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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11789/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Lombardia n. 129/2021, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/1/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con l’avviso di accertamento impugnato, alla [OSCURATO:SOCIETA]. (poidivenuta [OSCURATO:SOCIETA].) venne contestato (per quanto ancora di interesse inquesta sede), in relazione all’anno 2005, di avere illegittimamente dedottoil costo (pari a € 350.000,00) relativo a un premio (sotto forma di cd.“sconto quantità”) riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con riferimentoNumero registro generale 13529/2021Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 11789/2026Data pubblicazione 29/04/2026a un contratto di fornitura il cui corrispettivo ammontava a € 851.419,49,nonché il costo relativo al corrispettivo versato per il subentro in uncontratto di leasing.

Con altro rilievo, l’Ufficio riprese a tassazione il costodi € 20.000,00 (relativo alla terza tranche del corrispettivo di un contrattodi sponsorizzazione concernente alcune gare automobilistiche di fuoristrada), sul presupposto che dovesse essere imputato all’anno 2006, inquanto la gara di riferimento si era conclusa il 15/1/2006.2.

La CTP di Varese accolse il ricorso della contribuente, con sentenzasuccessivamente riformata dalla CTR della Lombardia (con sentenza n.27/49/2013), la quale fu a sua volta cassata dalla S.C. (sentenza n.19563/2018) per vizio di motivazione, con assorbimento dei “restantimotivi, con cui denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudiziooggetto di discussione tra le parti (secondo motivo), omessa pronunciasulla dedotta inapplicabilità delle sanzioni quanto al rilievo n. 3 (terzomotivo), violazione dell'art. 109, comma 5, tuir sulla ripresa a tassazionedel premio erogato alla [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo)”.3.

In seno al successivo giudizio di rinvio, la società contribuentededusse il giudicato esterno rispetto alla sentenza della CTR Lombardia1870/1/2017, che aveva annullato il rilievo di cui ad analogo contratto conMumble [OSCURATO:SOCIETA] per l’anno 2009, mentre l’Agenzia delle Entrate eccepì, asua volta, l’effetto espansivo del giudicato intervenuto sulle ordinanze n.18904/2018 e n. 21058/2018, con le quali la Corte di cassazione aveva,invece, confermato il giudizio di non inerenza maturato dal giudice delmerito con riferimento ai contratti stipulati tra le due società,rispettivamente, negli anni 2006 e 2007.

Con la sentenza in questa sedeimpugnata, la CTR affermò che, “con riferimento ai rilievi sub 2 e 3 [quellirelativi al “premio” in favore di [OSCURATO:PERSONA] e al costo per l’acquistodel contratto di leasing, n.d.r.], le citate sentenze della Corte dicassazione, a tutti gli effetti vanno considerate quale giudicato sostanzialeesterno pregiudicante il presente giudizio, di conseguenza che, in merito aNumero registro generale 13529/2021Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 11789/2026Data pubblicazione 29/04/2026quei rilievi, resta precluso ogni ulteriore esame nel merito delle eccezionidelle parti, dovendosi uniformare la decisione da assumere, in virtùdell’intervenuto giudicato, a quanto ivi statuito e dunque confermare lacarenza di inerenza con riferimento alla somma versata alla societàMumble [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di premio sul volume di acquisti effettuatinell’esercizio 2005, nonché la correttezza della ripresa a tassazione delladeduzione, per quota annuale, del prezzo di cessione del contratto dileasing immobiliare”.

La CTR confermava, invece, la sentenza di primogrado relativamente all’ultimo rilievo (quello relativo al costo dellasponsorizzazione), sul presupposto che “alla luce dei principi che regolanol’applicazione dell’art. 109 TUIR, (…) tanto il rapporto contrattuale quantola sua esecuzione, che non va confusa con il termine dell’effettopubblicitario legato all’ultimazione dell’ultima gara sponsorizzata, [erano]riferibili al 2005, anno a cui correttamente [era] stato imputato il costo”(pag. 9 della sentenza impugnata).4.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di duemotivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, in seno al qualeha proposto ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.

