CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04337/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18128-2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cod. fisc. [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Torino, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via della Mercede n. 11. ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) (cod. fisc. P. Iva 005992600015), con sede in Torino, [OSCURATO:PERSONA] n. 367, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] M. Ricci e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 107, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, depositata in data 1.3.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi [OSCURATO:SOCIETA].), titolare della partecipazione totalitaria di SIS s.r.I., aveva conferito a quest'ultima, con scrittura del 28 novembre 2007, in esecuzione della delibera di C.d.A. del 23 novembre 2007, un ramo d'azienda composto da immobili e partecipazioni azionarie, tra le quali 500.000 azioni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] cessione era stato previsto che "la società conferente si obbliga a fare tutto quanto necessario per ottenere l'intestazione e/o voltura a favore della società con feritaria di quanto conferito" e che, inoltre, "la società con feritaria è fin d'ora autorizzata a presentare istanze e a chiedere volture, trascrizioni, annotazioni e quant'altro per ottenere l'intestazione a proprio nome di tutti i beni, interessi, godimenti, benefici, contratti, accordi, impegni, azioni, depositi, domande, in fieri, afferenti il ramo d'azienda oggetto del conferimento". L'amministratore delegato della cedente, Ing. Bene, aveva poi provveduto, con lettera del 19 dicembre 2007, alla comunicazione alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dell'avvenuto conferimento del ramo d'azienda da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a SIS s.r.I., comprendente anche le 500.000 azioni nominali della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., richiedendo peraltro l'esecuzione di tutte le formalità necessarie ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale. Al tempo stesso, con scrittura del 6 dicembre 2007 e sempre in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione del 23 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva ceduto la partecipazione del 100% in [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di euro 100, dichiarando nell'atto le parti che "la vendita avviene senza alcuna garanzia, salvo la garanzia contro l'evizione, con espressa esclusione di ogni garanzia relativa alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, agli attivi posseduti e alle passività anche potenziali della società in quanto ben noti alla parte acquirente e da essa accettati". 2. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. la [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) convenne in giudizio la SIS s.r.I., chiedendo, previo accertamento dell'esistenza del contratto di accollo tra le parti, il pagamento del residuo debito del mutuo ipotecario per l'acquisto dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 81 per una somma pari ad euro 160.000 e la condanna della convenuta a rimborsarle gli importi pagati alla banca mutuante per un importo di euro 86.757,29. La SIS s.r.I., costituitasi in giudizio, chiese invece il rigetto della domanda attrice e in via riconvenzionale la condanna della [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al risarcimento del danno conseguente al mancato trasferimento della partecipazione da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:SOCIETA]. del 25% del capitale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in quanto quest'ultima non avrebbe provveduto all'iscrizione del trasferimento della partecipazione nel libro soci, asserendo che non sarebbe stato rispettato il diritto di prelazione dei soci. 3. Con sentenza del 5.6.2015 il Tribunale di Torino condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. degli importi pagati da quest'ultima in favore della banca mutuante, con statuizione non più impugnata e dunque passata in giudicato, e, per quanto qui ancora di interesse, rigettò la domanda risarcitoria presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rilevando: i) che, per una migliore comprensione della complessa vicenda negoziale intercorsa tra le parti, occorresse collegare l'atto di cessione del ramo d'azienda del 28.11.2007 al contratto quadro di acquisizione da parte di Fiat del gruppo [OSCURATO:PERSONA], con il quale erano stati riconosciuti agli azionisti Ciminelli e Serboni crediti personali per circa 25 milioni, pagati quest'ultimi con la cessione di ramo d'azienda, di diversi immobili e partecipazioni azionarie, tra cui anche il 25% del capitale posseduto da Ergonì nella società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; che rientrasse nell'onere della Sis quello di agire autonomamente, sulla base della clausola contenuta a pag. 23 dell'atto di conferimento, per perfezionare il trasferimento delle quote azionarie, senza attendere l'intervento della [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per le comunicazioni alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; iii) che anche la pretesa risarcitoria conseguente alla tardiva comunicazione effettuata da [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle convocazioni dell'assemblea della [OSCURATO:PERSONA] fosse infondata in quanto carente sotto il profilo probatorio. 4. Avverso il solo capo della sentenza di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria, [OSCURATO:SOCIETA]. ha dunque proposto gravame e la Corte di appello di Torino, con la sentenza qui di nuovo impugnata, ha rigettato l'appello, confermando pertanto la sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 5.6.2015. La corte del merito ha ritenuto che: a) secondo quanto statuito in altra sentenza della Corte di appello di Torino del 14.10.2013, il trasferimento di azioni sopra descritto era avvenuto,, al di fuori dell'art. 7, ottavo comma, dello statuto e dunque senza l'adempimento da parte della socia cedente dell'obbligo di comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione e pertanto in violazione della predetta norma statutaria e dunque con piena legittimità della mancata iscrizione di SIS is.r.l. nel libro soci della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e del rigetto della domande risarcitorie proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:PERSONA]; b) la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva completamente mutato la prospettazione dei fatti allegata in primo grado, avendo originariamente attribuito a [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la responsabilità per aver inviato in ritardo alla [OSCURATO:PERSONA] la comunicazione circa l'avvenuta cessione delle quote, e cioè di averla inviata allorquando la titolarità di Sis non era più in capo alla stessa [OSCURATO:PERSONA] (posto che se la comunicazione fosse stata effettuata quando [OSCURATO:PERSONA] controllava Sis non sarebbe sorto il diritto di prelazione degli altri soci di [OSCURATO:PERSONA]), con la conseguenza che la già pervenuta titolarità delle quote in favore di un soggetto terzo ([OSCURATO:PERSONA]) imponeva l'applicabilità del predetto art. 7 dello statuto ed il diritto di prelazione; c) in appello, la SIS s.r.I., preso atto della sentenza della Corte di appello sopra ricordata, aveva, invece, fondato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] su un diverso fatto, e cioè per non aver per nulla inviato la comunicazione a [OSCURATO:PERSONA] finalizzata all'esercizio della prelazione da parte dei soci ex art. 7 Statuto; d) effettivamente il dedotto profilo del ritardo nella comunicazione a [OSCURATO:PERSONA] dell'avvenuto trasferimento delle azioni [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] a Sis risultava irrilevante, posto che l'esecuzione di tale trasferimento, nell'ambito di un unico e complesso programma negoziale, rendeva evidente la natura elusiva dei trasferimento rispetto al diritto di prelazione degli altri soci; e) Cimminelli era già ex ante a conoscenza del fatto che - stante la clausola dello statuto di [OSCURATO:PERSONA], il programma contenuto nell'accordo preliminare e transattivo con Fiat volto al trasferimento della titolarità delle azioni [OSCURATO:PERSONA] tramite la cessione a Sis e successivamente a sé stesso - l'accordo fosse elusivo della clausola statutaria sul diritto di prelazione; f) che, nella consapevolezza di tale criticità, le parti nel contratto preliminare avevano previsto, al punto 7.1 (dedicato alla retrocessione al Cimminelli delle partecipazioni estranee al perimetro automotive), che "il rischio di eventuali diritti di prelazione di terzi connessi al conferimento delle società estranee al perimetro e dei beni estranei al perimetro resta a carico di parte venditrice", ossia dello stesso Cimminelli, avendo concordato le parti, anche con il richiamo delle attività di volturazione imposte alla cessionaria, un esonero di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle attività necessarie per l'esecuzione degli accordi nei confronti di terzi e dovendosi pertanto concludere per un mero obbligo di collaborazione a carico del cedente; g) era pertanto Sis a doversi far carico delle necessarie comunicazioni prima del trasferimento delle azioni, eventualmente in quel momento richiedendo la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA]; h) anche le ulteriori domande risarcitorie collegate alla mancata informazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle convocazioni assembleari per l'aumento di capitale erano infondate in quanto non provate né nell'an né nel quantum, e ciò con particolare riferimento alla prova del nesso causale, posto che Sis avrebbe dovuto dimostrare non solo che non era stata posta in grado di esercitare l'opzione ma anche di averne la relativa capacità economica e finanziaria. 5. La sentenza, pubblicata il 1.3.