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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25227/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 7605/25 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si contestano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla configurabilità del contestato delitto, è generico e riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito, che ha - con motivazione logica ed esaustiva - correttamente ritenuto integrati tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. (cfr. pagg. 1-2 dei motivi della decisione); Ritenuto che il secondo motivo, con cui si contesta l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico nonché manifestamente infondato, dal momento che il giudice di merito ha puntualmente esposto i criteri adottati al fine di escludere il giudizio di tenuità dell'offesa (in particolare, le complessive modalità della condotta); Ritenuto, infine, che il motivo con cui si censura l'eccessività della pena inflitta non è ammissibile dal momento che la relativa censura non era stata dedotta con i motivi di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 7605/25 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si contestano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla configurabilità del contestato delitto, è generico e riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito, che ha - con motivazione logica ed esaustiva - correttamente ritenuto integrati tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. (cfr. pagg. 1-2 dei motivi della decisione); Ritenuto che il secondo motivo, con cui si contesta l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico nonché manifestamente infondato, dal momento che il giudice di merito ha puntualmente esposto i criteri adottati al fine di escludere il giudizio di tenuità dell'offesa (in particolare, le complessive modalità della condotta); Ritenuto, infine, che il motivo con cui si censura l'eccessività della pena inflitta non è ammissibile dal momento che la relativa censura non era stata dedotta con i motivi di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 25227/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris