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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 09300/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] - ritenuto colpevole del reato di cui all' art. 6 d.lvo n. 286/1998, commesso in Pistoia 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - a giorni 15 di arresto ed C 75 di ammenda, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione all'omessa applicazione della relativa causa di non punibilità; Ritenuto che, a fronte della sentenza impugnata che ha motivato il diniego della invocata causa di non punibilità in ragione delle modalità del fatto - l'imputato aveva tentato di allontanarsi dopo aver condotto gli operanti a casa sua per prendere i documenti -, il ricorso vi contrappone il rilievo della incensuratezza dell'imputato e la sua condizione di soggetto in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale; ritenuto che, dunque,groposta una rivalutazione del merito, al di là dei limiti del giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 2021.

Il consigliere estensore Il Presidente 1\ilich09\13. nchi [OSCURATO:PERSONA] k,lALWA ZM,X • [OSCURATO:PERSONA] C N LLEPAA ogg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] - ritenuto colpevole del reato di cui all' art. 6 d.lvo n. 286/1998, commesso in Pistoia 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - a giorni 15 di arresto ed C 75 di ammenda, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione all'omessa applicazione della relativa causa di non punibilità; Ritenuto che, a fronte della sentenza impugnata che ha motivato il diniego della invocata causa di non punibilità in ragione delle modalità del fatto - l'imputato aveva tentato di allontanarsi dopo aver condotto gli operanti a casa sua per prendere i documenti -, il ricorso vi contrappone il rilievo della incensuratezza dell'imputato e la sua condizione di soggetto in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale; ritenuto che, dunque,groposta una rivalutazione del merito, al di là dei limiti del giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente 1\ilich09\13. nchi [OSCURATO:PERSONA] k,lALWA ZM,X • [OSCURATO:PERSONA] C N LLEPAA ogg
Sentenza Cassazione n. 09300/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris