CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2024
Cassazione n. 20868/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli - per quanto qui di interesse - ha parzialmente riformato, rideterminando il trattamento sanzionatorio, la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per plurimi episodi di furto in abitazione, furto tentato in abitazione e simulazione di reato nonché [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati, a mezzo dei loro difensori, hanno proposto, con un unico atto, ricorso per cassazione; - che, con un unico motivo, lamentano la mancata applicazione del minimo edittale, l'eccessivo aumento della pena per i reati posti in continuazione nonché il mancato riconoscimento al Celardo delle attenuanti generiche; - che i ricorsi prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); - che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che: il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati; risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen.; non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; - che la censura relativa al mancato riconoscimento al Celardo delle attenuanti generiche, in ogni caso, si presenta del tutto priva di specificità, a fronte di un'adeguata motivazione fornita dai giudici di merito; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il Consigliere estenso