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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 ottobre 2022

Cassazione n. 35699/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16812-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.16812/2017 Cron.

Rep.

Ud.26/10/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4776/2016 della CORTE D'APPELLOdiNAPOLI, depositata il 27/06/2016 R.G.N. 10782/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 27.6.2016, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il verbale di accertamento con cui gli era stato addebitato il mancato pagamento di contributi in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assunti quali collaboratori coordinati c.d. a progetto, ritenendo che, a prescindere dalla questione della specificità del progetto, non vi era prova della sussistenza di un vincolo di subordinazione; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;[OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 69, commi 1- 2, e 3, d.lgs. n. 276/2003, dell’art. 1, commi 24-25, l. n. 92/2012, nonché degli artt. 2728, 2729 e 2947 c.c. e 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la presunzione di cui all’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, secondo cui “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso […] sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”, costituisse una presunzione iuris tantum, di talché sarebbe stato comunque onere dell’INPS di provare la sussistenza della collaborazione; che il motivo è fondato, essendosi ormai consolidato l’orientamento secondo cui la norma cit. dev’essere interpretata nel senso che, allorquando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia stato instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si deve far luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma all’automatica conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della sua costituzione (così da ult.

Cass. n. 17707 del 2020, sulla scorta di Cass. nn. 9471 e 12820 del 2016); che è stato precisato che tale orientamento non contrasta con il principio di indisponibilità del tipo contrattuale affermato da Corte cost. nn. 121 del 1993 e 115 del 1994, trattandosi di principio posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, né con l'art. 41, comma 1°, Cost., costituendo sanzione per una condottadatoriale contraria alle prescrizioni di legge affatto coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore (cfr. in tal senso Cass. nn. 8142 del 2017 e 9471 del 2019); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16812-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.16812/2017 Cron. Rep. Ud.26/10/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4776/2016 della CORTE D'APPELLOdiNAPOLI, depositata il 27/06/2016 R.G.N. 10782/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 27.6.2016, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il verbale di accertamento con cui gli era stato addebitato il mancato pagamento di contributi in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assunti quali collaboratori coordinati c.d. a progetto, ritenendo che, a prescindere dalla questione della specificità del progetto, non vi era prova della sussistenza di un vincolo di subordinazione; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;[OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 69, commi 1- 2, e 3, d.lgs. n. 276/2003, dell’art. 1, commi 24-25, l. n. 92/2012, nonché degli artt. 2728, 2729 e 2947 c.c. e 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la presunzione di cui all’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, secondo cui “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso […] sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”, costituisse una presunzione iuris tantum, di talché sarebbe stato comunque onere dell’INPS di provare la sussistenza della collaborazione; che il motivo è fondato, essendosi ormai consolidato l’orientamento secondo cui la norma cit. dev’essere interpretata nel senso che, allorquando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia stato instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si deve far luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma all’automatica conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della sua costituzione (così da ult. Cass. n. 17707 del 2020, sulla scorta di Cass. nn. 9471 e 12820 del 2016); che è stato precisato che tale orientamento non contrasta con il principio di indisponibilità del tipo contrattuale affermato da Corte cost. nn. 121 del 1993 e 115 del 1994, trattandosi di principio posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, né con l'art. 41, comma 1°, Cost., costituendo sanzione per una condottadatoriale contraria alle prescrizioni di legge affatto coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore (cfr. in tal senso Cass. nn. 8142 del 2017 e 9471 del 2019); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese
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