CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 41195/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso relativo al vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del prevenuto per il reato di cui all'art. 385 c.p. è inammissibile perché privo di concreta specificità e manifestamente infondato dal momento che la Corte di appello, nel rinviare alla ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza di primo grado, ha motivato in modo logico e coerente osservando come la responsabilità dell'imputato dovesse ritenersi ampiamente provata alla luce delle univoche e concordanti risultanze probatorie acquisite durante il giudizio; Considerato, in particolare, che la motivazione del provvedimento impugnato risulta immune da censure laddove la Corte di appello ha ritenuto che costituiscono elementi univoci al fine di ritenere integrato il reato contestato l'arresto in flagranza da parte degli agenti di polizia e la conferma dell'allontanamento da parte dello stesso imputato in sede di convalida; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 e t