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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 40009/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Messina limitatamente alla applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Messina, in parziale riforma di quella del Tribunale cittadino, ha rideterminato la pena inflitta a VILLARI Marco, ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. b) e c. 2-sexies codice strada (in Taormina il 25 dicembre 2016).

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'imputato con proprio difensore, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione in ordine alla ritenuta prova del tasso alcolemico, avuto riguardo alla tempistica dell'accertamento con etilometro per essere stato il test somministrato mezz'ora dopo il controllo Con il secondo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., motivata dai giudici terrioriali alla stregua della imprudenza o negligenza manifestata dall'imputato per essersi egli messo alla guida accettandone il relativo rischio, in un caso.in cui il margine di superamento del limite legale era minimo e l'imputato è un incensurato che svolge regolare attività lavorativa.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Messina limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.

2. La Corte territoriale, con riferimento alla valutazione delle prove (verbale di accertamento mediante alcoltest), ha ritenuto del tutto infondata l'affermazione difensiva secondo cui la curva di assorbimento dell'acool nell'organismo avrebbe una curva ascendente, osservando che essa ha, semmai, un andamento opposto; ha, dunque, escluso il ragionevole dubbio in ordine allo stato di ebbrezza, richiamando a sostegno degli esiti dell'alcoltest anche la prova spirometrica e le univoche risultanze sintomatologiche e ritenuto il fatto non particolarmente tenue alla stregua della circostanza che il comportamento dell'imputato aveva messo a serio rischio la incolumità propria e degli altri utenti della strada, le più gravi conseguenze essendo state scongiurate solo per circostanze fortunose.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La difesa ha omesso un effettivo confronto con la motivazione censurata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; sez. unite, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), con la quale si è confutata la tesi difensiva, invero del tutto indimostrata, di un andamento della curva alcolemica di tipo ascendente.

Al contrario, sul punto, va ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (cfr. sez. 4, n. 40722 del 9/9/2015, Chinello, Rv. 264716; n. 50973 del 5/7/2017, Denicolò, Rv. 271532; n. 42004 del 19/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277689, in cui si è ritenuta immune da censure la motivazione della sentenza che, ai fini del riconoscimento della responsabilità per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, ritenga provato lo stato di ebbrezza sulla base dei soli rilevamenti effettuati tramite alcoltest circa trenta minuti dopo la condotta di guida incriminata, precisando la Corte in motivazione che la presenza di altri elementi indiziari dello stato di ebbrezza si rende necessaria solo in caso di decorso di un intervallo di tempo di alcune ore tra la condotta di guida e l'esecuzione del test).

Nella specie, la Corte d'appello ha pure richiamato le risultanze del test speditivo e i rilevamenti di tipo sintomatologico (sui quali si rinvia alla sentenza di primo grado).

4. Il secondo motivo è infondato.

La Corte d'appello ha ritenuto non ricorrere un fatto particolarmente tenue alla stregua della condotta dell'imputato, la cui descrizione è contenuta nella sentenza appellata (alito alcolico, occhi lucidi, linguaggio sconnesso), ritenuta dai giudici del merito tale da creare un pericolo concreto per la circolazione, scongiurato solo per ragioni casuali.

Trattasi di valutazione di merito, la cui motivazione non può ritenersi solo apparente, né manifestamente illogica o contraddittoria e rispetto alla quale va risolutivamente osservato che con l'atto di appello si era unicamente prospettata l'incensuratezza e l'occasionalità del fatto, ma non anche le ulteriori argomentazioni prospettate in ricorso (cfr. pagg. 6 e 7 dell'atto di gravame di merito), cosicché la congruità della risposta dei giudici d'appello non può che essere apprezzata anche alla stregua della genericità della relativa doglianza difensiva.

5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deciso il 27 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Messina limitatamente alla applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Messina, in parziale riforma di quella del Tribunale cittadino, ha rideterminato la pena inflitta a VILLARI Marco, ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. b) e c. 2-sexies codice strada (in Taormina il 25 dicembre 2016). 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'imputato con proprio difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione in ordine alla ritenuta prova del tasso alcolemico, avuto riguardo alla tempistica dell'accertamento con etilometro per essere stato il test somministrato mezz'ora dopo il controllo Con il secondo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., motivata dai giudici terrioriali alla stregua della imprudenza o negligenza manifestata dall'imputato per essersi egli messo alla guida accettandone il relativo rischio, in un caso.in cui il margine di superamento del limite legale era minimo e l'imputato è un incensurato che svolge regolare attività lavorativa. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Messina limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. La Corte territoriale, con riferimento alla valutazione delle prove (verbale di accertamento mediante alcoltest), ha ritenuto del tutto infondata l'affermazione difensiva secondo cui la curva di assorbimento dell'acool nell'organismo avrebbe una curva ascendente, osservando che essa ha, semmai, un andamento opposto; ha, dunque, escluso il ragionevole dubbio in ordine allo stato di ebbrezza, richiamando a sostegno degli esiti dell'alcoltest anche la prova spirometrica e le univoche risultanze sintomatologiche e ritenuto il fatto non particolarmente tenue alla stregua della circostanza che il comportamento dell'imputato aveva messo a serio rischio la incolumità propria e degli altri utenti della strada, le più gravi conseguenze essendo state scongiurate solo per circostanze fortunose. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. La difesa ha omesso un effettivo confronto con la motivazione censurata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; sez. unite, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), con la quale si è confutata la tesi difensiva, invero del tutto indimostrata, di un andamento della curva alcolemica di tipo ascendente. Al contrario, sul punto, va ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (cfr. sez. 4, n. 40722 del 9/9/2015, Chinello, Rv. 264716; n. 50973 del 5/7/2017, Denicolò, Rv. 271532; n. 42004 del 19/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277689, in cui si è ritenuta immune da censure la motivazione della sentenza che, ai fini del riconoscimento della responsabilità per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, ritenga provato lo stato di ebbrezza sulla base dei soli rilevamenti effettuati tramite alcoltest circa trenta minuti dopo la condotta di guida incriminata, precisando la Corte in motivazione che la presenza di altri elementi indiziari dello stato di ebbrezza si rende necessaria solo in caso di decorso di un intervallo di tempo di alcune ore tra la condotta di guida e l'esecuzione del test). Nella specie, la Corte d'appello ha pure richiamato le risultanze del test speditivo e i rilevamenti di tipo sintomatologico (sui quali si rinvia alla sentenza di primo grado). 4. Il secondo motivo è infondato. La Corte d'appello ha ritenuto non ricorrere un fatto particolarmente tenue alla stregua della condotta dell'imputato, la cui descrizione è contenuta nella sentenza appellata (alito alcolico, occhi lucidi, linguaggio sconnesso), ritenuta dai giudici del merito tale da creare un pericolo concreto per la circolazione, scongiurato solo per ragioni casuali. Trattasi di valutazione di merito, la cui motivazione non può ritenersi solo apparente, né manifestamente illogica o contraddittoria e rispetto alla quale va risolutivamente osservato che con l'atto di appello si era unicamente prospettata l'incensuratezza e l'occasionalità del fatto, ma non anche le ulteriori argomentazioni prospettate in ricorso (cfr. pagg. 6 e 7 dell'atto di gravame di merito), cosicché la congruità della risposta dei giudici d'appello non può che essere apprezzata anche alla stregua della genericità della relativa doglianza difensiva. 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 27 ottobre 202
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