La ricorrenteha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 2909c.c., per avere la CTR riconosciuto l’efficacia di giudicato esterno apronunce che si riferivano ad operazioni commerciali relative a diversicontratti di fornitura per distinte tipologie di merce.

L’assunto dellaricorrente è che la valutazione dei presupposti per la deduzione del costonon possa che mutare di anno in anno, a seconda della quantità etipologia della merce oggetto della fornitura e dell’entità del premio, comedimostrato dalla statuizione, favorevole alla ricorrente, di cui alla sentenza(passata in giudicato) della CTR Lombardia n. 1870/1/2017, relativaall’anno 2009.Numero registro generale 13529/2021Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 11789/2026Data pubblicazione 29/04/2026Il motivo è fondato.Cass., n. 4832/2015, affermò che “in materia tributaria, l'effettovincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, èlimitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hannoefficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco ditempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamentoconcerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicchéè esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie"tendenzialmente permanenti" in quanto suscettibili di variazioneannuale”.

Più di recente, Cass., n. 28999/2024, in motivazione, haosservato che “la sentenza del giudice tributario che definitivamenteaccerti il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per undeterminato periodo d’imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipoda questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbianoun valore “condizionante” inderogabile rispetto alla disciplina esaminata,sicché laddove risulta una situazione fattuale riferita ad uno specificoperiodo d’imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamentead un’altra annualità, ancorché siano coinvolti tratti storici comuni” (nelcaso di specie, l’efficacia esterna del giudicato venne esclusa, in relazionea costi legati a un contratto di sponsorizzazione, sul presupposto che “lecircostanza di fatto e di diritto poste a fondamento degli accertamenti -quali ad esempio, l’inerenza della sponsorizzazione o il concretosvolgimento dell’attività di sponsorizzazione per l’anno d’imposta oggettodi giudizio - non sono le medesime per entrambi gli anni d’imposta,essendo collegate a condotte modificabili nel tempo e nello spazio e pertale motivo non passibili di divenire immodificabili in relazione ad undeterminato anno d’imposta, in relazione alle condotte dei soggetti chehanno svolto volta per volta l’attività ed in relazione alle modalità con lequali le attività sono state effettuate”).

Ancora, significativo è quanto silegge nella motivazione di Cass., n. 29084/2022: “è stato chiarito che, inNumero registro generale 13529/2021Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 11789/2026Data pubblicazione 29/04/2026materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazionealle imposte periodiche, opera nei casi in cui vengano in esame fatti cheper legge hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effettiper un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, ed in cuil’elemento della pluriennalità, come affermato dalle Sezioni Unite nellacitata sentenza, costituisce un elemento caratterizzante della fattispecienormativa, che unifica più annualità d’imposta in una sorta di maxiperiodo: gli esempi tipici sono quelli delle esenzioni o agevolazionipluriennali, o della “spalmatura” in più anni dell’ammortamento di unbene, o, in generale, della deducibilità di una spesa ovvero nei qualil’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzioneprolungata (cfr. Cass.13.12.2018 n.32254; Cass.7.09.2018 n.21824;Cass. 11.03.2015 n.4832).

Tali principi risultano ulteriormente seguiti daquesta Corte (cfr.Cass.7.12.2021 n.38743; Cass.4.03.2021 n.5939;Cass.28.11.2019 n.31084 tutte in materia di IVA) […] Di recente, sempresulla scia dei principi citati, questa Corte (cfr. Cass.28.12.2018 n.33572;Cass.15.10.2021 n.28384) ha riconosciuto la sussistenza del giudicatoesterno nel caso in cui l’Ufficio aveva ripetuto per più annualità lacontestazione d’inerenza, statuendo che «in tema di determinazione delreddito d'impresa ai fini dell'applicazione di imposte periodiche, il giudicatoesterno formatosi in relazione a un determinato anno d'impostasull'inerenza tra la spesa sostenuta e l'attività dell'impresa spiega efficaciavincolante nel giudizio relativo a un successivo anno d'imposta quandosiano rimasti immutati gli elementi fattuali rilevanti ai fini della verificadell'inerenza stessa»”.

