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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18788/2026

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ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe che, pronunciata dalla Corte di Appello di Messina a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione n. 552 del 27.03.2025, limitatamente alla omessa valutazione sul riconoscimento della circostanza dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., ha confermato l'affermazione di responsabilità e la pena irrogata dal Tribunale di Messina con la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 e alla detenzione a fini di spaccio di 5,40 gr di cocaina, con principio attivo da cui erano ricavabili 31 dosi circa, fatto commesso il 21.02.2021.

Deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

I motivi sono manifestamente infondati oltre che ripetitivi di analoghe censure proposte in appello cui la Corte distrettuale ha offerto riposte logiche coerenti ed adeguate al quadro probatorio e perciò inammissibili e, come noto, sfugge dall'orizzonte della cognizione di legittimità, la possibilità di procedere ad una considerazione alternativa degli elementi di fatto, scrutinati in sede di merito a fol 2 e

3. La Corte territoriale, infatti, ha escluso l'attenuante del danno patrimoniale di lieve entità in considerazione anche del potenziale guadagno ricavabile dalle trenta dosi ricavabili dalla sostanza in sequestro, pari a circa 50/60 euro a dose, stante il grado di purezza della sostanza, tale comunque da escludere la tenuità del vantaggio patrimoniale derivante dall'attività di spaccio cui la sostanza era destinata, in considerazione anche delle concrete modalità dell'azione delittuosa.

Quanto al motivo attinente alla graduazione della pena va ribadito il principio che rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ( Sez. 2 366104 del 27 04 2017 rv 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato che la pena è stata fissata in prossimità dei minimi edittali, previa concessione delle attenuanti generiche e tenuto conto della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, fol

3. 2Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe che, pronunciata dalla Corte di Appello di Messina a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione n. 552 del 27.03.2025, limitatamente alla omessa valutazione sul riconoscimento della circostanza dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., ha confermato l'affermazione di responsabilità e la pena irrogata dal Tribunale di Messina con la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 e alla detenzione a fini di spaccio di 5,40 gr di cocaina, con principio attivo da cui erano ricavabili 31 dosi circa, fatto commesso il 21.02.2021. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. I motivi sono manifestamente infondati oltre che ripetitivi di analoghe censure proposte in appello cui la Corte distrettuale ha offerto riposte logiche coerenti ed adeguate al quadro probatorio e perciò inammissibili e, come noto, sfugge dall'orizzonte della cognizione di legittimità, la possibilità di procedere ad una considerazione alternativa degli elementi di fatto, scrutinati in sede di merito a fol 2 e 3. La Corte territoriale, infatti, ha escluso l'attenuante del danno patrimoniale di lieve entità in considerazione anche del potenziale guadagno ricavabile dalle trenta dosi ricavabili dalla sostanza in sequestro, pari a circa 50/60 euro a dose, stante il grado di purezza della sostanza, tale comunque da escludere la tenuità del vantaggio patrimoniale derivante dall'attività di spaccio cui la sostanza era destinata, in considerazione anche delle concrete modalità dell'azione delittuosa. Quanto al motivo attinente alla graduazione della pena va ribadito il principio che rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ( Sez. 2 366104 del 27 04 2017 rv 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato che la pena è stata fissata in prossimità dei minimi edittali, previa concessione delle attenuanti generiche e tenuto conto della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, fol 3. 2Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M
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