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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00020/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

3 ORDINANZA sul ricorso 28590/2013 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 262 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 24/2013 della COMM.TRIB.REG.

SARDEGNA, depositata il 10/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] - la Agenzia delle Entrate, ricorrente avverso la sentenza n.24/13 della CTR di Cagliari contro [OSCURATO:PERSONA] per accertamento Irpef 2005-2006, ha comunicato che la contribuente si è avvalsa della procedura di definizione della controversia di cui all'art.6 del D.L. 119/2018 ed ha provveduto ad effettuare il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione stessa, come attestato dalla nota interna Dir.Prov. dell'Agenzia [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - l'Avvocatura dello Stato ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese; - la contribuente Deiana ha depositato memoria instando per la dichiarazione di cessata materia del contendere; - sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Deciso in Roma, nell'adunanza camerale da remoto del 21 sette bre 2021. [OSCURATO:PERSONA] i te Giaco talla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 ORDINANZA sul ricorso 28590/2013 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 262 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 24/2013 della COMM.TRIB.REG. SARDEGNA, depositata il 10/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] - la Agenzia delle Entrate, ricorrente avverso la sentenza n.24/13 della CTR di Cagliari contro [OSCURATO:PERSONA] per accertamento Irpef 2005-2006, ha comunicato che la contribuente si è avvalsa della procedura di definizione della controversia di cui all'art.6 del D.L. 119/2018 ed ha provveduto ad effettuare il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione stessa, come attestato dalla nota interna Dir.Prov. dell'Agenzia [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - l'Avvocatura dello Stato ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese; - la contribuente Deiana ha depositato memoria instando per la dichiarazione di cessata materia del contendere; - sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Deciso in Roma, nell'adunanza camerale da remoto del 21 sette bre 2021. [OSCURATO:PERSONA] i te Giaco talla [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00020/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris