CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 10597/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna in prime cure pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in abitazione aggravato anche dalla recidiva reiterata specifica; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo è manifestamente infondato, posto che il delitto contestato al ricorrente è punito con pena edittale di gran lunga superiore al limite di cinque anni, fissato dal combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 131-bis cod. pen..; - che il secondo motivo di ricorso è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata (pagg. 10 -11) in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - che anche il terzo motivo è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (pag. 11, terzo capoverso), la cui concessione è frutto, peraltro, di una discrezionale valutazione del giudice di merito che la svolge limitandosi a considerare, anche ai fini del loro diniego, gli elementi - tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. - ritenuti prevalenti (ad esempio le modalità di realizzazione del fatto o i precedenti dell'imputato); - che il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che il delitto contestato al ricorrente, commesso in data 7 giugno 2017, verrà a prescriversi il 4 febbraio 2034; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].,444,46,thi