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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 ottobre 2025

Cassazione n. 22090/2026

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NZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia avverso la ordinanza di non convalida dell'arresto emessa dal Tribunale di Brescia il 29/10/2025, nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta le note conclusionali del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Brescia ha respinto la richiesta di convalida dell'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], eseguito dalpersonale della [OSCURATO:PERSONA] di Stato - [OSCURATO:PERSONA] di Brescia il 28 ottobre 2025, in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, sulla base dei seguenti rilievi: - la condotta per la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto ha avuto la sua scaturigine nell'imbrattamento, mediante bombolette spray, del vagone ferroviario di un treno in sosta nelle immediate adiacenze della stazione di Brescia, avvenuta a tarda sera in un'area di servizio frequentata dal solo personale tecnico di [OSCURATO:PERSONA]; sorpreso, con altri due soggetti rimasti non identificati, mentre era intento a tale attività, [OSCURATO:PERSONA] si dava alla fuga attraversando trasversalmente tredici binari della linea ferroviaria, così esponendo a pericolo non solo il personale operante di Polfer che si poneva al suo inseguimento (uno dei quali riportava, cadendo, un trauma al ginocchio), ma anche gli utenti della rete ferroviaria; - in relazione al titolo di reato oggetto della provvisoria incolpazione, l'adozione della misura precautelare dell'arresto è facoltativa e, nella specie, essa non trova giustificazione: a) né nella gravità del fatto, posto che il [OSCURATO:PERSONA] ha posto in essere solo una fuga pericolosa, ma non agiti violenti nei confronti del personale di polizia, col quale, una volta bloccato, ha anzi assunto un contegno collaborativo; b) né nella pericolosità del soggetto, il quale risulta prosciolto per la particolare tenuità del fatto da un precedente per imbrattamento ex art. 639 cod. pen., peraltro risalente al 2014.

2. Ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia, il quale ha dedotto con un unico motivo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione.

Sono stati ignorati profili da cui era dato desumere, con valutazione ex ante la ricorrenza dei requisiti di gravità - peraltro significativa - del fatto e di t pericolosità del soggetto.

La condotta di fuga si connota come grave, in quanto ha esposto a serio pericolo la incolumità dei fruitori della rete ferroviaria e quella degli operanti che hanno proceduto all'inseguimento.

La pericolosità dell'indagato emergerebbe da tre fattori concomitanti: a) l'essere stato lo stesso sorpreso mentre era intento a commettere il reato di danneggiamento ex art. 635 cod. pen., di entità non lieve posto che oscurando i finestrini del vagone ferroviario, ne pregiudicava la funzionalità; b) la noncuranza verso i gravi rischi cui veniva esposta, con la sua fuga, la incolumità pubblica; c) il precedente specifico per imbrattamento, dal quale lo stesso era stato prosciolto solo per la particolare tenuità del fatto.

24. Il Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve premettersi che, ai fini della convalida dell'arresto, il giudice è tenuto a verificare l'osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., nonché la legittimità dell'operato della polizia sulla base di una verifica di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare né la gravità indiziaria, né le esigenze cautelari, né l'apprezzamento sulla responsabilità (in tal senso Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885).

La valutazione da compiere al momento della convalida deve essere fatta retrocedere alla situazione in concreto riscontrata dalle forze di [OSCURATO:PERSONA] all'atto dell'arresto, al fine di verificare il legittimo uso da parte degli operanti dei poteri discrezionali, senza prendere in considerazione elementi sopravvenuti acquisiti nel corso dell'udienza (tra le molte, Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019, Rv. 278382; Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Rv. 266930; Sez. 4, n. 35558 del 27/04/2015; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502).

3. Tanto puntualizzato, le censure del Pubblico Ministero ricorrente si incentrano sull'apprezzamento della gravità del fatto e della pericolosità dell'indagato, quali presupposti giustificativi dell'arresto, previsto dal legislatore quale facoltativo per il titolo di reato ipotizzato.

4. Prima di valutare tali aspetti, va rilevato che l'apprezzamento negativo sulla gravità del fatto operato dal Tribunale sembra porre in dubbio l'esistenza stessa del fumus del reato di resistenza a pubblico ufficiale, in relazione alla concreta fattispecie.

L'ipotesi d'accusa è costruita sulla base di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, relativo alla condotta di guida pericolosa posta in essere dal soggetto in fuga, quando la stessa abbia determinate connotazioni.

Gli arresti che ne sono espressione hanno affermato che integra il reato previsto dall'art. 337 cod. pen. la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze dell'ordine, non si limiti alla fuga in auto, ma ponga in essere una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica ed inducendo nell'inseguitore una percezione di 3pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 - 01; Sez. 6, n. 4391 del 06/11/2013, dep. 2014, Rv. 258242; Sez.

F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, E., Rv. 257915; Sez. 2, n. 46618 del 20/11/2009, Rv. 245420).

In realtà, ritiene questa Corte che il nucleo oggettivo del delitto di resistenza ex art. 337 cod. pen., costituito dalla violenza o minaccia, può anche prescindere, nei casi di fuga, dalla pericolosità del mezzo adoperato che, negli arresti sopra richiamati, quasi sempre è costituito da un veicolo.

Rilevano, invece, le modalità della fuga in sé e l'idoneità oppositiva rispetto all'azione del pubblico ufficiale.

In tale prospettiva, il delitto è configurabile anche in relazione a una fuga intrapresa a piedi, ogni qual volta il pubblico agente sia costretto ad un pericoloso inseguimento.

Le Sezioni Unite hanno, invero, precisato che l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen. risulta «tipizzato sul piano modale e teleologico, essendo sanzionata ogni condotta diretta a conseguire lo scopo oppositivo indicato dalla disposizione attraverso l'uso di violenza o minaccia» elementi fattuali che rilevano nella loro idoneità e univocità a impedire o a turbare la libertà di azione del soggetto passivo, sicché il reato è integrato «da qualsiasi condotta che si traduca in un atteggiamento, anche implicito, purché percepibile, che impedisca, intralci o valga a compromettere, anche solo parzialmente o temporaneamente, la regolarità del compimento dell'atto dell'ufficio o del servizio» (Sez.

U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01).

Ciò in quanto il normale funzionamento della pubblica amministrazione tutelato dall'art. 337 cod. pen. va inteso «in senso ampio», includente anche «la sicurezza e la libertà di determinazione» delle persone fisiche che esercitano le pubbliche funzioni (v.

Corte cost., sentenza n. 31 del 2020, che, richiamando la sentenza Apolloni, ha rimarcato come il reato si connoti per la peculiare complessità del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice).

Alla luce di tali precisazioni, non ha alcuna rilevanza quanto affermato dal Tribunale, che al [OSCURATO:PERSONA] non fossero riferibili agiti violenti nei confronti dei pubblici agenti antagonisti.

Conclusivamente sul punto, ritiene questa Corte che si configuri l'elemento costitutivo della violenza o della minaccia, necessarie ai fini dell'integrazione del delitto di resistenza, ogni qual volta il soggetto si dia alla fuga senza l'uso di mezzi pericolosi ma determinando l'esposizione a pericolo della incolumità pubblica e - alternativamente o congiuntamente - della incolumità degli operanti costretti all'inseguimento, perché tale esposizione realizza quantomeno una 4forma di coazione morale nei loro confronti, con diretta incidenza sul loro agire funzionale.

Nemmeno assume valenza esimente il dato - enfatizzato nell'ordinanza di non convalida - che la reazione al controllo da parte dei pubblici ufficiali sia stata, da parte dell'indagato, "spontanea ed istintiva", posto che tali connotati della condotta non ne elidono l'idoneità oppositiva.

5. Anche il requisito della gravità del fatto, quale presupposto legittimante l'arresto facoltativo - che il Tribunale ha ritenuto non sussistente - deve essere riletto alla luce degli effetti potenzialmente pregiudizievoli innescati dalla fuga dell'indagato.

Al riguardo, il Tribunale non ha considerato talune inequivoche circostanze fattuali, bene evidenziate nel verbale di arresto, ossia che l'attraversamento dei (tredici) binari avvenne a ridosso di una stazione ferroviaria ad elevato scorrimento, in orario serale, e dunque in condizioni di ridotta visibilità.

Ciò ancor più evidenzia la dimensione lesiva della condotta dell'indagato, in ragione degli elevatissimi rischi cui è stata esposta la incolumità dei pubblici ufficiali che doverosamente si ponevano al suo inseguimento, ma anche degli utenti della rete di trasporto ferroviario.

6. La gravità del fatto esime dal valutare l'ulteriore profilo della pericolosità del soggetto, posto che si tratta di requisiti previsti dall'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., ai fini della legittimità dell'arresto facoltativo, in via alternativa.

7. Si impone dunque l'annullamento della ordinanza di non convalida, che va disposto senza rinvio, posto che il ricorso, finalizzato alla definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, ha ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute giuridiche (in tal senso Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042 - 01).

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia avverso la ordinanza di non convalida dell'arresto emessa dal Tribunale di Brescia il 29/10/2025, nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta le note conclusionali del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Brescia ha respinto la richiesta di convalida dell'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], eseguito dalpersonale della [OSCURATO:PERSONA] di Stato - [OSCURATO:PERSONA] di Brescia il 28 ottobre 2025, in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, sulla base dei seguenti rilievi: - la condotta per la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto ha avuto la sua scaturigine nell'imbrattamento, mediante bombolette spray, del vagone ferroviario di un treno in sosta nelle immediate adiacenze della stazione di Brescia, avvenuta a tarda sera in un'area di servizio frequentata dal solo personale tecnico di [OSCURATO:PERSONA]; sorpreso, con altri due soggetti rimasti non identificati, mentre era intento a tale attività, [OSCURATO:PERSONA] si dava alla fuga attraversando trasversalmente tredici binari della linea ferroviaria, così esponendo a pericolo non solo il personale operante di Polfer che si poneva al suo inseguimento (uno dei quali riportava, cadendo, un trauma al ginocchio), ma anche gli utenti della rete ferroviaria; - in relazione al titolo di reato oggetto della provvisoria incolpazione, l'adozione della misura precautelare dell'arresto è facoltativa e, nella specie, essa non trova giustificazione: a) né nella gravità del fatto, posto che il [OSCURATO:PERSONA] ha posto in essere solo una fuga pericolosa, ma non agiti violenti nei confronti del personale di polizia, col quale, una volta bloccato, ha anzi assunto un contegno collaborativo; b) né nella pericolosità del soggetto, il quale risulta prosciolto per la particolare tenuità del fatto da un precedente per imbrattamento ex art. 639 cod. pen., peraltro risalente al 2014. 2. Ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia, il quale ha dedotto con un unico motivo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione. Sono stati ignorati profili da cui era dato desumere, con valutazione ex ante la ricorrenza dei requisiti di gravità - peraltro significativa - del fatto e di t pericolosità del soggetto. La condotta di fuga si connota come grave, in quanto ha esposto a serio pericolo la incolumità dei fruitori della rete ferroviaria e quella degli operanti che hanno proceduto all'inseguimento. La pericolosità dell'indagato emergerebbe da tre fattori concomitanti: a) l'essere stato lo stesso sorpreso mentre era intento a commettere il reato di danneggiamento ex art. 635 cod. pen., di entità non lieve posto che oscurando i finestrini del vagone ferroviario, ne pregiudicava la funzionalità; b) la noncuranza verso i gravi rischi cui veniva esposta, con la sua fuga, la incolumità pubblica; c) il precedente specifico per imbrattamento, dal quale lo stesso era stato prosciolto solo per la particolare tenuità del fatto. 24. Il Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve premettersi che, ai fini della convalida dell'arresto, il giudice è tenuto a verificare l'osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., nonché la legittimità dell'operato della polizia sulla base di una verifica di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare né la gravità indiziaria, né le esigenze cautelari, né l'apprezzamento sulla responsabilità (in tal senso Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885). La valutazione da compiere al momento della convalida deve essere fatta retrocedere alla situazione in concreto riscontrata dalle forze di [OSCURATO:PERSONA] all'atto dell'arresto, al fine di verificare il legittimo uso da parte degli operanti dei poteri discrezionali, senza prendere in considerazione elementi sopravvenuti acquisiti nel corso dell'udienza (tra le molte, Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019, Rv. 278382; Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Rv. 266930; Sez. 4, n. 35558 del 27/04/2015; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502). 3. Tanto puntualizzato, le censure del Pubblico Ministero ricorrente si incentrano sull'apprezzamento della gravità del fatto e della pericolosità dell'indagato, quali presupposti giustificativi dell'arresto, previsto dal legislatore quale facoltativo per il titolo di reato ipotizzato. 