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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2021

Cassazione n. 37891/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del p.g. o, in subordine, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa l'8 marzo 2021 dalla Corte di appello di Ancona, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città, che aveva condannato - sia a fini penali che civili - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali e minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Contro l'anzidetta sentenza, entrambe le imputate hanno proposto ricorso per cassazione, con due atti distinti, contenenti però identici argomenti di censura. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di colpevolezza.

L'assoluzione per la minaccia con il coltellino minerebbe la credibilità della p.o. e la prova sarebbe stata tratta dalle dichiarazioni di un teste de relato.

Quanto all'invocata scriminante della legittima difesa, la Corte di appello avrebbe fornito una giustificazione assertiva.

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, nonché alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2), cod. pen. 3.

Nelle more della celebrazione dell'udienza odierna, il difensore delle imputate ha fatto pervenire in cancelleria istanza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, allegando verbale di remissione di querela a firma del procuratore speciale della persona offesa e relativa accettazione delle imputate. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per remissione di querela, trattandosi di fattispecie — per come ritenute dai giudici di merito — procedibili a querela di parte.

Ed invero, il difensore delle imputate ha depositato verbale di remissione di querela e relativa accettazione, raccolto da personale della Guardia di Finanza, allegandovi anche la procura speciale conferita ad hoc all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la persona offesa.

Le spese, in assenza di accordo diverso, vanno poste a carico delle imputate ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela.

Condanna le imputate al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 14/9/2021.

Il Consigliere estensore I esidente [OSCURATO:PERSONA] ssichell. -u-LQ000Tte Suprery di C:assi/[OSCURATO:PERSONA].

VA Penale Depositata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del p.g. o, in subordine, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa l'8 marzo 2021 dalla Corte di appello di Ancona, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città, che aveva condannato - sia a fini penali che civili - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali e minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro l'anzidetta sentenza, entrambe le imputate hanno proposto ricorso per cassazione, con due atti distinti, contenenti però identici argomenti di censura. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di colpevolezza. L'assoluzione per la minaccia con il coltellino minerebbe la credibilità della p.o. e la prova sarebbe stata tratta dalle dichiarazioni di un teste de relato. Quanto all'invocata scriminante della legittima difesa, la Corte di appello avrebbe fornito una giustificazione assertiva. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, nonché alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2), cod. pen. 3. Nelle more della celebrazione dell'udienza odierna, il difensore delle imputate ha fatto pervenire in cancelleria istanza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, allegando verbale di remissione di querela a firma del procuratore speciale della persona offesa e relativa accettazione delle imputate. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per remissione di querela, trattandosi di fattispecie — per come ritenute dai giudici di merito — procedibili a querela di parte. Ed invero, il difensore delle imputate ha depositato verbale di remissione di querela e relativa accettazione, raccolto da personale della Guardia di Finanza, allegandovi anche la procura speciale conferita ad hoc all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la persona offesa. Le spese, in assenza di accordo diverso, vanno poste a carico delle imputate ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna le imputate al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/9/2021. Il Consigliere estensore I esidente [OSCURATO:PERSONA] ssichell. -u-LQ000Tte Suprery di C:assi/[OSCURATO:PERSONA]. VA Penale Depositata
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