CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40207/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 15 marzo 2024, che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1, L.F., aggravato dalla recidiva specifica, ha rideterminato la pena inflittagli (fatto commesso in Roma il 23 gennaio 2019); - che l'atto di impugnativa consta di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si censura la mancata assunzione di una prova decisiva nonché il travisamento della prova, è generico, affidato a censure versate in di fatto e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale, con motivazione insindacabile in questa sede, ha evidenziato come, tenuto conto di tutti gli elementi probatori, già presenti in atti, non vi fosse alcuna necessità di ricercare la denuncia asseritamente presentata dall'imputato, che nulla avrebbe provato sulla effettiva distruzione dei libri contabili a causa dell'incendio (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ciò tanto più che è jus receptum che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, può costituire violazione dell'art. 606 , comma primo, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 259136), situazione neppure prospettata come tale dal ricorrente e, comunque, insussistente alla stregua della motivazione rassegnata dal giudice censurato; - che il secondo motivo, che lamenta la mancata applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e la mancata esclusione della recidiva, è generico e manifestamente infondato: infatti, quanto alla prima censura la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che «In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma 3, L.F., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'occultamento delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, onde la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto)» (Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018, Rv. 275345); e che, quanto alla seconda censura, in disparte il riferimento motivazionale alla pericolosità del ricorrente resa manifesta dalla sua pregressa e allarmante carriera criminale (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata), la giurisprudenza di questa Corte si è espressa in maniera unanime nel senso che: «In tema di recidiva, la valorizzazione, da parte del giudice, dei precedenti penali dell'imputato ai fini del riconoscimento della recidiva, è compatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la autonomia e indipendenza dei giudizi riguardanti i due istituti» (Sez. 4, n. 14647 del 07/04/2021, Rv. 281018), posto che «Il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in quanto il principio del "ne bis in idem" sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi» (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Rv. 274783); i - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il co