4. Prima di valutare tali aspetti, va rilevato che l'apprezzamento negativo sulla gravità del fatto operato dal Tribunale sembra porre in dubbio l'esistenza stessa del fumus del reato di resistenza a pubblico ufficiale, in relazione alla concreta fattispecie. L'ipotesi d'accusa è costruita sulla base di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, relativo alla condotta di guida pericolosa posta in essere dal soggetto in fuga, quando la stessa abbia determinate connotazioni. Gli arresti che ne sono espressione hanno affermato che integra il reato previsto dall'art. 337 cod. pen. la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze dell'ordine, non si limiti alla fuga in auto, ma ponga in essere una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica ed inducendo nell'inseguitore una percezione di 3pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 - 01; Sez. 6, n. 4391 del 06/11/2013, dep. 2014, Rv. 258242; Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, E., Rv. 257915; Sez. 2, n. 46618 del 20/11/2009, Rv. 245420). In realtà, ritiene questa Corte che il nucleo oggettivo del delitto di resistenza ex art. 337 cod. pen., costituito dalla violenza o minaccia, può anche prescindere, nei casi di fuga, dalla pericolosità del mezzo adoperato che, negli arresti sopra richiamati, quasi sempre è costituito da un veicolo. Rilevano, invece, le modalità della fuga in sé e l'idoneità oppositiva rispetto all'azione del pubblico ufficiale. In tale prospettiva, il delitto è configurabile anche in relazione a una fuga intrapresa a piedi, ogni qual volta il pubblico agente sia costretto ad un pericoloso inseguimento. Le Sezioni Unite hanno, invero, precisato che l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen. risulta «tipizzato sul piano modale e teleologico, essendo sanzionata ogni condotta diretta a conseguire lo scopo oppositivo indicato dalla disposizione attraverso l'uso di violenza o minaccia» elementi fattuali che rilevano nella loro idoneità e univocità a impedire o a turbare la libertà di azione del soggetto passivo, sicché il reato è integrato «da qualsiasi condotta che si traduca in un atteggiamento, anche implicito, purché percepibile, che impedisca, intralci o valga a compromettere, anche solo parzialmente o temporaneamente, la regolarità del compimento dell'atto dell'ufficio o del servizio» (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01). Ciò in quanto il normale funzionamento della pubblica amministrazione tutelato dall'art. 337 cod. pen. va inteso «in senso ampio», includente anche «la sicurezza e la libertà di determinazione» delle persone fisiche che esercitano le pubbliche funzioni (v. Corte cost., sentenza n. 31 del 2020, che, richiamando la sentenza Apolloni, ha rimarcato come il reato si connoti per la peculiare complessità del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice). Alla luce di tali precisazioni, non ha alcuna rilevanza quanto affermato dal Tribunale, che al [OSCURATO:PERSONA] non fossero riferibili agiti violenti nei confronti dei pubblici agenti antagonisti. Conclusivamente sul punto, ritiene questa Corte che si configuri l'elemento costitutivo della violenza o della minaccia, necessarie ai fini dell'integrazione del delitto di resistenza, ogni qual volta il soggetto si dia alla fuga senza l'uso di mezzi pericolosi ma determinando l'esposizione a pericolo della incolumità pubblica e - alternativamente o congiuntamente - della incolumità degli operanti costretti all'inseguimento, perché tale esposizione realizza quantomeno una 4forma di coazione morale nei loro confronti, con diretta incidenza sul loro agire funzionale. Nemmeno assume valenza esimente il dato - enfatizzato nell'ordinanza di non convalida - che la reazione al controllo da parte dei pubblici ufficiali sia stata, da parte dell'indagato, "spontanea ed istintiva", posto che tali connotati della condotta non ne elidono l'idoneità oppositiva. 5. Anche il requisito della gravità del fatto, quale presupposto legittimante l'arresto facoltativo - che il Tribunale ha ritenuto non sussistente - deve essere riletto alla luce degli effetti potenzialmente pregiudizievoli innescati dalla fuga dell'indagato. Al riguardo, il Tribunale non ha considerato talune inequivoche circostanze fattuali, bene evidenziate nel verbale di arresto, ossia che l'attraversamento dei (tredici) binari avvenne a ridosso di una stazione ferroviaria ad elevato scorrimento, in orario serale, e dunque in condizioni di ridotta visibilità. Ciò ancor più evidenzia la dimensione lesiva della condotta dell'indagato, in ragione degli elevatissimi rischi cui è stata esposta la incolumità dei pubblici ufficiali che doverosamente si ponevano al suo inseguimento, ma anche degli utenti della rete di trasporto ferroviario. 6. La gravità del fatto esime dal valutare l'ulteriore profilo della pericolosità del soggetto, posto che si tratta di requisiti previsti dall'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., ai fini della legittimità dell'arresto facoltativo, in via alternativa. 7. Si impone dunque l'annullamento della ordinanza di non convalida, che va disposto senza rinvio, posto che il ricorso, finalizzato alla definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, ha ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute giuridiche (in tal senso Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042 - 01). P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente 5