CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20100/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SPOLETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con nipugnatil Tribunale di Spoleto il 24/10/2024, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Spoleto il 12 ottobre 2023 in quanto all'impugnazione, considerato che il primo grado si era celebrato in assenza dell'imputato, non era allegato lo specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e, soprattutto, perché la sentenza non era appellabile in quanto l'imputato era stato condannato alla sola pena pecuniaria e non era costituita parte civile; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge rilevando che la sentenza di appello è stata pronunciata con trattazione orale senza che il difensore l'avesse richiesta; Rilevato che la doglianza oggetto dell'unico motivo di ricorso è manifestamente infondata in quanto la celebrazione del processo con trattazione orale anche in assenza di espressa richiesta in tal senso non è integrata alcuna ipotesi di nullità per violazione del diritto di difesa (Sez. 5, n. 33065 del 05/06/2024, S., Rv. 286935 - 01); Rilevato altresì che il ricorrente non ha peraltro evidenziato quale sarebbe il pregiudizio a lui derivato dalla trattazione orale; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas del mende. Cos