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. La società controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1273 e 1197 cod. civ. Osserva la ricorrente che la corte di appello avrebbe omesso di esaminare i rapporti complessivi intercorsi tra le parti e contenuti, da un lato, nel contratto preliminare di cessione di azioni e accordo transattivo del 27 luglio 2007 e, dall'altro, nell'atto di conferimento di ramo d'azienda della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla [OSCURATO:SOCIETA]. del 28 novembre 2007 e che, a causa di questa omissione, non avrebbe verificato che, pur a fronte dell'accollo da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei debiti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per i crediti della famiglia Cimminelli (ex soci della stessa [OSCURATO:PERSONA]) per complessivi euro 25 milioni, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe in realtà saldato - con la datio in solutum concordata per far fronte al suddetto debito (e corrispondente al conferimento alla Sis - poi entrata nella titolarità della famiglia Cimminelli - di un ramo d'azienda della [OSCURATO:PERSONA] comprensivo anche della partecipazione detenuta nella [OSCURATO:PERSONA] spa) - l'intero debito in quanto, in seguito sia al predetto contratto preliminare che all'atto di conferimento, il valore della partecipazione detenuta nella [OSCURATO:PERSONA] sarebbe vistosamente calato. 1.2 Il motivo presenta concorrenti profili, da un lato, di inammissibilità e, dall'altro di infondatezza. 1.2.1 Sotto il primo profilo, non può sfuggire che le doglianze così articolate nel primo motivo di censura non si confrontano con le rationes decidendi poste a sostegno del rigetto della domanda per come già sopra ricordate in premessa, e ciò con particolare riferimento al profilo, da un lato, dell'affermata conoscenza ex ante da parte del Cimminelli della natura elusiva del diritto di prelazione nella complessiva operazione di conferimento del ramo d'azienda concordata tra le parti e, dall'altro, dell'onere incombente sulla cessionaria di svolgere le necessarie attività prodromiche al trasferimento delle azioni a fronte di un mero obbligo collaborativo della società cra51:153%. _ Orbene tali rationes decidendi - che da sole sostengono il provvedimento di rigetto delle domande risarcitorie avanzate da [OSCURATO:SOCIETA]. - non sono state considerate nel motivo qui in esame ed affrontate, con doglianze solo irricevibili, nei motivi che seguono. Sempre in relazione ai profili di inammissibilità del motivo, occorre evidenziare che le doglianze, declinate sotto l'egida applicativa del vizio di violazione di legge, neanche indicano quali siano le proposizioni argomentative della motivazione impugnata che si pongono in contrasto con il disposto normativo sopra ricordato e di cui si lamenta la violazione, così rendendo le censure viepiù irricevibili in questo contesto decisorio. Sul punto è utile ricordare che quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. anche: Sez. L, Ordinanza n. 17570 del 21/08/2020 ; Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). 1.2.2 Sotto altro profilo, non può neanche condividersi il ragionamento posto a sostegno della doglianza in esame, posto che quest'ultima muove dal presupposto errato secondo cui la valutazione della partecipazione dovesse essere eseguita al momento della sua riduzione rispetto all'intero capitale di rischio della società partecipata, anziché al momento della sottoscrizione del conferimento, dovendosi ritenere che è in quest'ultimo momento che la partecipazione azionaria detenuta nella Glebal era stata ceduta, unitamente agli altri beni oggetto del conferimento del ramo di azienda, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. ed è dunque in quel momento che doveva essere eseguita la valutazione del bene per comprendere se tramite la datio in solutum concordata il debito esistente fosse stato estinto. E' di pronta evidenza che tutte le vicende successive al conferimento non riguardano più l'atto di conferimento in sé né avrebbero potuto modificare la valutazione del bene fornita dal perito al momento del conferimento. Né può sottacersi che risulta accertato giudizialmente, con affermazione che - come si ripete - non è stata avversata nel motivo qui in esame, che la mancata iscrizione nel libro soci della società partecipata doveva essere imputata ad un'omissione che la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto superare, sicché non risulta possibile ora lamentarsi di un comportamento omissivo addebitabile alla stessa società oggi ricorrente. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, primo comma, 1363 e 1367, cod. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Si lamenta, cioè, la violazione della normativa in tema di interpretazione del contratto per aver la corte territoriale erroneamente inteso la comune volontà delle parti in ordine agli obblighi di comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] all'avvenuto conferimento in Sis della quota detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella suddetta società, affinchè gli altri soci potessero esercitare il loro diritto di prelazione sulla quota conferita. 