CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 giugno 2021
Cassazione n. 38099/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio l'impugnato provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha ammesso alla misura della semilibertà [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di estorsione aggravata e lesioni personali con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, in data 11 dicembre 2017. A ragione della decisione osserva che il Badalamenti, secondo quanto emerso dall'osservazione della personalità in istituto, nel corso dell'ultimo periodo di detenzione ha tenuto erogare condotta ed ha intrapreso un adeguato percorso di revisione critica del passato deviante. Inoltre, d spcne di idonei riferimenti familiari e può usufruite di idonea opportunità lavorat va. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto riccrso il Prociratore generale della Corte di appello di Brescia articolando due motivi 2.1 Con il primo deduce violazione dell'art 4- 13 ,s ord. pen. Lamenta, in particolare, che il beneficio sia stato concesso nonostante il condannato non abbia interamente espiato la pena irrogatagli per il reato os:ativo, per di più in assenza delle informazioni pur richieste alla Questura di Bergamo. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione nonché omessa valutazione e travisamento delle informazioni acquisite in ordine all'attività lavorativa. Il Tribunale non avrebbe, infatti, tenuto conto dei rilievi, fortemente negativi, sul conto del datore di lavoro contenuti nella nota della Guardia di Finanza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 1. Deve, in proposito rammentarsi cl-e nel sistema processuale penale, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 563, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul concetto di soccombenza, posto a base celle impugnazicni civili, che presuppongono un processo di tipo contenzioso e, cuindi, una lite ntesa come conflitto di interessi contrapposti. Essa deve essere, i ivece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita cal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantagg o processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del ccnseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema nom ativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Il requisito dell'interesse deve, in particolarE, configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale, e suss stere oltre che al momento della proposizione del gravame anche in quello della sua der isicne, perché cuesta possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantacgio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazio (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del :L:3/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo si è presa in specif ca consid ?.razione la categoria della "carenza d'interesse sopraggiunta", individLandosi il s io fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al mon ento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già :trovato concrete attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superarnento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, citata, Rv. 251694) 2 Alla luce di detti consolidati e condivisi principi non sussiste, nel caso in esame, l'interesse al ricorso, poiché dalla svolta interrogazione, attraverso il sistema informativo del Ministero della Giustizia, Bacala.-nenti Nunzio è risultato essere stato scarcerato in data 28 giugno 2021 per espiazione della pena inflittagli con la sentenza, in data 11 dicembre 2017, del Giucice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo. Tale emergenza sopravvenuta, che ha fatto venire meno l'attualità dello stato di detenzione del ricorrente nel momento della decisione, e con esso la pendenza del rapporto esecutivo e de la misura alternativa della semilibertà di cui si contesta l'illegittima applicazione in favore del condannato, esclude che possa ritenersi sussistente un interesse a coltivare l'impugnazione da parte dell'impugnate Procuratore generale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in R