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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 23849/2026

Testo disponibile della fonte

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LA;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore2026pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]3014SCOGNAMIGLIO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 1657/2020 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 24/06/2020 R.G.N. 2907/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26068/2020Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 23849/20261.

La Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del gravame diISVEIMER s.p.a, rigettava le domande originariamenteproposte, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], dalla moglieSara [OSCURATO:PERSONA], insistite, a seguito del decesso di quest’ultima,dai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La domanda, proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., da SaraAlbi Marini era volta alla condanna dell’[OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione (di seguito anche solo: [OSCURATO:PERSONA]) al pagamentodella somma di € 26.908,27, asseritamente dovutale nellaqualità di erede del marito [OSCURATO:PERSONA], ex dipendentedell’[OSCURATO:PERSONA], in ragione della sentenza di questa Corte n. 2741del 5.2.2009 con la quale era stato riconosciuto in favore dellasopraindicata società, datrice di lavoro del de cuius, il diritto allarestituzione della somma di € 7.372.928,37 per ritenuteindebitamente operate sulle quote del Fondo di previdenzaliquidate nel 1999.2.

Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e DeVivo [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi, articolandolo in duemotivi.3. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.4.

La Sezione Lavoro ha proposto la definizione del ricorso aisensi dell’art. 380 bis c.p.c.10. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto exart. 380 bis, II comma, c.p.c. la decisione.4.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è denunziata la nullità della sentenza edel procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt.111 Cost., comma 6, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., nonchédell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cN.upm.ecro. r,e gistro generale 26068/2020Numero sezionale 3014/2026sull’assunto che le modalità di redazione della sentenNzumae rop dei rra ccolta generale 23849/2026relationem non consentano di individuare le effettive ragionDait a pubblicazione 22/07/2026poste a fondamento della decisione.2.

Con il secondo mezzo è lamentata la nullità della sentenzaper violazione e falsa applicazione delle norme in materia diprescrizione e di interruzione della stessa (artt. 2934, 2935,2936, 2943, 2946 c.c.) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3e 4 c.p.c.La censura ruota intorno alla sostenuta erroneità dellapronunzia impugnata nella parte in cui afferma esser compiutala prescrizione decennale del diritto azionato facendoerroneamente decorrere il dies a quo dall’epoca del versamentoindebito delle somme da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2000,anziché dal passaggio in giudicato, con la sentenza Cass. n.2741/2009, dell’accertamento del diritto alla restituzione (cfr.innanzi punto

1. dei “Fatti di causa”).3.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata inmemoria dalla controricorrente, di tardività del ricorso percassazione per il decorso del termine breve di sessanta giornicui all’art. 325 c.p.c.Detta eccezione, sollevata in via pregiudiziale, come già rilevatonella proposta di definizione anticipata, è fondata.4.

Risulta effettivamente dagli atti che, pubblicata la sentenzaimpugnata in data 24.6.2020, la stessa veniva notificatadall’[OSCURATO:PERSONA] alle controparti in data 9 luglio 2020 (cfr. in atti lastessa attestazione di conformità in calce al ricorso percassazione in cui l’avvocato dei ricorrenti per cassazione dà attodi aver ricevuto la notifica nella data innanzi indicata).Alla luce di detti incontroversi dati fattuali rileva il Collegio cheeffettivamente la notifica del ricorso per cassazione venivaNumero registro generale 26068/2020richiesta oltre il termine perentorio di sessanta giorni di cui aNl umero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 23849/2026combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c. (la notifica infatDtait a pubblicazione 22/07/2026veniva chiesta ed effettuata in via telematica l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] – cfr.in atti).Né alla presente controversia si applica la sospensione deitermini processuali nel periodo feriale, ai sensi della l. 7 ottobre1969, n. 742, artt. 1 e 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art.4.1.

I dati processuali non sono controversi: la sentenza diappello è stata depositata il 24 giugno 2020 ed è stata notificatail 9 luglio 2020.

Il ricorso per cassazione risulta notificato l’8ottobre 2020 e, dunque, ben oltre il termine di sessanta giornidi cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.L’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, dispone che lasospensione dei termini processuali nel periodo feriale non siapplichi alle controversie previste dagli artt. 409 e 442 cod.proc. civ. e tale previsione trova applicazione nella fattispecie inesame.Come emerge dalla sentenza d’appello e come ha ancheevidenziato la controricorrente, la controversia odierna traeorigine dal rapporto di lavoro e, in particolare, da un asseritoinadempimento del datore di lavoro rispetto agli obblighiconnessi con la previdenza integrativa, obblighi che nel rapportodi lavoro rinvengono la loro ineludibile genesi.Gli obblighi, di cui si allega l’inadempimento, conseguonopertanto direttamente dal rapporto di lavoro, che si pone qualeantecedente necessario e non occasionale della pretesa, senzache assuma rilievo l’eventuale cessazione del rapportomedesimo (Cass., sez.

