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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16146/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7828/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima sito in Foggia, via [OSCURATO:PERSONA], n. 6 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ex lege. controricorrente – Avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA]. 32383/2024 depositata in data 13 dicembre 2024.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] risultava vittoriosa nel giudizio iscritto avanti a questa Corte con il numero di ruolo 7828/2021, esitato con ordinanza n. 32383/2024, che vedeva la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate.

Correzione errore materiale La ricorrente ha proposto ricorso per correzione dell'errore materiale essendo stata presentata in sede di ricorso per cassazione, rituale domanda di distrazione a favore dei legali rappresentanti della parte privata, qualificatesi come antistatari, delle somme riconosciute a titolo di spese giudiziali ex art. 93, quarto comma, cod. proc. civ. e non avendo la Corte a tanto provveduto.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.

Considerato che:

1. L’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti, atteso che nel dispositivo della pronuncia il Collegio ha affermato che: «condanna l’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite di questo grado di legittimità che liquida in euro 4.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A, come per legge», non disponendo per una mera svista, dunque, la distrazione delle spese a favore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo, «condanna l’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite di questo grado di legittimità che liquida in euro 4.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A, come per legge», deve leggersi e intendersi «condanna l’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite di questo grado di legittimità che liquida in euro 4.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A, come per legge, con distrazione in favore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], antistatari».

P.Q.M La Corte dispone correggersi l’ordinanza n. 32383/2024, depositata in data 13 dicembre 2024, nel senso che là ove è scritto, nel dispositivo, «condanna l’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite di questo grado di legittimità che liquida in euro 4.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A, come per legge», deve leggersi e intendersi «condanna l’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite di questo grado di legittimità che liquida in euro 4.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A, come per legge, con distrazione in favore degli [OSCURATO:PERSONA] e Rossel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7828/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima sito in Foggia, via [OSCURATO:PERSONA], n. 6 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ex lege. controricorrente – Avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA]. 32383/2024 depositata in data 13 dicembre 2024. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] risultava vittoriosa nel giudizio iscritto avanti a questa Corte con il numero di ruolo 7828/2021, esitato con ordinanza n. 32383/2024, che vedeva la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate. Correzione errore materiale La ricorrente ha proposto ricorso per correzione dell'errore materiale essendo stata presentata in sede di ricorso per cassazione, rituale domanda di distrazione a favore dei legali rappresentanti della parte privata, qualificatesi come antistatari, delle somme riconosciute a titolo di spese giudiziali ex art. 93, quarto comma, cod. proc. civ. e non avendo la Corte a tanto provveduto. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 14 aprile 2025. Considerato che: 1. L’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti, atteso che nel dispositivo della pronuncia il Collegio ha affermato che: «condanna l’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite di questo grado di legittimità che liquida in euro 4.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A, come per legge», non disponendo per una mera svista, dunque, la distrazione delle spese a favore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo, «condanna l’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite di questo grado di legittimità che liquida in euro 4.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A, come per legge», deve leggersi e intendersi «condanna l’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite di questo grado di legittimità che liquida in euro 4.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A, come per legge, con distrazione in favore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], antistatari». P.Q.M La Corte dispone correggersi l’ordinanza n. 32383/2024, depositata in data 13 dicembre 2024, nel senso che là ove è scritto, nel dispositivo, «condanna l’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite di questo grado di legittimità che liquida in euro 4.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A, come per legge», deve leggersi e intendersi «condanna l’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite di questo grado di legittimità che liquida in euro 4.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A, come per legge, con distrazione in favore degli [OSCURATO:PERSONA] e Rossel
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