Cass., n. 7437/2023, in relazione alla deduzione diquote di ammortamento, evidenziò che la statuizione circa la correttezzadella relativa iscrizione con riguardo a una determinata annualità spiegavaefficacia di giudicato relativamente agli anni di imposta successivi,“dipendenti sul piano logico e materiale dai fatti come accertati equalificati con riguardo all'anno d'imposta in cui per la prima voltaNumero registro generale 13529/2021Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 11789/2026Data pubblicazione 29/04/2026l'ammortamento era stato iscritto nel bilancio tra i beni immateriali, dandoluogo alla legittimità della deducibilità delle singole quoted'ammortamento ai sensi dell'art. 103, comma 3, del d.P.R. n. 917 del1986 (1/18 annuo)” (si veda anche la ancor più recente Cass., n.1302/2025, in tema di deduzione della spesa relativa alla quota annuale diammortamento per l’acquisizione e l’utilizzazione di un bene immateriale).Nel caso di specie, le statuizioni del cui giudicato si discute riguardanodiversi contratti di fornitura intercorsi tra le stesse parti, ciascunoafferente a una determinata annualità, e non già ad un unico rapporto adesecuzione continuata o periodica.

Diverso è altresì l’importo dei premiprevisto dai singoli contratti, con la conseguenza che la valutazione dellarelativa incidenza rispetto al volume d’affari annualmente sviluppato tra ledue società richiede una valutazione caso per caso (che è quella che, difatto, ha condotto a statuizioni contrastanti, con riguardo a diverseannualità, da parte della CTR e della Cassazione).

In definitiva, la naturavincolante del giudicato è esclusa per la diversità dei presupposti di fatto,irrilevante essendo, da tale angolo visuale, la comunanza delleconseguenze giuridiche involte dai due giudizi (si veda, al riguardo, Cass.,n. 6405/2025, alla cui stregua “l'effetto vincolante del giudicato esternoopera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendi e petitum -ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche inrelazione alle conseguenze giuridiche”).2.

Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 53 e 24 Cost. e 109 TUIR, “per non avere erroneamente igiudici di appello riconosciuto l’inerenza dei premi-quantità a fronte delleprestazioni di marketing rese da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell’interessegenerale del gruppo” (pag. 15 del ricorso per cassazione).

Il motivo èassorbito dall’accoglimento del precedente.3.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entratecensura la sentenza della Corte di giustizia tributaria della Lombardia,Numero registro generale 13529/2021Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 11789/2026Data pubblicazione 29/04/2026nella parte in cui ha annullato il rilievo relativo alla deduzione del costo(pari a € 20.000,00) corrispondente alle spese di sponsorizzazione inoccasione della gara Lisbona-Dakar, sul presupposto che “tanto il rapportocontrattuale quanto la sua esecuzione, che non va confusa con il terminedell’effetto pubblicitario legato all’ultimazione dell’ultima garasponsorizzata, [erano] riferibili al 2005, anno a cui correttamente [era]stato imputato il costo”.

Sostiene, al contrario, l’Agenzia delle Entrate che,ai fini dell’imputazione temporale del costo, “non rileva il momento in cuisi è avuto il “rilievo mediatico” della gara (…) bensì il momento in cui laprestazione di sponsorizzazione nell’ambito della gara [OSCURATO:PERSONA] èstata ultimata ossia il momento in cui la gara si è conclusa con l’arrivo inSenegal il [OSCURATO:DATA_NASCITA]” (pag. 30 del controricorso).

Un contratto disponsorizzazione nell’ambito di un evento sportivo non può infatti checomportare l’obbligo di assicurare lo svolgimento delle prestazioni pattuitefino alla conclusione della gara, nella quale il marchio della ricorrentedoveva essere pubblicizzato (…)” (pag. 30 del controricorso).Il motivo è fondato.Ai sensi dell’art. 109 del TUIR, in mancanza di diverse disposizioni, icomponenti negativi di reddito devono essere imputati secondo il principiodi competenza, derogabile in favore del principio di cassa laddove vi siaincertezza nell'an o indeterminabilità nel quantum del costo.

Rileva,quindi, l’anno di esercizio in cui diviene certa l’esistenza del costo, ovverodeterminabile in modo obiettivo l'ammontare dello stesso (Cass., n.13048/2017).

Si legge, nella motivazione di Cass., n. 1107/2017, che“all'Ufficio, in sede di accertamento, incombe provare la data in cui si sonoverificati i fatti assunti come presunzioni legali di verificazione deicomponenti negativi o positivi di reddito (nel caso considerato le date diultimazione delle prestazioni di riparazione della autovetture in garanzia),così determinando l'esercizio di competenza; al contribuente che abbiaregistrato i ricavi in un esercizio diverso, spetta provare che solo in taleNumero registro generale 13529/2021Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 11789/2026Data pubblicazione 29/04/2026anno questi sono diventati certi e determinabili nell'ammontare (in talsenso, Cass. n. 25282 del 2015) e che non lo erano al momento dellaredazione e presentazione della dichiarazione (Cass. 19671/2013; conf. n.3484 del 2014)”.

Ancora, la massima di Cass., n. 19166/2021 recita: “intema di imposte sul reddito di impresa, ai fini della determinazionedell'esercizio di competenza al quale vanno temporalmente imputati iricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi del reddito, aisensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, deve tenersi conto delmomento in cui si verificano le due condizioni della “certezza” in ordinealla sussistenza e della "determinabilità" in ordine all'ammontare, della cuiprova è onerata l'amministrazione finanziaria con riguardo ai componentipositivi, e il contribuente con riguardo ai componenti negativi; pertanto,nell'ipotesi di debito litigioso, che rientra tra le cd.

“passività potenziali”,il costo non può essere dedotto dal reddito dell'anno in cui la lite ha avutoinizio ma da quello dell'anno in cui essa si è conclusa (principio affermatoin fattispecie relativa a debito accertato con accordo transattivo, in cui èstata ritenuta corretta l'imputazione del costo all'anno dell'intervenutatransazione)”.

Sulla stessa falsariga si pone anche Cass., n.29124/2021 costi relativi alle prestazioni di servizi sono, a norma dell'art.109, comma 2, lett. b, del d.P.R. n. 917 del 1986,di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni sono ultimate;detti costi possono, tuttavia, essere imputati all'anno di esercizio in cui nediviene certa, sotto il profilo giuridico, l'esistenza ovvero divienedeterminabile in modo obiettivo l'ammontare, qualora di tali qualità glistessi siano privi nel corso dell'esercizio di competenza”.

Il principio eragià stato applicato da Cass., n. 27296/2014, relativamente al costo di unpacchetto di lezioni di lingua straniera per i dipendenti, che era statoacquistato nel 2003 ma comprendeva anche lezioni che si sarebberosvolte nell’anno successivo.

Ebbene, nel richiamarsi al principio di dirittosecondo cui, “in tema di imposte sui redditi, i costi relativi a prestazioni diNumero registro generale 13529/2021Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 11789/2026Data pubblicazione 29/04/2026servizio sono, a norma dell'art. 75, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 917del 1986, di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni medesime sonoultimate, senza che abbia rilevo alcuno il momento in cui viene emessa larelativa fattura o effettuato il pagamento" (rimandando a Cass., n.3947/2011 e Cass., n. 9096/2012), in tale pronuncia la Cassazione cassòla sentenza di merito che aveva imputato il costo in discorso all’anno2003, “pur avendo riscontrato sia la pluralità delle prestazioni, sia loslittamento temporale di esecuzione delle stesse oltre l'anno indicato comedi competenza dalla società contribuente”.Tirando le fila del discorso in relazione alla fattispecie concreta, rispetto alcorrispettivo complessivamente dovuto alla A.S.

Dinamica (pari a €60.000,00) per la sponsorizzazione in tre eventi, la quota di un terzo (pariad € 20.000,00) imputabile alla terza gara (la Lisbona-Dakar) rilevavaeffettivamente come costo relativo a una prestazione svoltasi nei primigiorni del 2006, dunque “di competenza” di tale annualità,indipendentemente dalla circostanza che la scadenza del relativopagamento fosse stata fissata al 31/8/2005.4.

L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale nonché delricorso incidentale determinano la cassazione della sentenza impugnatacon rinvio al giudice di secondo grado, in diversa composizione, cui èrimessa la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo;accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/1/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Lombardia n. 129/2021, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/1/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con l’avviso di accertamento impugnato, alla [OSCURATO:SOCIETA]. (poidivenuta [OSCURATO:SOCIETA].) venne contestato (per quanto ancora di interesse inquesta sede), in relazione all’anno 2005, di avere illegittimamente dedottoil costo (pari a € 350.000,00) relativo a un premio (sotto forma di cd.“sconto quantità”) riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con riferimentoNumero registro generale 13529/2021Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 11789/2026Data pubblicazione 29/04/2026a un contratto di fornitura il cui corrispettivo ammontava a € 851.419,49,nonché il costo relativo al corrispettivo versato per il subentro in uncontratto di leasing. Con altro rilievo, l’Ufficio riprese a tassazione il costodi € 20.000,00 (relativo alla terza tranche del corrispettivo di un contrattodi sponsorizzazione concernente alcune gare automobilistiche di fuoristrada), sul presupposto che dovesse essere imputato all’anno 2006, inquanto la gara di riferimento si era conclusa il 15/1/2006.2. La CTP di Varese accolse il ricorso della contribuente, con sentenzasuccessivamente riformata dalla CTR della Lombardia (con sentenza n.27/49/2013), la quale fu a sua volta cassata dalla S.C. (sentenza n.19563/2018) per vizio di motivazione, con assorbimento dei “restantimotivi, con cui denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudiziooggetto di discussione tra le parti (secondo motivo), omessa pronunciasulla dedotta inapplicabilità delle sanzioni quanto al rilievo n. 3 (terzomotivo), violazione dell'art. 109, comma 5, tuir sulla ripresa a tassazionedel premio erogato alla [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo)”.3. In seno al successivo giudizio di rinvio, la società contribuentededusse il giudicato esterno rispetto alla sentenza della CTR Lombardia1870/1/2017, che aveva annullato il rilievo di cui ad analogo contratto conMumble [OSCURATO:SOCIETA] per l’anno 2009, mentre l’Agenzia delle Entrate eccepì, asua volta, l’effetto espansivo del giudicato intervenuto sulle ordinanze n.18904/2018 e n. 21058/2018, con le quali la Corte di cassazione aveva,invece, confermato il giudizio di non inerenza maturato dal giudice delmerito con riferimento ai contratti stipulati tra le due società,rispettivamente, negli anni 2006 e 2007. Con la sentenza in questa sedeimpugnata, la CTR affermò che, “con riferimento ai rilievi sub 2 e 3 [quellirelativi al “premio” in favore di [OSCURATO:PERSONA] e al costo per l’acquistodel contratto di leasing, n.d.r.], le citate sentenze della Corte dicassazione, a tutti gli effetti vanno considerate quale giudicato sostanzialeesterno pregiudicante il presente giudizio, di conseguenza che, in merito aNumero registro generale 13529/2021Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 11789/2026Data pubblicazione 29/04/2026quei rilievi, resta precluso ogni ulteriore esame nel merito delle eccezionidelle parti, dovendosi uniformare la decisione da assumere, in virtùdell’intervenuto giudicato, a quanto ivi statuito e dunque confermare lacarenza di inerenza con riferimento alla somma versata alla societàMumble [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di premio sul volume di acquisti effettuatinell’esercizio 2005, nonché la correttezza della ripresa a tassazione delladeduzione, per quota annuale, del prezzo di cessione del contratto dileasing immobiliare”. La CTR confermava, invece, la sentenza di primogrado relativamente all’ultimo rilievo (quello relativo al costo dellasponsorizzazione), sul presupposto che “alla luce dei principi che regolanol’applicazione dell’art. 109 TUIR, (…) tanto il rapporto contrattuale quantola sua esecuzione, che non va confusa con il termine dell’effettopubblicitario legato all’ultimazione dell’ultima gara sponsorizzata, [erano]riferibili al 2005, anno a cui correttamente [era] stato imputato il costo”(pag. 9 della sentenza impugnata).4. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di duemotivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, in seno al qualeha proposto ricorso incidentale, affidato a un unico motivo. La ricorrenteha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 2909c.c., per avere la CTR riconosciuto l’efficacia di giudicato esterno apronunce che si riferivano ad operazioni commerciali relative a diversicontratti di fornitura per distinte tipologie di merce. L’assunto dellaricorrente è che la valutazione dei presupposti per la deduzione del costonon possa che mutare di anno in anno, a seconda della quantità etipologia della merce oggetto della fornitura e dell’entità del premio, comedimostrato dalla statuizione, favorevole alla ricorrente, di cui alla sentenza(passata in giudicato) della CTR Lombardia n. 1870/1/2017, relativaall’anno 2009.Numero registro generale 13529/2021Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 11789/2026Data pubblicazione 29/04/2026Il motivo è fondato.Cass., n. 4832/2015, affermò che “in materia tributaria, l'effettovincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, èlimitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hannoefficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco ditempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamentoconcerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicchéè esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie"tendenzialmente permanenti" in quanto suscettibili di variazioneannuale”. Più di recente, Cass., n. 28999/2024, in motivazione, haosservato che “la sentenza del giudice tributario che definitivamenteaccerti il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per undeterminato periodo d’imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipoda questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbianoun valore “condizionante” inderogabile rispetto alla disciplina esaminata,sicché laddove risulta una situazione fattuale riferita ad uno specificoperiodo d’imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamentead un’altra annualità, ancorché siano coinvolti tratti storici comuni” (nelcaso di specie, l’efficacia esterna del giudicato venne esclusa, in relazionea costi legati a un contratto di sponsorizzazione, sul presupposto che “lecircostanza di fatto e di diritto poste a fondamento degli accertamenti -quali ad esempio, l’inerenza della sponsorizzazione o il concretosvolgimento dell’attività di sponsorizzazione per l’anno d’imposta oggettodi giudizio - non sono le medesime per entrambi gli anni d’imposta,essendo collegate a condotte modificabili nel tempo e nello spazio e pertale motivo non passibili di divenire immodificabili in relazione ad undeterminato anno d’imposta, in relazione alle condotte dei soggetti chehanno svolto volta per volta l’attività ed in relazione alle modalità con lequali le attività sono state effettuate”). Ancora, significativo è quanto silegge nella motivazione di Cass., n. 29084/2022: “è stato chiarito che, inNumero registro generale 13529/2021Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 11789/2026Data pubblicazione 29/04/2026materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazionealle imposte periodiche, opera nei casi in cui vengano in esame fatti cheper legge hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effettiper un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, ed in cuil’elemento della pluriennalità, come affermato dalle Sezioni Unite nellacitata sentenza, costituisce un elemento caratterizzante della fattispecienormativa, che unifica più annualità d’imposta in una sorta di maxiperiodo: gli esempi tipici sono quelli delle esenzioni o agevolazionipluriennali, o della “spalmatura” in più anni dell’ammortamento di unbene, o, in generale, della deducibilità di una spesa ovvero nei qualil’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzioneprolungata (cfr. Cass.13.12.2018 n.32254; Cass.7.09.2018 n.21824;Cass. 11.03.2015 n.4832). Tali principi risultano ulteriormente seguiti daquesta Corte (cfr.Cass.7.12.2021 n.38743; Cass.4.03.2021 n.5939;Cass.28.11.2019 n.31084 tutte in materia di IVA) […] Di recente, sempresulla scia dei principi citati, questa Corte (cfr. Cass.28.12.2018 n.33572;Cass.15.10.2021 n.28384) ha riconosciuto la sussistenza del giudicatoesterno nel caso in cui l’Ufficio aveva ripetuto per più annualità lacontestazione d’inerenza, statuendo che «in tema di determinazione delreddito d'impresa ai fini dell'applicazione di imposte periodiche, il giudicatoesterno formatosi in relazione a un determinato anno d'impostasull'inerenza tra la spesa sostenuta e l'attività dell'impresa spiega efficaciavincolante nel giudizio relativo a un successivo anno d'imposta quandosiano rimasti immutati gli elementi fattuali rilevanti ai fini della verificadell'inerenza stessa»”. Cass., n. 7437/2023, in relazione alla deduzione diquote di ammortamento, evidenziò che la statuizione circa la correttezzadella relativa iscrizione con riguardo a una determinata annualità spiegavaefficacia di giudicato relativamente agli anni di imposta successivi,“dipendenti sul piano logico e materiale dai fatti come accertati equalificati con riguardo all'anno d'imposta in cui per la prima voltaNumero registro generale 13529/2021Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 11789/2026Data pubblicazione 29/04/2026l'ammortamento era stato iscritto nel bilancio tra i beni immateriali, dandoluogo alla legittimità della deducibilità delle singole quoted'ammortamento ai sensi dell'art. 103, comma 3, del d.P.R. n. 917 del1986 (1/18 annuo)” (si veda anche la ancor più recente Cass., n.1302/2025, in tema di deduzione della spesa relativa alla quota annuale diammortamento per l’acquisizione e l’utilizzazione di un bene immateriale).Nel caso di specie, le statuizioni del cui giudicato si discute riguardanodiversi contratti di fornitura intercorsi tra le stesse parti, ciascunoafferente a una determinata annualità, e non già ad un unico rapporto adesecuzione continuata o periodica. Diverso è altresì l’importo dei premiprevisto dai singoli contratti, con la conseguenza che la valutazione dellarelativa incidenza rispetto al volume d’affari annualmente sviluppato tra ledue società richiede una valutazione caso per caso (che è quella che, difatto, ha condotto a statuizioni contrastanti, con riguardo a diverseannualità, da parte della CTR e della Cassazione). In definitiva, la naturavincolante del giudicato è esclusa per la diversità dei presupposti di fatto,irrilevante essendo, da tale angolo visuale, la comunanza delleconseguenze giuridiche involte dai due giudizi (si veda, al riguardo, Cass.,n. 6405/2025, alla cui stregua “l'effetto vincolante del giudicato esternoopera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendi e petitum -ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche inrelazione alle conseguenze giuridiche”).2. Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 53 e 24 Cost. e 109 TUIR, “per non avere erroneamente igiudici di appello riconosciuto l’inerenza dei premi-quantità a fronte delleprestazioni di marketing rese da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell’interessegenerale del gruppo” (pag. 15 del ricorso per cassazione). Il motivo èassorbito dall’accoglimento del precedente.3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entratecensura la sentenza della Corte di giustizia tributaria della Lombardia,Numero registro generale 13529/2021Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 11789/2026Data pubblicazione 29/04/2026nella parte in cui ha annullato il rilievo relativo alla deduzione del costo(pari a € 20.000,00) corrispondente alle spese di sponsorizzazione inoccasione della gara Lisbona-Dakar, sul presupposto che “tanto il rapportocontrattuale quanto la sua esecuzione, che non va confusa con il terminedell’effetto pubblicitario legato all’ultimazione dell’ultima garasponsorizzata, [erano] riferibili al 2005, anno a cui correttamente [era]stato imputato il costo”. Sostiene, al contrario, l’Agenzia delle Entrate che,ai fini dell’imputazione temporale del costo, “non rileva il momento in cuisi è avuto il “rilievo mediatico” della gara (…) bensì il momento in cui laprestazione di sponsorizzazione nell’ambito della gara [OSCURATO:PERSONA] èstata ultimata ossia il momento in cui la gara si è conclusa con l’arrivo inSenegal il [OSCURATO:DATA_NASCITA]” (pag. 30 del controricorso). Un contratto disponsorizzazione nell’ambito di un evento sportivo non può infatti checomportare l’obbligo di assicurare lo svolgimento delle prestazioni pattuitefino alla conclusione della gara, nella quale il marchio della ricorrentedoveva essere pubblicizzato (…)” (pag. 30 del controricorso).Il motivo è fondato.Ai sensi dell’art. 109 del TUIR, in mancanza di diverse disposizioni, icomponenti negativi di reddito devono essere imputati secondo il principiodi competenza, derogabile in favore del principio di cassa laddove vi siaincertezza nell'an o indeterminabilità nel quantum del costo. Rileva,quindi, l’anno di esercizio in cui diviene certa l’esistenza del costo, ovverodeterminabile in modo obiettivo l'ammontare dello stesso (Cass., n.13048/2017). Si legge, nella motivazione di Cass., n. 1107/2017, che“all'Ufficio, in sede di accertamento, incombe provare la data in cui si sonoverificati i fatti assunti come presunzioni legali di verificazione deicomponenti negativi o positivi di reddito (nel caso considerato le date diultimazione delle prestazioni di riparazione della autovetture in garanzia),così determinando l'esercizio di competenza; al contribuente che abbiaregistrato i ricavi in un esercizio diverso, spetta provare che solo in taleNumero registro generale 13529/2021Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 11789/2026Data pubblicazione 29/04/2026anno questi sono diventati certi e determinabili nell'ammontare (in talsenso, Cass. n. 25282 del 2015) e che non lo erano al momento dellaredazione e presentazione della dichiarazione (Cass. 19671/2013; conf. n.3484 del 2014)”. Ancora, la massima di Cass., n. 19166/2021 recita: “intema di imposte sul reddito di impresa, ai fini della determinazionedell'esercizio di competenza al quale vanno temporalmente imputati iricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi del reddito, aisensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, deve tenersi conto delmomento in cui si verificano le due condizioni della “certezza” in ordinealla sussistenza e della "determinabilità" in ordine all'ammontare, della cuiprova è onerata l'amministrazione finanziaria con riguardo ai componentipositivi, e il contribuente con riguardo ai componenti negativi; pertanto,nell'ipotesi di debito litigioso, che rientra tra le cd. “passività potenziali”,il costo non può essere dedotto dal reddito dell'anno in cui la lite ha avutoinizio ma da quello dell'anno in cui essa si è conclusa (principio affermatoin fattispecie relativa a debito accertato con accordo transattivo, in cui èstata ritenuta corretta l'imputazione del costo all'anno dell'intervenutatransazione)”. Sulla stessa falsariga si pone anche Cass., n.29124/2021 costi relativi alle prestazioni di servizi sono, a norma dell'art.109, comma 2, lett. b, del d.P.R. n. 917 del 1986,di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni sono ultimate;detti costi possono, tuttavia, essere imputati all'anno di esercizio in cui nediviene certa, sotto il profilo giuridico, l'esistenza ovvero divienedeterminabile in modo obiettivo l'ammontare, qualora di tali qualità glistessi siano privi nel corso dell'esercizio di competenza”. Il principio eragià stato applicato da Cass., n. 27296/2014, relativamente al costo di unpacchetto di lezioni di lingua straniera per i dipendenti, che era statoacquistato nel 2003 ma comprendeva anche lezioni che si sarebberosvolte nell’anno successivo. Ebbene, nel richiamarsi al principio di dirittosecondo cui, “in tema di imposte sui redditi, i costi relativi a prestazioni diNumero registro generale 13529/2021Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 11789/2026Data pubblicazione 29/04/2026servizio sono, a norma dell'art. 75, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 917del 1986, di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni medesime sonoultimate, senza che abbia rilevo alcuno il momento in cui viene emessa larelativa fattura o effettuato il pagamento" (rimandando a Cass., n.3947/2011 e Cass., n. 9096/2012), in tale pronuncia la Cassazione cassòla sentenza di merito che aveva imputato il costo in discorso all’anno2003, “pur avendo riscontrato sia la pluralità delle prestazioni, sia loslittamento temporale di esecuzione delle stesse oltre l'anno indicato comedi competenza dalla società contribuente”.Tirando le fila del discorso in relazione alla fattispecie concreta, rispetto alcorrispettivo complessivamente dovuto alla A.S. Dinamica (pari a €60.000,00) per la sponsorizzazione in tre eventi, la quota di un terzo (pariad € 20.000,00) imputabile alla terza gara (la Lisbona-Dakar) rilevavaeffettivamente come costo relativo a una prestazione svoltasi nei primigiorni del 2006, dunque “di competenza” di tale annualità,indipendentemente dalla circostanza che la scadenza del relativopagamento fosse stata fissata al 31/8/2005.4. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale nonché delricorso incidentale determinano la cassazione della sentenza impugnatacon rinvio al giudice di secondo grado, in diversa composizione, cui èrimessa la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo;accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/1/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11789/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris