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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 29532/2026

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BUNALE di Veneziaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di Venezia applicava aMarco [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.2.

Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], conrituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo con cui denuncia laviolazione di legge in relazione agli artt. 444, comma 2, e 129 cod. proc. pen. o,in subordine, la mancanza di motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, quindi, meritevole di unadichiarazione d’inammissibilità.2.

Deve essere, infatti, ribadito che, in materia di applicazione pena surichiesta delle parti, il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto dallalegge 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che «il pubblico ministero e l'imputatopossono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivila richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto eall'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Anche prima di tale modificanormativa, in ogni caso, la giurisprudenza consolidata di questa Corte escludevala possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza diapplicazione pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per motivi attinenti lacongruità della pena in quanto la richiesta di applicazione della pena e l'adesionealla pena proposta dall'altra parte integrano un negozio di natura processualeche, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato lacorrettezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha datoorigine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese edeccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesiconcernenti la congruità della pena, in contrasto con l'impostazione dell'accordoal quale le parti processuali sono addivenute (tra le tante, Sez. 3, n. 18735 del27/03/2001, Rv. 219852).3.

Sulla base di tale considerazione, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUNALE di Veneziaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di Venezia applicava aMarco [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], conrituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo con cui denuncia laviolazione di legge in relazione agli artt. 444, comma 2, e 129 cod. proc. pen. o,in subordine, la mancanza di motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, quindi, meritevole di unadichiarazione d’inammissibilità.2. Deve essere, infatti, ribadito che, in materia di applicazione pena surichiesta delle parti, il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto dallalegge 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che «il pubblico ministero e l'imputatopossono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivila richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto eall'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Anche prima di tale modificanormativa, in ogni caso, la giurisprudenza consolidata di questa Corte escludevala possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza diapplicazione pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per motivi attinenti lacongruità della pena in quanto la richiesta di applicazione della pena e l'adesionealla pena proposta dall'altra parte integrano un negozio di natura processualeche, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato lacorrettezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha datoorigine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese edeccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesiconcernenti la congruità della pena, in contrasto con l'impostazione dell'accordoal quale le parti processuali sono addivenute (tra le tante, Sez. 3, n. 18735 del27/03/2001, Rv. 219852).3. Sulla base di tale considerazione, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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