CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17388/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERTA' di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal PubblicoMinistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Roma, costituito ex art. 309 cod. proc.pen., ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessadal G.i.p. del Tribunale di Roma in data 11 novembre 2025 per il delitto di cui all’art. 74,comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso da marzo 2021 a marzo 2022, con condottaperdurante.2. Avverso l’indicata ordinanza, l’indagato, per il tramite dei difensori di fiducia, haproposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, che deducono:2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 74,d.P.R. n. 309 del 1990 per insussistenza dei requisiti strutturali del delitto associativo, inquanto le condotte degli indagati non hanno mai superato il perimetro del concorso dipersone in quanto è assente una piazza di spaccio, non emerge alcuna rivalità con altrigruppi né alcun sistema di vedetta e/o controllo, non è assicurata la turnazione dellospaccio, non vi è alcun guadagno per il solo fatto di appartenere al gruppo. Aggiunge ildifensore: 1) che la molteplicità delle cessioni non implica, di per sé – diversamente daquanto ritenuto al Tribunale – la sussistenza del vincolo associativo; 2) che nessuno deipresunti sodali è risultato essere stipendiato dal ricorrente; 3) che ignoto resta il dato dellacassa comune;2.2.la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 74,comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per non avere il Tribunale proceduto a riqualificare il fattoai sensi dell’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, e ciò nonostante una serie diintercettazioni, riportate a p. 7 del ricorso, da cui emerge che il ricorrente non ricoprissealcun ruolo di vertice, svolgendo compiti meramente esecutivi;2.3. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 275,commi 3, cod. proc. pen. per insussistenza del pericolo di reiterazione del reato,considerando che l’ultimo dei fatti contestati risale al 2021, che, dopo l’arresto del figlio, nonsono emersi elementi a carico del ricorrente, e che il ventilato passaggio di consegne nellagestione dell’attività non ha mai avuto seguito;2.4. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla ritenutaadeguatezza della custodia cautelare in carcere, da ritenersi superata in quanto, a seguitodell’arresto del figlio, il ricorrente non ha più posto in essere alcuna condotta delittuosa,come dimostrato delle captazioni telefoniche, e considerando che l’abitazione, indicata comeluogo degli arresti domiciliari, è del tutto estranea ai fatti di causa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è inammissibile per genericità.2.1. In premessa, è opportuno ricapitolare, sia pure in via di sintesi, i principi elaboratida questa Corte a proposito della sussistenza del delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.Si rammenta che, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquerefinalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi: a) l'esistenza di ungruppo, i componenti del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di unaserie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attività personalie di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzionedell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sottoil profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno treassociati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini,Rv. 257582; Sez. 1, n. 10758 del 18/02/2009, Urio, Rv. 242897).Va, peraltro, chiarito che l’esistenza di una pur minimale struttura organizzativa,sebbene non compaia espressamente tra gli elementi costitutivi del fatto, è implicitamenterichiesta alla luce dell’interpretazione della fattispecie associativa in esame, delineata comereato a dolo specifico, come reso evidente dalla locuzione “allo scopo di commettere piùdelitti tra quelli previsti dall’articolo 73” che compare nel testo della fattispecie incriminatricein esame, nel senso che il mero accordo tra tre o più persone per la commissione di piùdelitti in materia di stupefacenti non è punibile (semmai integrando l’ipotesi di cui all’art. 115cod. pen.) se ad esso non si accompagna la concreta predisposizione di mezzi e risorseidonei al conseguimento del fine, ossia, appunto, la realizzazione di più delitti di cui all’art. 73d.P.R. n. 309 del 1990. Si ribadisce, inoltre, che, ai fini della configurabilità dell'associazione esame, non èrichiesto un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dallemodalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loroautori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento delcomune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti (Sez. 6, n. 9061 del24/09/2012, dep. 2013, Cecconi e altri, Rv. 255312).Quanto, poi, ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincoloassociativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza delprogramma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsiininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad operadi soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso e altri, Rv. 268540),proprio perché attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazionemedesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670).In altri termini, la prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa dicessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo di tempo può essere raggiuntaanche nel caso in cui risultino dimostrate o riscontrate da sequestri soltanto alcune dellecessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stessesiano collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, senza che sia necessarioriscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, sipresentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 5, n. 14863del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138).Ancora, va ribadito che, ai fini della verifica degli elementi costitutivi dellapartecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, nonrileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anchebreve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato alquale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempolimitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 – 01; Sez. 4, n. 50570 del26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02).2.2. Nel caso di specie, facendo corretta applicazione dei principi ora evocati, ilTribunale cautelare ha ampiamente ed esaustivamente motivato in relazione alla gravitàindiziaria circa la sussistenza del sodalizio ex art 74 d.P.R. n. 309 del 1990, evidenziando(cfr. p. 76 e ss. dell’ordinanza impugnata): 1) l’allestimento di una base di stoccaggio dellasostanza stupefacente, protetta da un sistema di videosorveglianza e controllata dal verticedell’associazione, ossia [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA]; 