CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 35954/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20487/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 211, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1440/2016 depositata il27/07/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda di compensi professionali proposta dagli ingegneri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Partinico per la progettazione e direzione dei lavori di una scuola in [OSCURATO:PERSONA] pari ad € 254.012,00 Propose opposizione il Comune di Partinico deducendo che nulla fosse dovuto al professionista in quanto nella delibera della [OSCURATO:PERSONA] N. 750/1987 si affermava che “nessuna spesa deriverà al Comune un caso in cui l’opera non dovesse essere finanziata, avendovi il professionista rinunciato”. Il Tribunale di Palermo accolse per quanto di ragione l’opposizione del Comune e revocò il decreto ingiuntivo. La sentenza di primo grado, impugnata solo da [OSCURATO:PERSONA], venne confermata dalla Corte d’appello di Palermo con sentenza depositata il 27.7.2016. In primo luogo, la Corte di merito ritenne valida la clausola contrattuale che subordina il diritto del compenso del professionista all’ottenimento del finanziamento; in caso di delibera priva dell’impegno di spesa, però, il rapporto non è riferibile all’ente ma all’amministratore che ha assunto l’impegno. Secondo il giudice d’appello, la clausola che subordina il compenso del professionista all’ottenimento del finanziamento non si pone in contrasto con il principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari, trattandosi di normativa che trova applicazione nei rapporti tra privati. La Corte rigettò il motivo d’appello con il quale l’Ing. Zappia aveva impugnato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva differenziato l’attività progettuale riguardante la Scuola elementare sita in [OSCURATO:PERSONA] da quello elaborato successivamente in altro sito e precisamente in C.da Pollastra. Secondo la Corte, per tale progetto i professionisti non avevano diritto ad alcun compenso in mancanza di formale incarico, stante l’assenza di delibera della [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto della clausola secondo cui “il progettista soddisferà ogni richiesta di modifica o integrazione senza alcun onere” . Non sussisteva il comportamento colpevole del Comune in ordine alla scelta del sito, non essendo emersa la violazione del dovere di buona fede in pendenza della condizione; nel caso di specie, il finanziamento non era stato concesso per inidoneità del sito, come risultante da parere emesso dall’[OSCURATO:PERSONA] del Territorio ed Ambiente “ perché la localizzazione del plesso non era conforme ai criteri dettati dal D.M. 18.12.1975”. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso l’ing. [OSCURATO:PERSONA] s ulla base di tre motivi, illustrati in memoria depositata in prossimità dell’udienza. Il Comune di Partinico è rimasto intimato. Il difensore del ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per la rinnovazione della notifica del ricorso, atteso il trasferimento dello studio del difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] della Seconda Sezione, con provvedimento depositato il 9.1.2018 ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza in quanto “ l’istante ha l’onere di provvedere al deposito o anche alla nuova notifica , salva la valutazione della non imputabilità del ritardo al momento della decisione ( Cass. Sez. Unite 17352/2009; Cass.586/2010; Cass. 6846/2010;; Cass. 9046/2001; Cass. Sez. Unite 14594/2016)”. In seguito all’adunanza camerale fissata in data 22.3.2002, il collegio è stato riconvocato in data 27 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] Va in primo luogo evidenziato che il ricorrente ha tempestivamente e regolarmente riattivato il procedimento notificatorio in quanto, dopo aver svolto gli accertamenti sull’indirizzo del difensore domiciliatario, con esito negativo, ha notificato il ricorso sia presso la Cancelleria della Corte di Cassazione (8.9.2017) che all’indirizzo PEC del difensore ( 7.9.2017) entro il termine lungo per la notifica, ai sensi dell’art.327 c.p.c. La sentenza della Corte d’appello era stata depositata il 27.7.2016 ed il termine lungo per impugnare era di un anno, trattandosi di giudizio introdotto nel 2003, in epoca anteriore alla L.69/2009, cui andavano aggiunti trentuno giorni per la sospensione feriale. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167 e 183 c.p.c., degli artt.324 c.p.c., 329 c.p.c., 342 c.p.c., 343 c.p.c. e 346 c.p.c. , dell’art.23 del D. Lgs 66/1989 e dell’art.11 delle disposizioni della legge in generale, in relazione all’art.360 comma 1 n.4 c.p.c.; il ricorrente premette che non intende insistere nella domanda di accertamento della nullità della clausola del disciplinare che subordina il compenso del professionista alla concessione del finanziamento ma si duole dell’affermazione secondo cui in caso di assenza di delibera di spesa, ai sensi dell’art. 23, commi3 e 4, del D.L. 66 del 1989, il rapporto s i instaura tra privato ed amministratore. Rileva che il Comune non aveva mai contestato di essere parte del rapporto contrattuale con il professionista sicchè sulla sua legittimazione passiva si sarebbe formato il giudicato. Inoltre, il D. Lgs 66/89 sarebbe successivo alla data di conclusione del contratto e, per tale ragione, inapplicabile alla fattispecie in esame. In disparte la scarsa chiarezza del ricorso, il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. La Corte d’appello non ha messo in discussione la legittimazione del Comune, che, al contrario, ha ritenuto legittimato al giudizio, ma ha basato la decisione sul mancato verificarsi della condizione del finanziamento, che non era concesso per inidoneità del sito, come risultante da parere emesso dall’[OSCURATO:PERSONA] del Territorio ed Ambiente“ perché la localizzazione del plesso non era conforme ai criteri dettati dal D.M. 18.12.1975”. La doglianza è infondata anche nel merito. Sia in primo che in secondo grado, il Comune di Partinico aveva dedotto che la delibera di Giunta prevedeva espressamente che nessuna spesa sarebbe stata sostenuta dall’ente nel caso in cui l’opera non dovesse essere finanziata. La questione aveva costituito oggetto della materia del contendere sia sotto il profilo della carenza di legittimazione passiva del Comune che della nullità della clausola che subordina il diritto del compenso del professionista all’ottenimento del finanziamento. La Corte d’appello ha ritenuto che la delibera priva dell’impegno di spesa non configura espressione di poteri pubblicistici ma di autonomia negoziale privatistica, indipendentemente dall’applicabilità, ratione temporisdel D.Lgs. n. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la violazione degli artt.1362 e segg. c.c. in materia di interpretazione del contratto, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere laCorte di merito violato le regole di ermeneutica contrattuale nel ritenere che lo spostamento del sito in cui realizzare il plesso scolastico, [OSCURATO:PERSONA] anziché [OSCURATO:PERSONA], costituisse un nuovo progetto, per il quale mancherebbe la delibera di conferimento dell’incarico. La Corte non avrebbe considerato che il disciplinare d’incarico prevedeva la possibilità per i tecnici di modificare o integrare il progetto iniziale e di rielaborarlo, su richiesta del Comune. Inoltre, non sarebbe stata esaminata la delibera di Giunta N.159/94, e la nota del Comune di Partinico N. 15724 del 23.11.1995, con cui i tecnici sarebbero stati invitati a rielaborare il progetto sulla base dell’individuazione del nuovo sito e una volta ottenuto il finanziamento. La Corte di merito non avrebbe tenuto conto del comportamento delle parti, sulla base del principio di buona fede e dell’equo contemperamento degli interessi in gioco. Il motivo è fondato. Come costantemente affermato da questa Corte, l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art.1362 c.c. e seguenti c.c. Per far valere una violazione in sede di legittimità, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma deve altresì essere precisato in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato con la conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass., 28 novembre 2017, n. 28319; Cass., 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). D'altra parte, l’interpretazione data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni ( Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178); ne consegue che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 7500/2007; 24539/2009). Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate e, solo se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art.1366 c.c. all'art. 1371 c.c. (Cassazione civile sez. II, 11/11/2021, n.33451). Sussiste quindi un discrimine tra la sussunzione fattuale, sulla scorta della quale il giudice del merito interpreta il contratto e le sue clausole, e la violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici legali, delle quali è chiamata a conoscere questa Corte; discrimine che è dato cogliere laddove la sentenza di merito, piuttosto che interpretare il contratto facendo ricorso ai parametri legali, sulla base delle risultanze istruttorie, ponga a fondamento dell’interpretazione enunciazioni frutto di congetture tali da esprimere una interpretazione non plausibile. Nel caso di specie, la Corte distrettuale non ha correttamente svolto l’attività interpretativa, violando, in primo luogo il criterio letterale, essenziale per la ricostruzione dell’intenzione delle parti. La delibera della [OSCURATO:PERSONA] N.750/1987 affidava agli ingegneri Zappia ed all’Arch. Placido l’incarico della progettazione e direzione dei lavori relativi alla realizzazione di una nuova scuola elementare in contrada Mirto, secondo il disciplinare di incarico allegato. Il ricorrente, in ossequio all’art.366, comma 6 c.p.c., ha riportato integralmente la clausola contrattuale, che così recita: “ Il progettista soddisferà sollecitamente ogni richiesta di modifica od integrazione, rielaborazione del progetto che potrà essere proposta dall’ente che dovrà approvare il progetto e finanziarne la spesa, e ciò senza alcun onere a carico del Comune”. La delibera successiva N.159/94, di cui la Corte d’appello ha omesso l’esame, ha preso atto dell’inidoneità del sito sotto il profilo urbanistico ed ha proceduto all’individuazione del nuovo sito per la realizzazione del plesso scolastico e “per non perdere il finanziamento”. I progettisti sono stati quindi invitati alla rielaborazione del loro progetto con nota del 23.11.1995, una volta che il Comune aveva ottenuto il finanziamento. La Corte di merito ha negato il diritto al compenso per l’attività svolta poiché mancava un formale incarico (pag.7 della sentenza impugnata), stante l’assenza di delibera della [OSCURATO:PERSONA], in tal modo omettendo l’esame della citata nota, che costituiva un documento decisivo per il giudizio in quanto esprimeva la volontà dell’ente di dare corso all’incarico. L’errore interpretativo è consistito nel non aver tenuto conto del senso letterale della clausola contenuta nel disciplinare di incarico, che espressamente prevedeva la possibilità di rielaborazione ed integrazione del contratto, giungendo ad un’interpretazione priva di plausibilità. Non viene infatti spiegato dalla Corte di merito la ragione per la quale, pur essendo prevista mel disciplinare di incarico la possibilità di rielaborazione del progetto originario, il solo spostamento del sito costituisse un’autonoma attività progettuale. La chiara previsione del testo contrattuale, unito all’invito da parte del Comune, rivolto ai professionisti,a rielaborare il progetto iniziale in altro sito, in seguito all’ottenimento del finanziamento, li aveva ragionevolmente indotti a svolgere l’ulteriore attività, confidando nell’originaria previsione contenuta nel disciplinare di incarico. Vi è stata, pertanto, una violazione evidente dell’art.1362 c.c. in quanto l’intenzione dei contraenti è stata ricostruita sulla base di un criterio sganciato dal testo contrattuale e, segnatamente, dal disciplinare di incarico. E’ stata omessa qualunque indagine sul comportamento posteriore alla conclusione del contratto, ad integrazione del criterio di interpretazione letterale, omettendo l’esame la delibera N.159/94 unitamente all’invito, rivolto ai professionisti, alla rielaborazione del progetto. Come affermato da questa Corte, nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (ex multis Cass. Sez. L.14.9.2021, n.24699, Cass. Civ. Sez.III, 30.8.2019 , n.21840). La sentenza va pertanto cassata in relazione a detto motivo , con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione che, esaminerà la delibera N.159/94 e la nota N. 15724 del 23.11.1995. Si atterrà, nell’interpretazione del contratto, al criterio letterale ed al comportamento tenuto dalle parti, secondo i principi di diritto sopra enunciati. E’ assorbito il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell’art.1359 c.c. ed il vizio motivazionale legato all’avveramento della condizione. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio