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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 ottobre 2024

Cassazione n. 14464/2025

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA]; Vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; In procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 4 ottobre 2024 il Magistrato di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha deciso su domanda di ottemperanza a una precedente decisione (del 10 aprile 2014), introdotta da [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, essendo stata annullata per vizio procedurale una precedente decisione, il MdS ha deciso dopo aver sentito le parti in contraddittorio.

In sede valutativa viene evidenziato che il provvedimento cui si è chiesto di assicurare ottemperanza (quello del 10 aprile 2014, riguardante le modalità esecutive delle sanzioni disciplinari, con adeguato intervallo temporale in caso di plurime sanzioni) non può dirsi eseguibile, in forza del fatto che il periodo detentivo cui ineriva la decisione è terminato in data 7 luglio 2022.

A far data dal 15 luglio del 2022 ha avuto inizio un nuovo periodo di detenzione in ragione dell’avvenuta emissione di un titolo cautelare; ciò esclude che possa parlarsi di ottemperanza a decisioni emesse nel precedente periodo di detenzione.

Ciò, al di là di ulteriori valutazioni in punto di ricorrenza – o meno – di una situazione di fatto analoga a quella presa in esame nella decisione del 2014, conduce alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di ottemperanza.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA].

Con unico motivo si deduce erronea applicazione di legge.

Secondo la difesa la decisione viola i principi di diritto stabiliti da questa Corte di Cassazione nella decisione rescindente, numero 14848 del 23 gennaio 2024, in violazione di quanto disposto dall’art. 627 cod.proc.pen. .

Non poteva, in particolare, ritenersi non più eseguibile il contenuto della decisione emessa – sempre da questa Corte di Cassazione - in data 10 aprile 2014, decisione che andava ritenuta tuttora vigente nel rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e l’Amministrazione penitenziaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Con la decisione numero 14848 del 2024 questa Prima Sezione penale ha rilevato un vizio procedurale (provvedimento emesso de plano in caso non consentito) ed ha, pertanto, rimesso al Magistrato di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la nuova trattazione della domanda di ottemperanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA], senza fissare alcun principio di diritto.

Ben poteva, dunque, il Magistrato di Sorveglianza affermare – in sede di nuovo giudizio sulla domanda – che l’originaria decisione favorevole all’Attanasio (quella emessa il 10 aprile 2014) non è più suscettibile di esecuzione, essendosi esaurito il titolo detentivo durante la espiazione del quale la suddetta ordinanza era stata emanata.

Simile affermazione, peraltro, è conforme a quanto deciso da questa Corte di legittimità nella decisione numero 5060 del 2024, emessa sempre su ricorso dell’Attanasio, decisione ove si è affermato che [..] la cesura tra i diversi periodi di detenzione esplica un effetto preclusivo quanto alla possibilità di attribuire valenza ultrattiva a provvedimenti giurisdizionali che sono strettamente connessi alla esecuzione della pena in un determinato momento storico [..].

Dunque non può parlarsi di ottemperanza se la decisione che si pone a “fondamento” di tale particolare giudizio risulti emessa in un periodo detentivo dipendente da un titolo esecutivo ormai esaurito, così come ritenuto dal Magistrato di Sorveglianza.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA]; Vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; In procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 4 ottobre 2024 il Magistrato di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha deciso su domanda di ottemperanza a una precedente decisione (del 10 aprile 2014), introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, essendo stata annullata per vizio procedurale una precedente decisione, il MdS ha deciso dopo aver sentito le parti in contraddittorio. In sede valutativa viene evidenziato che il provvedimento cui si è chiesto di assicurare ottemperanza (quello del 10 aprile 2014, riguardante le modalità esecutive delle sanzioni disciplinari, con adeguato intervallo temporale in caso di plurime sanzioni) non può dirsi eseguibile, in forza del fatto che il periodo detentivo cui ineriva la decisione è terminato in data 7 luglio 2022. A far data dal 15 luglio del 2022 ha avuto inizio un nuovo periodo di detenzione in ragione dell’avvenuta emissione di un titolo cautelare; ciò esclude che possa parlarsi di ottemperanza a decisioni emesse nel precedente periodo di detenzione. Ciò, al di là di ulteriori valutazioni in punto di ricorrenza – o meno – di una situazione di fatto analoga a quella presa in esame nella decisione del 2014, conduce alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di ottemperanza. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Con unico motivo si deduce erronea applicazione di legge. Secondo la difesa la decisione viola i principi di diritto stabiliti da questa Corte di Cassazione nella decisione rescindente, numero 14848 del 23 gennaio 2024, in violazione di quanto disposto dall’art. 627 cod.proc.pen. . Non poteva, in particolare, ritenersi non più eseguibile il contenuto della decisione emessa – sempre da questa Corte di Cassazione - in data 10 aprile 2014, decisione che andava ritenuta tuttora vigente nel rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e l’Amministrazione penitenziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Con la decisione numero 14848 del 2024 questa Prima Sezione penale ha rilevato un vizio procedurale (provvedimento emesso de plano in caso non consentito) ed ha, pertanto, rimesso al Magistrato di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la nuova trattazione della domanda di ottemperanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA], senza fissare alcun principio di diritto. Ben poteva, dunque, il Magistrato di Sorveglianza affermare – in sede di nuovo giudizio sulla domanda – che l’originaria decisione favorevole all’Attanasio (quella emessa il 10 aprile 2014) non è più suscettibile di esecuzione, essendosi esaurito il titolo detentivo durante la espiazione del quale la suddetta ordinanza era stata emanata. Simile affermazione, peraltro, è conforme a quanto deciso da questa Corte di legittimità nella decisione numero 5060 del 2024, emessa sempre su ricorso dell’Attanasio, decisione ove si è affermato che [..] la cesura tra i diversi periodi di detenzione esplica un effetto preclusivo quanto alla possibilità di attribuire valenza ultrattiva a provvedimenti giurisdizionali che sono strettamente connessi alla esecuzione della pena in un determinato momento storico [..]. Dunque non può parlarsi di ottemperanza se la decisione che si pone a “fondamento” di tale particolare giudizio risulti emessa in un periodo detentivo dipendente da un titolo esecutivo ormai esaurito, così come ritenuto dal Magistrato di Sorveglianza. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e co
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