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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 agosto 2019

Cassazione n. 33917/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 26533-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 [OSCURATO:PERSONA] 2021 [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, [OSCURATO:PERSONA] PRO-TEMPORE; - intimati - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di MELFI, depositata il 27/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];

62. R.G. 26533/2019 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino, ricorre per cassazione avverso il provvedimento 27 agosto 2019, con il quale il Giudice di pace di Melfi ha convalidato la richiesta del Questore di Potenza di prorogare il suo trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri per un periodo di trenta giorni.

Gli intimati Ministero dell'interno, Prefetto della provincia di Potenza e Questura di Potenza non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "falsa o erronea applicazione o interpretazione dell'art. 14, comma 5 del testo unico immigrazione" perché "la Questura non ha fornito alcuna documentazione diretta a sostenere la richiesta di proroga del trattenimento, relativa alle attività compiute dalla stessa e finalizzate al rimpatrio dell'odierno ricorrente." Il motivo è inammissibile.

Ai sensi dell'invocato comma 5 dell'art. 14, "qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni." Il ricorrente sostiene che il Questore di Potenza non abbia fornito alcuna documentazione al riguardo; il provvedimento impugnato, invece, afferma che "la Questura di Potenza ha fornito prove dell'attività espletata ai fini del rimpatrio dell'odierno trattenuto".

Pertanto, il provvedimento, che il ricorrente non censura sotto il profilo della carenza o mera apparenza della motivazione, è rispettoso di quanto prescritto dalla disposizione invocata.

Quanto invece alla circostanza che la richiesta di proroga sarebbe stata effettuata undici giorni prima della sua scadenza, la circostanza appare meramente adombrata, senza una chiara specificazione della situazione di fatto ad esso sottostante, e come tale è priva di specificità e non può essere esaminata da questa Corte di legittimità.Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla va disposto in punto spese, non avendo gli intimati svolto difese nel presente giudizio.

P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 23 febbraio 2021.

Il P sid nte (Felic DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 26533-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 [OSCURATO:PERSONA] 2021 [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, [OSCURATO:PERSONA] PRO-TEMPORE; - intimati - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di MELFI, depositata il 27/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 62. R.G. 26533/2019 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino, ricorre per cassazione avverso il provvedimento 27 agosto 2019, con il quale il Giudice di pace di Melfi ha convalidato la richiesta del Questore di Potenza di prorogare il suo trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri per un periodo di trenta giorni. Gli intimati Ministero dell'interno, Prefetto della provincia di Potenza e Questura di Potenza non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "falsa o erronea applicazione o interpretazione dell'art. 14, comma 5 del testo unico immigrazione" perché "la Questura non ha fornito alcuna documentazione diretta a sostenere la richiesta di proroga del trattenimento, relativa alle attività compiute dalla stessa e finalizzate al rimpatrio dell'odierno ricorrente." Il motivo è inammissibile. Ai sensi dell'invocato comma 5 dell'art. 14, "qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni." Il ricorrente sostiene che il Questore di Potenza non abbia fornito alcuna documentazione al riguardo; il provvedimento impugnato, invece, afferma che "la Questura di Potenza ha fornito prove dell'attività espletata ai fini del rimpatrio dell'odierno trattenuto". Pertanto, il provvedimento, che il ricorrente non censura sotto il profilo della carenza o mera apparenza della motivazione, è rispettoso di quanto prescritto dalla disposizione invocata. Quanto invece alla circostanza che la richiesta di proroga sarebbe stata effettuata undici giorni prima della sua scadenza, la circostanza appare meramente adombrata, senza una chiara specificazione della situazione di fatto ad esso sottostante, e come tale è priva di specificità e non può essere esaminata da questa Corte di legittimità.Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla va disposto in punto spese, non avendo gli intimati svolto difese nel presente giudizio. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 23 febbraio 2021. Il P sid nte (Felic DEPOSIT
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