2.1 Il motivo, già per come articolato, è inammissibile. 2.1.1 Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017). Ciò posto, risulta evidente dalla lettura delle censure proposte come la società ricorrente proponga una lettura alternative delle clausole negoziali contenute nell'atto di conferimento del ramo d'azienda per sconfessare la diversa interpretazione fornita dalla corte di merito, con ciò richiedendo a questa corte di legittimità una rivalutazione del merito della decisione che le è invece inibita. La ricorrente non si confronta neanche con la ratio decidendi del provvedimento impugnato che, sul punto qui da ultimo in esame, ha evidenziato che erano stati i cessionari del ramo d'azienda (Cimminelli e la moglie Serboni) ad essersi addossati il rischio di eventuali diritti di prelazione di terzi connessi al conferimento delle "società estranee al perimetro", prelazione di cui i conferitari erano perfettamente a conoscenza. Per il resto le censure si compongono di osservazioni e deduzioni che si rivolgono tutte a sollecitare questa Corte di legittimità ad un riesame in fatto delle circostanze relative a presunti inadempimenti addebitabili a [OSCURATO:PERSONA], condannando così le relative doglianze a sicuro insuccesso. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 cod. civ., in riferimento all'art. 1218 cod. civ., in relazione all'art. 5 dell'atto di conferimento e all'art. 7.1 della "scrittura generale". La ricorrente censura la sentenza impugnata sostenendo che la corte di appello non avrebbe ravvisato il colposo comportamento di [OSCURATO:PERSONA] la quale, in violazione pertanto dell'art. 1218 cod. civ, avrebbe omesso di inviare alla [OSCURATO:PERSONA]% comunicazione dell'avvenuta cessione della partecipazione sociale. 3.1 Anche la doglianza in esame non supera il vaglio di ammissibilità. 3.1.1 Occorre ricordare che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016). Ciò posto, risulta evidente come la società ricorrente pretenda, ora, una rivalutazione della questio facti tramite la rilettura degli atti istruttori volti ad un riesame del presunto inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] ai predetti obblighi informativi, questione il cui esame è invece estraneo al sindacato di legittimità. Sul punto è utile precisare - anche a rischio di ripetersi - che la corte di merito ha chiarito, con motivazione scevra da criticità argomentatìve, che nessun tipo di inadempimento era addebitabile a [OSCURATO:PERSONA] avendo le parti della complessa operazione negoziale (descritta in premessa) concordato che ogni iniziativa volta a consentire il perfezionamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. dei negozi giuridici programmati fosse a carico della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. e che ogni eventuale rischio attinente all'esercizio del diritto di prelazione dei terzi connessi al conferimento della partecipazione [OSCURATO:PERSONA] fosse rimasta a carico del Cimminelli. Si tratta di accertamento in fatto che non consente una contestazione nella presente sede decisoria, se non attraverso l'allegazione del vizio di cui all'art. 360, 1 comma, n. 5, cod. proc. civ., qui peraltro preclusa dall'art. 348ter, 5 comma, c.p.c., per la cd. doppia conforme. La censura non si confronta - ancora una volta - con la ratio decidendi già sopra ricordata, e cioè che, sulla base della clausola di cui all'art. 7.1 della scrittura generale, il rischio di eventuali diritti di prelazione era stata addossata alla conferitaria. 4. Con il quarto mezzo si denuncia, sempre ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse fornito in alcun modo la prova né della sua intenzione di esercitare l'opzione dl sottoscrizione degli aumenti di capitale di volta in volta deliberati né della sua capacità finanziaria a sottoscrivere di fatto i predetti aumentà sarebbe circostanza del tutto irrilevante ai fini della quantificazione del danno. 4.1 La censura sottende, ancora una volta, una rivalutazione della questi° facti, sotto l'egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, per la quale valgono le medesime considerazioni già svolte sopra in relazione ai motivi che precedono. Sul punto va ricordato che la corte di appello ha ritenuto che, anche qualora [OSCURATO:SOCIETA]. avesse avuto conoscenza dell'assemblea e alla stessa avesse partecipato, non era stata comunque fornita la dimostrazione della reale intenzione di sottoscrivere l'aumento di capitale così deliberato, anche in relazione alle sue capacità patrimoniali e finanziarie. Si tratta di nuovo di un accertamento in fatto in ordine al mancato assolvimento degli oneri probatori da ultimo ricordati, che non risulta non più censurabile in questa sede decisoria per le medesime ragioni sopra ricordate. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del cl.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della