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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10736/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24318/2020 del ruolo generale, proposto DA S ELMABI P IEMME L EASING .

S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11/A, in persona del procuratore speciale dr. [OSCURATO:PERSONA], in virtù dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione con delibera del 29 aprile 2016, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62E12 H501 R), con studio in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 11. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] B RANDIZZO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 121, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso e di [OSCURATO:PERSONA] deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 507 dell’8 ottobre 2020, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73P65 F158 R) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60T20 L419 E), elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 52/6/2020 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 14 gennaio 2020 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 19 gennaio 2023; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con avvisi nn. 12/2017 e 20/2017 notificati il 10 maggio 2017, il Comune di Brandizzo accertava e liquidava la rispettiva somma di 2.885,80 € e di 3792,09 € per l’omesso versamento dell’IMU negli anni 2014 e 2015 in relazione agli immobili oggetto di locazione finanziaria stipulata dalla ricorrente con la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., anticipatamente risolti per inadempimento della utilizzatrice senza che questa avesse provveduto alla restituzione dei beni alla società di leasing.

2. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Piemonte respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Piemme contro la sentenza n. 378/5/2018 della Commissione tributaria provinciale di Torino;

3. la società SelmabiPiemme impugnava detta pronuncia con ricorso notificato al Comune tramite posta elettronica certificata il 16 settembre 2020, formulando tre motivi di impugnazione

4. il Comune di Brandizzo resisteva con controricorso notificato tramite servizio postale in data 21 ottobre 2020, concludendo per il rigetto dell’impugnazione;

5. la ricorrente, con nota del 13 gennaio 2023, ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata ivi prevista; [OSCURATO:PERSONA]

1. l’art. 1, comma 2. l’art. 1, comma 197, della citata legge dispone che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».

3. Ai sensi dell’art. 1, comma 205, della menzionata legge «ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale»;

4. La controversia in oggetto risulterebbe, pertanto, definibile se l’ente locale controparte adotterà entro il predetto termine del 31 marzo 2023 propri atti che rendano applicabili le disposizioni relative alla definizione agevolata, il che giustifica il rinvio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24318/2020 del ruolo generale, proposto DA S ELMABI P IEMME L EASING . S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11/A, in persona del procuratore speciale dr. [OSCURATO:PERSONA], in virtù dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione con delibera del 29 aprile 2016, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62E12 H501 R), con studio in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 11. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] B RANDIZZO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 121, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso e di [OSCURATO:PERSONA] deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 507 dell’8 ottobre 2020, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73P65 F158 R) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60T20 L419 E), elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 52/6/2020 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 14 gennaio 2020 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 19 gennaio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con avvisi nn. 12/2017 e 20/2017 notificati il 10 maggio 2017, il Comune di Brandizzo accertava e liquidava la rispettiva somma di 2.885,80 € e di 3792,09 € per l’omesso versamento dell’IMU negli anni 2014 e 2015 in relazione agli immobili oggetto di locazione finanziaria stipulata dalla ricorrente con la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., anticipatamente risolti per inadempimento della utilizzatrice senza che questa avesse provveduto alla restituzione dei beni alla società di leasing. 2. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Piemonte respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Piemme contro la sentenza n. 378/5/2018 della Commissione tributaria provinciale di Torino; 3. la società SelmabiPiemme impugnava detta pronuncia con ricorso notificato al Comune tramite posta elettronica certificata il 16 settembre 2020, formulando tre motivi di impugnazione 4. il Comune di Brandizzo resisteva con controricorso notificato tramite servizio postale in data 21 ottobre 2020, concludendo per il rigetto dell’impugnazione; 5. la ricorrente, con nota del 13 gennaio 2023, ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata ivi prevista; [OSCURATO:PERSONA] 1. l’art. 1, comma 2. l’art. 1, comma 197, della citata legge dispone che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». 3. Ai sensi dell’art. 1, comma 205, della menzionata legge «ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale»; 4. La controversia in oggetto risulterebbe, pertanto, definibile se l’ente locale controparte adotterà entro il predetto termine del 31 marzo 2023 propri atti che rendano applicabili le disposizioni relative alla definizione agevolata, il che giustifica il rinvio della
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