CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 33332/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ALIAS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIP TRIBUNALE di LODIklato avviso~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 46089/21 Rilevato che con sentenza in data 13 luglio 2021 il Tribunale di Lodi ha applicato su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per una serie di violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato la violazione di norme proc:essuali per omessa motivazione sulle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, e che la censura sollevata, non solo esule dal perimetro normativo, ma è incoerente altresì con la proposta della parte di accedere al rito alternativo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente