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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:692
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 ottobre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T ‑

646/16 P RENV-RX)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Rifiuto da parte del Consiglio di riclassificare l’interessato, dopo il superamento di un concorso pubblico, nel grado previsto dal bando di concorso. – Rigetto del ricorso nel merito – Impugnazione – Annullamento – Sentenza su impugnazione riesaminata dalla Corte e annullata – Rinvio al Tribunale in qualità di giudice dell’impugnazione. – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Portata dell’obbligo di motivazione – Motivo di ordine pubblico – Esame d’ufficio (Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, § 1) (v. punti 44, 46)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Sindacato del Tribunale sulla valutazione degli elementi di prova condotta dal Tribunale della funzione pubblica – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Necessità di dimostrare un errore manifesto di valutazione (Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11) (v. punti 52 e 59)

3. Ricorsi dei funzionari – Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punto 69) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nella causa T‑646/16 P. 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese nelle cause T‑441/18 RENV e T‑646/16 P-RENV-RX.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 ottobre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T ‑ 646/16 P RENV-RX) «Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Rifiuto da parte del Consiglio di riclassificare l’interessato, dopo il superamento di un concorso pubblico, nel grado previsto dal bando di concorso. – Rigetto del ricorso nel merito – Impugnazione – Annullamento – Sentenza su impugnazione riesaminata dalla Corte e annullata – Rinvio al Tribunale in qualità di giudice dell’impugnazione. – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Portata dell’obbligo di motivazione – Motivo di ordine pubblico – Esame d’ufficio (Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, § 1) (v. punti 44, 46) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Sindacato del Tribunale sulla valutazione degli elementi di prova condotta dal Tribunale della funzione pubblica – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Necessità di dimostrare un errore manifesto di valutazione (Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11) (v. punti 52 e 59) 3. Ricorsi dei funzionari – Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punto 69) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nella causa T‑646/16 P. 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese nelle cause T‑441/18 RENV e T‑646/16 P-RENV-RX.
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