo grado, ferma restando la - ampiamente motivata - commisurazione della pena in misura superiore al minimo edittale. Quanto alla dedotta prescrizione, il ricorrente non tiene conto della esistenza di più provvedimenti di sospensione dei termini, per complessivi 1 anno, 3 mesi e 7 giorni. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37180/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris