CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 luglio 2026
Cassazione n. 23474/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, perprocura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in qualità di avente causa di [OSCURATO:SOCIETA].), inpersona della procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separatoallegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 2858/2023 della Corte d’appello di Romapubblicata il 20.4.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24.6.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Pag. 1 di 13Numero registro generale 24003/2023Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 23474/2026Data pubblicazione 18/07/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Con sentenza pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma rigettava ladomanda svolta da C.C.C. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in avanti, C.C.C.)nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito, [OSCURATO:SOCIETA]) per ottenere ilrisarcimento dei danni da occupazione senza titolo dell’immobile sito inRoma, via Galbani n. 55, per il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 4.2.2009, nonché ladomanda della convenuta proposta ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.L’attrice aveva dedotto di aver locato l’immobile, con tre distinticontratti stipulati negli anni 2002 e 2003, alla [OSCURATO:PERSONA].p.a., la quale nel giugno 2007 aveva affittato la propria azienda a [OSCURATO:SOCIETA]., con contestuale trasferimento dei contratti di locazionesenza autorizzazione della locatrice; dichiarato il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. il 22.10.2007, la curatela era receduta dal contrattodi affitto di azienda stipulato dalla fallita e, rientrata nella detenzionedell’immobile, aveva poi concesso in affitto l’azienda a [OSCURATO:SOCIETA] concontratto del 28.12.2007; avendo ritenuto che, unitamente all’azienda,fossero stati trasferiti anche i contratti di locazione, aveva emesso trefatture per i canoni per il periodo gennaio-aprile 2008, pagate da Vitrocisetcon la causale di “indennità di occupazione senza titolo”; non avendoricevuto in seguito il pagamento degli ulteriori canoni, aveva agito in viamonitoria, ottenendo tre decreti ingiuntivi, poi opposti e successivamenterevocati, sino alla formazione del giudicato, per effetto della sentenza diquesta Corte n. 5638/2018, a causa del mancato subentro di [OSCURATO:SOCIETA] neicontratti di locazione disdettati dal curatore il 31.12.2007.La convenuta aveva resistito alla domanda e chiesto la condannadell’attrice al risarcimento del danno per lite temeraria. [OSCURATO:SOCIETA] avevadedotto di essersi trovata nella detenzione di un immobile non compresonell’oggetto del contratto d’affitto d’azienda, in ragione della precedentedisdetta del contratto di locazione da parte del curatore, assumendo quindila qualità di occupante sine titulo; che aveva trasferito in altri locali i beniriconducibili all’azienda della fallita per consentire alla curatela laPag. 2 di 13Numero registro generale 24003/2023Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 23474/2026Data pubblicazione 18/07/2026restituzione dell’immobile e aveva corrisposto, sino all’aprile 2008,un’indennità di occupazione commisurata al canone già pattuito; che, concomunicazione del 20.4.2008, aveva dichiarato di avere liberato l’immobile,indicando i beni lasciati al suo interno e che, data l’indisponibilitàmanifestata dalla curatela e dalla stessa proprietaria a riprendere il bene,essa si era limitata a garantire la vigilanza dell’immobile sino alla successivaprocedura di offerta reale del 23.1.2009, con riconsegna alla proprietaria.Il Tribunale rigettava la domanda dell’attrice avendo ravvisatoun’ampia e seria disponibilità della convenuta al rilascio del bene, mentre laproprietaria non aveva collaborato nel ricevere la restituzione dell’immobile.Escludeva, pertanto, l’esistenza di un illecito della convenuta, reputandoinfondata la domanda risarcitoria. Il Tribunale, inoltre, rigettava la domandaex art. 96 c.p.c. in ragione della complessità dei rapporti tra le parti e delcoinvolgimento della curatela fallimentare, che aveva immesso Vitrocisetnella detenzione del bene.2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 20.4.2023,rigettava sia l’appello principale proposto da C.C.C. sia l’appello incidentaleproposto da [OSCURATO:SOCIETA]., quale avente causa da [OSCURATO:SOCIETA].,ponendo le spese del grado a carico dell’appellante principale.La corte territoriale, per quanto ancora di interesse ai fini del presentegiudizio, osservava che C.C.C. era estranea ai rapporti tra la curatelafallimentare e [OSCURATO:SOCIETA], poiché quest’ultima, a seguito del contratto diaffitto di azienda stipulato con la procedura, non era subentrata nellalocazione dell’immobile e aveva acquisito la qualità di mera occupanteabusiva. In quanto tale, [OSCURATO:SOCIETA] aveva l’obbligo di restituire l’immobilealla proprietaria, a prescindere dalle disposizioni del curatore e ferme leeventuali responsabilità nell’ambito della procedura fallimentare, pertantola proprietaria non avrebbe potuto rifiutare la restituzione dell’immobile perla presenza, all’interno del compendio, di beni aziendali del fallimento,dovendo agire nei confronti di quest’ultimo per la liberazione dell’immobile,che il fallimento stesso aveva l’obbligo di restituire libero da persone e cose.Pag. 3 di 13Numero registro generale 24003/2023Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 23474/2026Data pubblicazione 18/07/2026Non ricorrevano, coerentemente a quanto statuito dal Tribunale, giustimotivi per il rifiuto alla restituzione dell’immobile, così escludendo lafondatezza della pretesa risarcitoria.3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ricorre C.C.C.,sulla base di tre motivi. Risponde con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., qualeavente causa di [OSCURATO:SOCIETA].La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame del verbale di riconsegna dell’immobiledel [OSCURATO:DATA_NASCITA], oggetto di discussione tra le parti e costituente fatto decisivoper il giudizio.La ricorrente, premesso che nella vicenda di causa non opera il limitedella c.d. doppia conforme di cui all’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.,giacché il Tribunale ha escluso l’illiceità della condotta di [OSCURATO:SOCIETA] inragione dell’assenza dell’elemento soggettivo e della manifestata volontà diprovvedere alla restituzione dell’immobile, mentre la Corte d’appello harigettato l’impugnazione sul presupposto che la restituzione sarebbe statanecessitata dal giudicato formatosi con la sentenza della Corte di cassazionen. 5638/2018, lamenta l’omesso esame del verbale di riconsegna del4.2.2009, dal quale, invece, sarebbe risultato che la restituzionedell’immobile era avvenuta ben prima della formazione del giudicato sulmancato subentro nel contratto di locazione.Sostiene che la decisione della corte capitolina poggi su un erroneopresupposto temporale, avendo reputato necessitata, in conseguenza delgiudicato, una restituzione avvenuta nove anni prima. La ricorrente rileva,altresì, che, se il documento fosse stato esaminato, la Corte d’appelloPag. 4 di 13Numero registro generale 24003/2023Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 23474/2026Data pubblicazione 18/07/2026avrebbe dovuto apprezzare diversamente anche la missiva del curatore del24.4.2008, con la quale [OSCURATO:SOCIETA] era stata diffidata dal trasferire le attivitàproduttive da via Galbani n. 55, in quanto ciò si sarebbe posto in violazionedegli obblighi di conservazione dell’azienda assunti con il contratto di affittodi azienda. Ricostruito correttamente il dato cronologico,conseguentemente, la condotta di [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe potuto esserereputata lecita o necessitata, ma sarebbe emerso che l’affittuariadell’azienda, con la restituzione del bene, aveva illecitamente cercato ditrasferire in capo alla ricorrente l’obbligo di custodia dei beni del fallimentopresenti nei locali, nonché i costi della sua liberazione.1.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma quarto, cod.proc. civ., applicabile ratione temporis, poiché in caso di una doppiapronuncia conforme, sulla base delle stesse ragioni inerenti alle questioni difatto oggetto di censura, non è ammesso il ricorso per cassazione ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.Nel caso di specie, la Corte d’appello ha confermato la decisione delprimo grado in ordine all’assenza di giusti motivi per rifiutare la consegna,così escludendo il presupposto per il riconoscimento del chiesto risarcimentodel danno, e la ricorrente non ha dimostrato la diversità delle ragioniesposte nelle due sentenze con riferimento “ai medesimi fatti” (v. Cass. 29gennaio 2024, n. 2701; Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 28febbraio 2023, n. 5497; Cass. 7 maggio 2018, n. 10897; Cass. 10 marzo2014, n. 5528).Va ricordato che, secondo questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d.“doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisiviex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non solo quando la decisione disecondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, maanche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, nonostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori perPag. 5 di 13Numero registro generale 24003/2023Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 23474/2026Data pubblicazione 18/07/2026rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v., Cass.sez. 6-II, 9 marzo 2022, n. 7724; 2701/2024, cit.).L’applicabilità nel presente procedimento dell’art. 360, comma quarto,cod. proc. civ. non induce un esito diverso, posto che la previsionenormativa “per le stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti” ha, semmai, resoancor più netta nel riferimento «ai fatti» l’espressione “questioni di fatto”,contenuta nella previgente formulazione dell’art. 348-ter, commi quarto equinto, cod. proc. civ., dovendosi verificare la conformità delle decisionirispetto «ai medesimi fatti».1.2. La ricorrente a sostegno della non operatività della preclusione “dadoppia conforme” sostiene che il Tribunale ha escluso l’illiceità dellacondotta di [OSCURATO:SOCIETA] in ragione dell’assenza dell’elemento soggettivo edella manifestata volontà di provvedere alla restituzione dell’immobile,mentre la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione sul presupposto chela restituzione sarebbe stata necessitata per il giudicato formatosi con lasentenza della Corte di cassazione n. 5638/2018.La ricorrente, che non ha provveduto a riprodurre i passi essenzialidella decisione del Tribunale, tuttavia localizzata (all. 8 del fascicolo ex art.369 cod. proc. civ.), non considera che la Corte d’appello non ha basato lasua decisione sull’intervenuto giudicato del 2018, ma è partita da quantodedotto con l’atto di impugnazione, assumendosi in esso che C.C.C.“giammai avrebbe potuto riprendere il possesso dell’immobile, donde lalegittimità del suo rifiuto” (pagina 4, sesto capoverso).La corte capitolina al riguardo ha osservato che: “l’appellante èestraneo ai rapporti tra la curatela e la [OSCURATO:SOCIETA], per l'assorbente rilievoche la [OSCURATO:SOCIETA], a seguito del contratto d'affitto di azienda stipulato con ilcuratore, non è subentrata nella locazione dell'immobile, donde ha acquisitola qualità di mera occupante abusiva rispetto ad esso”, precisandoincidentalmente che la questione era coperta dal giudicato (pagina 4,settimo capoverso)Pag. 6 di 13Numero registro generale 24003/2023Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 23474/2026Data pubblicazione 18/07/2026Da tale premessa, ha aggiunto la Corte d’appello, “Quale occupanteabusiva [[OSCURATO:SOCIETA]] aveva l'obbligo di restituire l'immobile al proprietario, aprescindere dalle disposizioni del curatore e ferme restando le eventualiresponsabilità nell'ambito della procedura fallimentare. In sostanza, dopoche, con sentenza passata in giudicato, era stata accertata l'occupazionesine titulo dell’immobile, non le restava altro da fare alla [OSCURATO:SOCIETA] se nonprovvedere alla sua restituzione, da effettuare nei confronti dellaproprietaria” (pagina 4, capoversi ottavo e nono).La corte capitolina ha poi aggiunto che la proprietaria non avrebbepotuto legittimamente rifiutare la riconsegna dell’immobile “Per la presenzaall'interno dello stesso di beni aziendali del fallimento (circostanza peraltroaffermata dall'appellante ma non provata, avendo la società appellatadedotto di aver trasferito altrove il complesso aziendale e di aver lasciatoall'interno dell'immobile beni di proprietà di terzi), in quanto avrebbe dovutoe potuto agire per la liberazione dell'immobile dai beni aziendali neiconfronti del fallimento, il quale alla cessazione del rapporto di locazioneaveva l'obbligo di restituire l'immobile alla proprietaria libera da persone ecose” (da pagina 4, ultimo capoverso, a pagina 5, primo capoverso).Di qui, a completamento del suo accertamento, la Corte d’appello haaffermato: “Per concludere, deve ritenersi, conformemente a quanto dettodal Tribunale, che non vi erano giusti motivi per rifiutare la consegna, conla conseguenza che non vi è spazio per il risarcimento del danno”.Conclusivamente, questa Corte deve evidenziare che la decisionedella corte territoriale non si è basata sull’applicazione del giudicato del2018, come preteso dalla ricorrente, ma su un autonomo accertamento inordine all’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domandarisarcitoria, poiché, conformemente a quanto riconosciuto dal Tribunale,“non vi erano giusti motivi per rifiutare la consegna”.Deve essere osservato, peraltro, che quanto dedotto dalla ricorrentesi collocherebbe, comunque, fuori dal paradigma dell’art. 360, commaprimo, n. 5, cod. proc. civ. Infatti, C.C.C. lamenta l’omesso esame di unPag. 7 di 13Numero registro generale 24003/2023Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 23474/2026Data pubblicazione 18/07/2026documento (il verbale di consegna del 4.2.2009) e, quand’anche con ilmotivo si volesse intendere il «fatto» della consegna del bene in data4.2.2009, al fine di evidenziare come all’epoca non fosse ancora intervenutoil giudicato sulla qualificazione di [OSCURATO:SOCIETA] quale occupante abusiva, sicensura l’accertamento di fatto e la sequenza cronologica degli eventi postia base della sentenza impugnata in ordine all’inesistenza del rifiuto legittimoalla restituzione del bene da parte della proprietaria, sollecitando, sotto taleprofilo, un riesame del fatto storico e delle risultanze documentali preclusoin questa sede.2. Con il secondo motivo è denunciata la “nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione mancante o apparente inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”.La ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale ha reso unamotivazione solo apparente, poiché ha richiamato la sentenza di questaCorte del 2018, che aveva determinato il giudicato sull’inesistenza delrapporto di locazione, per giustificare la legittimità della riconsegnadell’immobile, senza confrontarsi con il dato decisivo che la riconsegna eraavvenuta il 4.2.2009, quando la questione dell’inesistenza del rapportolocativo era ancora sub iudice. Osserva la ricorrente che l’occupazioneoggetto di causa concerneva un periodo anteriore all’offerta reale (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 4.2.2009), e che la corte capitolina non ha esplicitato le ragioni percui tali circostanze non fossero rilevanti. Ne deriva che è stata resa unamotivazione meramente grafica, priva di effettiva attitudine a rendereintelligibile il decisum, ovvero fondata su affermazioni logicamenteinconciliabili: una condotta del 2009 non poteva essere reputata giustificatada un giudicato formatosi soltanto nel 2018.2.1. Il motivo è infondato.La censura riprende il medesimo nucleo “fattuale” del primo motivo,ma lo declina in termini di vizio di nullità della sentenza, deducendo che laCorte avrebbe omesso di tenere conto del verbale di riconsegna del4.2.2009 e del fatto che l’occupazione oggetto di causa concerneva unPag. 8 di 13Numero registro generale 24003/2023Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 23474/2026Data pubblicazione 18/07/2026periodo anteriore all’offerta reale, senza esplicitare le ragioni per cui talieventi non fossero rilevanti.La Corte d’appello, invece, ha adeguatamente esplicitato, conmotivazione esente da censura, il percorso argomentativo a sostegno delrigetto dell’appello, avendo evidenziato che, non essendo subentrata nelcontratto di locazione, [OSCURATO:SOCIETA] era una occupante abusiva, sì che aveval'obbligo di restituire l'immobile alla proprietaria, a prescindere dalledisposizioni del curatore e ferme restando le eventuali responsabilitànell'ambito della procedura fallimentare, mentre C.C.C. non avrebbe potutorifiutare la consegna per la presenza all’interno del bene di beni aziendali,aggiungendo che si trattava di “circostanza peraltro affermatadall'appellante ma non provata, avendo la società appellata dedotto di avertrasferito altrove il complesso aziendale e di aver lasciato all'internodell'immobile beni di proprietà di terzi”, mentre C.C.C. “avrebbe dovuto epotuto agire per la liberazione dell'immobile dai beni aziendali nei confrontidel fallimento, il quale alla cessazione del rapporto di locazione aveval'obbligo di restituire l'immobile alla proprietaria libera da persone e cose”.In secondo luogo, deve essere rilevato che il preteso viziomotivazionale è denunciato per l’omesso esame del verbale di consegna del4.2.2009, e dunque in violazione del principio secondo cui la sua ritualeprospettazione presuppone che tale vizio “emerga immediatamente edirettamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., 7 aprile2014, nn. 8053-8054), vale a dire “prescindendo dal confronto con lerisultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, 20 giugno 2018, n.20955, non massimata, nonché Cass., sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090),essendo il vizio di motivazione, ormai, solo “testuale” (come rammenta, piùdi recente Cass. Sez. Un., 5 marzo 2024, n. 5792, non massimata, maespressamente in motivazione al paragrafo 10.9.).Deve escludersi che ricorra un «contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili», assumendo che la condotta del 2009 nonpoteva essere reputata giustificata da un giudicato formatosi soltanto nelPag. 9 di 13Numero registro generale 24003/2023Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 23474/2026Data pubblicazione 18/07/20262018, poiché, come già detto, la Corte d’appello non ha rivalutato con ilsenno di poi l’operato di [OSCURATO:SOCIETA], ma l’ha ritenuta sin dall’origineoccupante abusiva, non essendo subentrata nel contratto di locazione, salvopoi apprezzarne la conformità a diritto in assenza di un rifiuto legittimo allaconsegna da parte della proprietaria.3. Con il terzo motivo è denunciata “violazione dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. per violazione degli artt. 1216, 1209, 1220 e 1591 c.c.”,La ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha erroneamenteaffermato che la proprietaria non avrebbe potuto rifiutare legittimamente laconsegna dell’immobile per la presenza di beni aziendali del fallimento,dovendo agire nei confronti di quest’ultimo per la liberazione del bene.Tale conclusione si fonderebbe, ancora una volta, su una non correttapercezione della situazione giuridica esistente tra il 1°.1.2008 e il 4.2.2009,quando l’inclusione o meno del rapporto locatizio nel più ampio contratto diaffitto di azienda era ancora oggetto di contestazione e il curatorefallimentare aveva espressamente diffidato [OSCURATO:SOCIETA] dal dismetterel’azienda dai locali di via Galbani n. 55.La ricorrente deduce che [OSCURATO:SOCIETA], in forza del contratto d’affittod’azienda, era obbligata a mantenere l’unità aziendale e a conservarla ai finidella successiva restituzione, e che la sua iniziativa di riconsegna direttaalla proprietaria, accompagnata dal trasferimento dell’azienda nei locali divia Tiburtina, rispondeva a un proprio interesse economico e si poneva inviolazione delle obbligazioni assunte verso la curatela. Ha dedotto, quindi,che la manifestazione informale di volontà restitutoria effettuata con lamissiva del 20.4.2008 non presentava i caratteri della serietà e concretezza,idonea a sottrarre il conduttore alla mora ex art. 1591 cod. civ., soprattuttoin presenza di un legittimo motivo di rifiuto del locatore, al fine di non porsiin contrasto con le disposizioni del curatore, non essendo, peraltro, tenuta(la proprietaria) alla custodia dei beni della procedura.La ricorrente contesta, dunque, la ritenuta liceità della condotta diVitrociset di occupazione del bene tra il 1°.1.2008 e il 4.2.2009 con ilPag. 10 di 13Numero registro generale 24003/2023Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 23474/2026Data pubblicazione 18/07/2026riconoscimento del conseguente diritto al risarcimento del danno per ilperiodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 4.2.2009.3.1. Il motivo è inammissibile.La ricorrente deduce la violazione delle norme che regolano lemodalità per la formulazione dell’offerta per la restituzione di un immobilee la correlativa materia dei danni, per aver la Corte d’appello,asseritamente, ritenuto in modo erroneo l’assenza di un valido rifiuto allarestituzione del bene in capo alla proprietaria.Tale censura, per tutta evidenza, lungi dal denunciare l'erronearicognizione nel provvedimento impugnato delle fattispecie astratte recatedalle norme di legge richiamate, si risolve nel rilievo di un’erronearicognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa. Operazione, quest’ultima, estranea all'esattainterpretazione della norma di legge, ma tipica valutazione del giudice dimerito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sottol'aspetto del vizio di motivazione.Né la prospettazione critica investe l’eventuale falsa applicazione dellenorme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di unfatto in sé incontroverso, insistendo, piuttosto, la ricorrente nel sostenere ilcarattere non serio della volontà di dismettere il bene come enunciata nellacomunicazione del 20.4.2008, in dissenso rispetto alla ricostruzionecomplessiva operata dalla Corte d’appello.Il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge,impinge in una richiesta di rivisitazione della concreta vicenda fattuale e delsignificato delle comunicazioni intercorse tra la curatela fallimentare,[OSCURATO:SOCIETA] e la proprietaria, perché la dedotta violazione delle normecodicistiche si sviluppa attraverso una diversa lettura della sequenza degliaccadimenti e della portata delle iniziative restitutorie.In altri termini, la ricorrente, a tacere del fatto che quanto si legge apagina 17 del ricorso (terzo capoverso) contiene una censura rivolta alladecisione del Tribunale, e che si attribuisce a [OSCURATO:SOCIETA] sia la qualità diPag. 11 di 13Numero registro generale 24003/2023Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 23474/2026Data pubblicazione 18/07/2026conduttore (pagina 15, penultimo capoverso) sia la qualità di occupantesenza titolo (pagina 17, ultimo capoverso), sollecita un nuovo giudizio sulfatto in merito alla serietà dell’intenzione restitutoria e alla sussistenza diuna valida ragione oppositiva, spingendo verso una radicale rilettura nelmerito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentitain sede di legittimità.Deve essere ribadito come costituisca principio di diritto ormaiconsolidato quello per cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porrea fondamento della propria decisione un’argomentazione, tratta dalla analisidi fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quellodi indicare le ragioni del proprio convincimento. Sono infatti riservate algiudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materialeprobatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, lascelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee allaformazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede dilegittimità, il "peso" dei singoli elementi probatori, in base al quale il giudicedi secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato (v. Cass.civ., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 luglio 2017, n. 16467;Cass. 23 gennaio 2014, n. 1359; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass.13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).4. Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20 febbraio2020, n. 4315).Pag. 12 di 13Numero registro generale 24003/2023Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 23474/2026Data pubblicazione 18/07/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spesedel giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in euro200,00 per esborsi ed euro 14.000,00 per competenze professionali, oltrerimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte Suprema di Cassazione in data 24 giugno 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 13 di 13