2) lo sfruttamento di più canalidi approvvigionamento dello stupefacente, gestiti da [OSCURATO:PERSONA], in modo che ilsodalizio fosse sempre in grado di soddisfare l’ingente domanda proveniente da una vastaplatea di clienti; 3) la predisposizione di una struttura costantemente preposta alla cessione,sul territorio, dello stupefacente, composta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ePalmiro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 4) l’esistenza di un cassa dell’associazione, in cuiconfluivano i proventi dell’attività di spaccio e da cui si traevano i fondi per il pagamento deglistipendi agli associati e per sostenere le spese relativa all’onorario dei difensori in caso dicoinvolgimento di un sodale in un procedimento penale; 5) la capacità dell’associazione diimporsi con la forza in caso di controversie sul territorio.2.3. Orbene, si osserva che i motivi confezionati dal ricorrente attaccano non lamotivazione, ma la valutazione degli elementi di prova operata dal Tribunale e, quindi, laricostruzione dei fatti, valutazione che, per contro, è supportata da un apparatoargomentativo esente da profili di illogicità manifesta.3. Il secondo motivo è inammissibile per mancanza d interesse.3.1. Si rammenta che, in tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse adimpugnare quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fattodalla quale consegua per lui una concreta utilità, mentre non rileva la sua mera pretesaall'esattezza teorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico (Sez. 6, n.46387 del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481 – 01; Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017,Leocata, Rv. 269783 – 01; Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015, Mazzariello, Rv. 264762 - 01).3.2. Nel caso in esame, pur prescindendo dalla circostanza che, con logica edesaustiva motivazione, il Tribunale cautelare, ha ravvisato la gravità indiziaria in relazionealla sussistenza del delitto di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr. p. 86-88),in applicazione del principio ora evocato, si osserva che il ricorrente non ha allegato alcuninteresse concreto a sostegno della richiesta, considerando, inoltre, che, anche conriguardo alla fattispecie di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, opera lapresunzione cautelare sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.4. Il terzo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sonoinammissibili.4.1. Si rammenta che, con riguardo al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 -titolo di reato per il quale è stata disposta la misura di massimo rigore nei confronti delricorrente -, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 4 della legge16 aprile 2015, n. 47, prevede una doppia presunzione cautelare, sia pure relativa, adoggetto la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura custodialecarceraria, presunzione che può essere vinta laddove vengano dedotti dall’indagato specificielementi dai qual risulti o il venire meno delle esigenze cautelari, ovvero che dette esigenze possono essere soddisfatte con altre misure meno gravose.Si è chiarito, inoltre, che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., èprevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod.proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteridi attualità e concretezza del pericolo (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano,Rv. 282865).Si è poi precisato che, ai fini della prova contraria della presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari assume rilevanza il fattore temporale, ove esso sia dinotevole consistenza; solo in tal caso, è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordinealla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrarel'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576);con l’ulteriore importante specificazione che la prognosi di pericolosità non si rapporta soloall'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibilecommissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimogrado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza(Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, p.m. in c. Amato, Rv. 281293; Sez. 4, n. 3966 del12/01/2021, Fusco, Rv. 280243; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv.273435).Ai fini del giudizio prognostico di reiterazione del reato, si impone perciò unavalutazione complessiva del contesto criminale, che tenga conto dell'eventuale continuità trareato associativo e reati-fine, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo di uno deglielementi rilevanti, con la conseguenza che la semplice rescissione del vincolo associativonon è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione posta dall’art. 275, comma 3,cod. proc. pen.4.2. Nel caso di specie, il Tribunale, con una motivazione non manifestamente illogica,ha escluso che l’unico elemento addotto dal ricorrente per superare l’indicata duplicepresunzione – ossia è la circostanza che, dall’arresto del figlio, avvenuto nel 2021, ilricorrente non abbia più posto in essere alcuna condotta delittuosa –, rilevando il permaneredi un pericolo, concreto e attuale, di commissione di analoghi delitti, che siano espressionedella medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali checaratterizzano l'associazione di appartenenza, pericolo desunto dall’elevata capacitàcriminale manifestata dal ricorrente, il quale, nonostante l’età avanzata, con sorprendentesolerzia, dopo l’arresto del figlio, aveva proseguito nell’attuazione del programma criminoso(cfr. p. 71-72 dell’ordinanza impugnata); invero; è stato proprio [OSCURATO:PERSONA] a disfarsidi una parte della cocaina, buttandola nel wc, prima che gli agenti potessero rinvenirla (cfr.conversazione del 23 ottobre 2021, n. 22208); a decidere, insieme alla nuora, che non eraopportuno spostare il denaro dal sito ove era interrato insieme con la cocaina rivenuta daglioperanti (cfr. conversazione del 23 ottobre 2021, n. 22195); a valutare con un sodale, ossiaAntonio [OSCURATO:PERSONA], quale fosse il momento più opportuno per la ripresa dell’attività di venditadello stupefacente (cfr. conversazione del 27 ottobre 2021, n. 23084).Su queste basi, il Tribunale ha escluso, inoltre, che le esigenze cautelari possanoessere adeguatamente soddisfatte con una misura meno afflittiva, anche considerando che,per oltre cinque anni, il figlio aveva diretto l’attività del sodalizio proprio dagli arrestidomiciliari, attività che aveva prodotti utili nella misura di due milioni di euro, e che inpassato, lo stesso ricorrente, insieme al figlio aveva compiuto azioni con armi da fuoco ascopo intimidatorio.Si tratta di una motivazione adeguata e priva di profili di illogicità manifesta, che superail vaglio di legittimità.5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (CorteCost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura,ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]