VI-L, 22 febbraio 2013, n. 4571).Non possono, quindi, trovare accoglimento le deduzioni svoltedai ricorrenti al fine di dedurre un nesso solo occasionale dellequestioni controverse con il rapporto di lavoro (pagine 15Nu,m 1er6o r,e gistro generale 26068/2020Numero sezionale 3014/202617 e 18 del ricorso).

Numero di raccolta generale 23849/2026Il rito del lavoro, seguìto dai giudici del gravame, corrispondeDa,t a pubblicazione 22/07/2026in ultima analisi, al petitum sostanziale dedotto in causa.4.2.

Dunque, la controversia all’attenzione rientra, in ragionedel petitum sostanziale, nella categoria di quelle di lavoro e diprevidenza, cui la sospensione feriale è inapplicabile, dovendoessere decise rapidamente, nella specie venendo in rilievo larestituzione delle somme indebitamente trattenute dalla partedatoriale sulle quote del Fondo integrativo di previdenza, ovveroin dipendenza del rapporto di lavoro.Del resto nel senso della inapplicabilità della sospensione ferialequesta Corte si è espressa anche con riguardo alle cause traistituti previdenziali e datori di lavoro relativamente agli obblighidei secondi in materia di previdenza obbligatoria (cfr. di recenteCass. n. 18958/2020; Cass. n. 2376 del 1995); per quellerelative ad opposizione a cartella riguardante il pagamento dicontributi previdenziali (Cass. n. 17953 del 2005; Cass. n. 5090del 2009); per quelle in tema di pagamento dei contributiall’Enasarco da subagenti (Cass. n. 9219 del 2016).5.

Conclusivamente, rileva il Collegio, non vi è dubbio che tra lecontroversie previdenziali non soggette alla sospensione feriale- giacché la sollecita definizione è correlata, per un verso, allatutela della parte privata e, per altro verso, alla necessità, in cuiversano gli istituti di procurarsi i mezzi finanziari per adempierealla loro funzione e in tal modo fornire le prestazioni dovute (cosìCorte Cost., sent. n. 61 del 1985) - rientra anche la presenteche peraltro trova senza dubbio, come già osservato nellaproposta di definizione anticipata, il suo antecedente necessarionel rapporto di lavoro.6.

Alla luce di quanto illustrato è evidente anche l’irrilevanNzuam edroe rie gistro generale 26068/2020Numero sezionale 3014/2026precedenti citati dai ricorrenti per cassazione - Cass.

SeNzu.m Uero. dni r.a ccolta generale 23849/20262145/2021 e Cass. n. 34613/2025 - che attengono a giudizi Ddait a pubblicazione 22/07/2026opposizione ad ordinanza ingiunzione, quindi in materia disanzioni amministrative, in cui chi agisce (o che comunqueabbisogna di tutela) non è il lavoratore, ma il datore, cosìfacendo evaporare ogni possibile ragione di urgenza delladefinizione che resterebbe in tal caso non più ancorata alpetitum sostanziale, ma al solo rito.7.

Il ricorso è dunque inammissibile.8.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. esono liquidate come in dispositivo.9.

I ricorrenti sono altresì condannati al pagamento della sommadi € 1.400,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., e alversamento dell’importo di € 1.400,00 in favore della Cassadelle ammende.10.

Si attesta che sussistono i presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoprincipale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), sedovuto.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna i ricorrenti: 1) a rifondere le spese di lite in favore diISVEIMER s.p.a. in liquidazione, liquidate in complessivi €2.800,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi, accessori dilegge e spese generali nella misura del 15%; 2) al pagamentoin favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c., dell’ulteriore somma di € 1.400,00; 3) alpagamento, infine, della somma di € 1.400,00 in favore dellaCassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del N2u0m0er2o r,e gistro generale 26068/2020Numero sezionale 3014/2026la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti Nupmeerro di iral ccolta generale 23849/2026versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titoDloat a pubblicazione 22/07/2026di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.6.2024.LA PRESIDENTEIrene TricomiNumero registro generale 26068/2020Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 23849/2026Data pubblicazione 22/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LA;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore2026pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]3014SCOGNAMIGLIO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 1657/2020 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 24/06/2020 R.G.N. 2907/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26068/2020Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 23849/20261. La Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del gravame diISVEIMER s.p.a, rigettava le domande originariamenteproposte, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], dalla moglieSara [OSCURATO:PERSONA], insistite, a seguito del decesso di quest’ultima,dai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La domanda, proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., da SaraAlbi Marini era volta alla condanna dell’[OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione (di seguito anche solo: [OSCURATO:PERSONA]) al pagamentodella somma di € 26.908,27, asseritamente dovutale nellaqualità di erede del marito [OSCURATO:PERSONA], ex dipendentedell’[OSCURATO:PERSONA], in ragione della sentenza di questa Corte n. 2741del 5.2.2009 con la quale era stato riconosciuto in favore dellasopraindicata società, datrice di lavoro del de cuius, il diritto allarestituzione della somma di € 7.372.928,37 per ritenuteindebitamente operate sulle quote del Fondo di previdenzaliquidate nel 1999.2. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e DeVivo [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi, articolandolo in duemotivi.3. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.4. La Sezione Lavoro ha proposto la definizione del ricorso aisensi dell’art. 380 bis c.p.c.10. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto exart. 380 bis, II comma, c.p.c. la decisione.4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunziata la nullità della sentenza edel procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt.111 Cost., comma 6, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., nonchédell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cN.upm.ecro. r,e gistro generale 26068/2020Numero sezionale 3014/2026sull’assunto che le modalità di redazione della sentenNzumae rop dei rra ccolta generale 23849/2026relationem non consentano di individuare le effettive ragionDait a pubblicazione 22/07/2026poste a fondamento della decisione.2. Con il secondo mezzo è lamentata la nullità della sentenzaper violazione e falsa applicazione delle norme in materia diprescrizione e di interruzione della stessa (artt. 2934, 2935,2936, 2943, 2946 c.c.) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3e 4 c.p.c.La censura ruota intorno alla sostenuta erroneità dellapronunzia impugnata nella parte in cui afferma esser compiutala prescrizione decennale del diritto azionato facendoerroneamente decorrere il dies a quo dall’epoca del versamentoindebito delle somme da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2000,anziché dal passaggio in giudicato, con la sentenza Cass. n.2741/2009, dell’accertamento del diritto alla restituzione (cfr.innanzi punto 1. dei “Fatti di causa”).3. Va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata inmemoria dalla controricorrente, di tardività del ricorso percassazione per il decorso del termine breve di sessanta giornicui all’art. 325 c.p.c.Detta eccezione, sollevata in via pregiudiziale, come già rilevatonella proposta di definizione anticipata, è fondata.4. Risulta effettivamente dagli atti che, pubblicata la sentenzaimpugnata in data 24.6.2020, la stessa veniva notificatadall’[OSCURATO:PERSONA] alle controparti in data 9 luglio 2020 (cfr. in atti lastessa attestazione di conformità in calce al ricorso percassazione in cui l’avvocato dei ricorrenti per cassazione dà attodi aver ricevuto la notifica nella data innanzi indicata).Alla luce di detti incontroversi dati fattuali rileva il Collegio cheeffettivamente la notifica del ricorso per cassazione venivaNumero registro generale 26068/2020richiesta oltre il termine perentorio di sessanta giorni di cui aNl umero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 23849/2026combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c. (la notifica infatDtait a pubblicazione 22/07/2026veniva chiesta ed effettuata in via telematica l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] – cfr.in atti).Né alla presente controversia si applica la sospensione deitermini processuali nel periodo feriale, ai sensi della l. 7 ottobre1969, n. 742, artt. 1 e 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art.4.1. I dati processuali non sono controversi: la sentenza diappello è stata depositata il 24 giugno 2020 ed è stata notificatail 9 luglio 2020. Il ricorso per cassazione risulta notificato l’8ottobre 2020 e, dunque, ben oltre il termine di sessanta giornidi cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.L’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, dispone che lasospensione dei termini processuali nel periodo feriale non siapplichi alle controversie previste dagli artt. 409 e 442 cod.proc. civ. e tale previsione trova applicazione nella fattispecie inesame.Come emerge dalla sentenza d’appello e come ha ancheevidenziato la controricorrente, la controversia odierna traeorigine dal rapporto di lavoro e, in particolare, da un asseritoinadempimento del datore di lavoro rispetto agli obblighiconnessi con la previdenza integrativa, obblighi che nel rapportodi lavoro rinvengono la loro ineludibile genesi.Gli obblighi, di cui si allega l’inadempimento, conseguonopertanto direttamente dal rapporto di lavoro, che si pone qualeantecedente necessario e non occasionale della pretesa, senzache assuma rilievo l’eventuale cessazione del rapportomedesimo (Cass., sez. VI-L, 22 febbraio 2013, n. 4571).Non possono, quindi, trovare accoglimento le deduzioni svoltedai ricorrenti al fine di dedurre un nesso solo occasionale dellequestioni controverse con il rapporto di lavoro (pagine 15Nu,m 1er6o r,e gistro generale 26068/2020Numero sezionale 3014/202617 e 18 del ricorso). Numero di raccolta generale 23849/2026Il rito del lavoro, seguìto dai giudici del gravame, corrispondeDa,t a pubblicazione 22/07/2026in ultima analisi, al petitum sostanziale dedotto in causa.4.2. Dunque, la controversia all’attenzione rientra, in ragionedel petitum sostanziale, nella categoria di quelle di lavoro e diprevidenza, cui la sospensione feriale è inapplicabile, dovendoessere decise rapidamente, nella specie venendo in rilievo larestituzione delle somme indebitamente trattenute dalla partedatoriale sulle quote del Fondo integrativo di previdenza, ovveroin dipendenza del rapporto di lavoro.Del resto nel senso della inapplicabilità della sospensione ferialequesta Corte si è espressa anche con riguardo alle cause traistituti previdenziali e datori di lavoro relativamente agli obblighidei secondi in materia di previdenza obbligatoria (cfr. di recenteCass. n. 18958/2020; Cass. n. 2376 del 1995); per quellerelative ad opposizione a cartella riguardante il pagamento dicontributi previdenziali (Cass. n. 17953 del 2005; Cass. n. 5090del 2009); per quelle in tema di pagamento dei contributiall’Enasarco da subagenti (Cass. n. 9219 del 2016).5. Conclusivamente, rileva il Collegio, non vi è dubbio che tra lecontroversie previdenziali non soggette alla sospensione feriale- giacché la sollecita definizione è correlata, per un verso, allatutela della parte privata e, per altro verso, alla necessità, in cuiversano gli istituti di procurarsi i mezzi finanziari per adempierealla loro funzione e in tal modo fornire le prestazioni dovute (cosìCorte Cost., sent. n. 61 del 1985) - rientra anche la presenteche peraltro trova senza dubbio, come già osservato nellaproposta di definizione anticipata, il suo antecedente necessarionel rapporto di lavoro.6. Alla luce di quanto illustrato è evidente anche l’irrilevanNzuam edroe rie gistro generale 26068/2020Numero sezionale 3014/2026precedenti citati dai ricorrenti per cassazione - Cass. SeNzu.m Uero. dni r.a ccolta generale 23849/20262145/2021 e Cass. n. 34613/2025 - che attengono a giudizi Ddait a pubblicazione 22/07/2026opposizione ad ordinanza ingiunzione, quindi in materia disanzioni amministrative, in cui chi agisce (o che comunqueabbisogna di tutela) non è il lavoratore, ma il datore, cosìfacendo evaporare ogni possibile ragione di urgenza delladefinizione che resterebbe in tal caso non più ancorata alpetitum sostanziale, ma al solo rito.7. Il ricorso è dunque inammissibile.8. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. esono liquidate come in dispositivo.9. I ricorrenti sono altresì condannati al pagamento della sommadi € 1.400,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., e alversamento dell’importo di € 1.400,00 in favore della Cassadelle ammende.10. Si attesta che sussistono i presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoprincipale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), sedovuto.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna i ricorrenti: 1) a rifondere le spese di lite in favore diISVEIMER s.p.a. in liquidazione, liquidate in complessivi €2.800,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi, accessori dilegge e spese generali nella misura del 15%; 2) al pagamentoin favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c., dell’ulteriore somma di € 1.400,00; 3) alpagamento, infine, della somma di € 1.400,00 in favore dellaCassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del N2u0m0er2o r,e gistro generale 26068/2020Numero sezionale 3014/2026la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti Nupmeerro di iral ccolta generale 23849/2026versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titoDloat a pubblicazione 22/07/2026di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.6.2024.LA PRESIDENTEIrene TricomiNumero registro generale 26068/2020Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 23849/2026Data pubblicazione 22/07/2026
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