Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 19281/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso 5536-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro COMUNE di GROTTAMINARDA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controticorrente avverso la sentenza n. 1170/2019 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 24/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio i] Comune di Grottaminarda, davanti al Giudice di pace di quella stessa sede, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni occorsi alla loro abitazione in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dalla conduttura fognaria comunale.

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., gestore del sistema fognario cittadino. [OSCURATO:PERSONA] di pace accolse in parte la domanda e condannò il convenuto al risarcimento dei danni liquidati nella somma di euro 600, oltre interessi e con il carico delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dal Comune soccombente e il Tribunale di Benevento, con sentenza del 24 giugno 2019, ha accolto il gravame e, in riforma della decisione del Giudice di pace, ha rigettato la domanda risarcitoria, compensando le spese dei due gradi di giudizio.

Ha osservato il Tribunale che l'obbligo di custodia a carico del Comune sussiste fino al punto in cui la fognatura privata si innesta in quella pubblica; e nel caso di specie le infiltrazioni erano dovute al cattivo funzionamento del pozzetto di collegamento, da ritenere non nella custodia del Comune stesso, in quanto installato dai proprietari danneggiati, benché al di sotto del marciapiede comunale.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Benevento propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico atto affidato ad un solo motivo.

Ric. 2020 n. 05536 sez.

M3 - ud. 04-05-2022 -2- Resiste il Comune di Grottaminarda con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ., sostenendo che nel caso in esame iL pozzetto si trovava al di sotto del marciapiede comunale, per cui il danno sarebbe da ricondurre ad un cattivo funzionamento imputabile al Comune convenuto a titolo di custodia.

1.1. Il ricorso non è fondato.

I ricorrenti hanno richiamato, a sostegno della loro tesi, il principio enunciato da questa Corte secondo cui gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito; il concorrente apporto causale di un terzo, rilevante soltanto in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito (sentenza 19 marzo 2009, n. 6665).

Tale principio, al quale il Collegio intende dare continuità, non è tuttavia correttamente richiamato e pertinente nel caso di specie.

La sentenza impugnata, infatti, con un accertamento di merito non sindacabile in questa sede, dopo aver premesso che la custodia della rete fognaria si arresta, per il Comune, «nel punto di innesto della rete privata», ha chiarito che nel caso in esame il pozzetto era stato Ric. 2020 n. 05536 sez.

M3 ud. 04-05-2022 -3- realizzato dall'utente al di sotto del marciapiede comunale, «evidentemente per mancanza di spazio utile nella proprietà privata».

Ha quindi aggiunto che la circostanza che il marciapiede fosse, com'è ovvio, di proprietà comunale, non serviva «ad attribuire all'ente la proprietà della sottostante tubazione o rete, di proprietà privata».

Consegue da tale accertamento, congruamente motivato, che gli odierni ricorrenti non hanno dimostrato l'esistenza del presupposto fondamentale per invocare la responsabilità del Comune a titolo di custodia, e cioè l'appartenenza allo stesso del tratto della tubazione dal quale sono derivati i danni; per cui la prospettata violazione di legge non sussiste.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

In considerazione degli esiti alterni dei due giudizi di merito, la Corte ritiene equo compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 5536-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro COMUNE di GROTTAMINARDA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controticorrente avverso la sentenza n. 1170/2019 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 24/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio i] Comune di Grottaminarda, davanti al Giudice di pace di quella stessa sede, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni occorsi alla loro abitazione in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dalla conduttura fognaria comunale. Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., gestore del sistema fognario cittadino. [OSCURATO:PERSONA] di pace accolse in parte la domanda e condannò il convenuto al risarcimento dei danni liquidati nella somma di euro 600, oltre interessi e con il carico delle spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata dal Comune soccombente e il Tribunale di Benevento, con sentenza del 24 giugno 2019, ha accolto il gravame e, in riforma della decisione del Giudice di pace, ha rigettato la domanda risarcitoria, compensando le spese dei due gradi di giudizio. Ha osservato il Tribunale che l'obbligo di custodia a carico del Comune sussiste fino al punto in cui la fognatura privata si innesta in quella pubblica; e nel caso di specie le infiltrazioni erano dovute al cattivo funzionamento del pozzetto di collegamento, da ritenere non nella custodia del Comune stesso, in quanto installato dai proprietari danneggiati, benché al di sotto del marciapiede comunale. 3. Contro la sentenza del Tribunale di Benevento propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico atto affidato ad un solo motivo. Ric. 2020 n. 05536 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -2- Resiste il Comune di Grottaminarda con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ., sostenendo che nel caso in esame iL pozzetto si trovava al di sotto del marciapiede comunale, per cui il danno sarebbe da ricondurre ad un cattivo funzionamento imputabile al Comune convenuto a titolo di custodia. 1.1. Il ricorso non è fondato. I ricorrenti hanno richiamato, a sostegno della loro tesi, il principio enunciato da questa Corte secondo cui gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito; il concorrente apporto causale di un terzo, rilevante soltanto in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito (sentenza 19 marzo 2009, n. 6665). Tale principio, al quale il Collegio intende dare continuità, non è tuttavia correttamente richiamato e pertinente nel caso di specie. La sentenza impugnata, infatti, con un accertamento di merito non sindacabile in questa sede, dopo aver premesso che la custodia della rete fognaria si arresta, per il Comune, «nel punto di innesto della rete privata», ha chiarito che nel caso in esame il pozzetto era stato Ric. 2020 n. 05536 sez. M3 ud. 04-05-2022 -3- realizzato dall'utente al di sotto del marciapiede comunale, «evidentemente per mancanza di spazio utile nella proprietà privata». Ha quindi aggiunto che la circostanza che il marciapiede fosse, com'è ovvio, di proprietà comunale, non serviva «ad attribuire all'ente la proprietà della sottostante tubazione o rete, di proprietà privata». Consegue da tale accertamento, congruamente motivato, che gli odierni ricorrenti non hanno dimostrato l'esistenza del presupposto fondamentale per invocare la responsabilità del Comune a titolo di custodia, e cioè l'appartenenza allo stesso del tratto della tubazione dal quale sono derivati i danni; per cui la prospettata violazione di legge non sussiste. 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. In considerazione degli esiti alterni dei due giudizi di merito, la Corte ritiene equo compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione. Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella ca
Sentenza Cassazione n. 19281/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris