CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 12782/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Venezia, adito con richiesta di riesame da MAJOR Massimo, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Verona, in data 30/07/2021, in relazione ai delitti di ricettazione e detenzione di arma comune da sparo, illecita detenzione e porto di esplosivi, riciclaggio di targhe (reati contestati nell'ambito di un più ampio procedimento anche per reato associativo, nel quale era stato precedentemente emesso altro titolo cautelare per i numerosi altri reati ascritti). 2. Ricorre per cassazione il MAJOR, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'adeguatezza della misura, contestando il riferimento agli altri reati dovendosi aver riguardo solo a quelli oggetto del titolo cautelare, e deducendo comunque difetto di attualità e concretezza delle esigenze. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando tra l'altro che il Tribunale aveva correttamente tenuto conto dei complessivi contorni della vicenda delittuosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con l'ordinanza oggi impugnata, i gravi reati ascritti al MAYOR e agli altri complici nel presente procedimento (scaturito dall'arresto in flagranza) sono stati illustrati chiarendo per un verso che le armi e gli esplosivi erano stati precedentemente occultati sotto terra, e che il MAJOR era stato colto proprio nell'atto di scavare e smuovere il terreno. Per altro verso, il Tribunale ha precisato che l'auto con cui il ricorrente e gli altri complici erano nottetempo giunti sul terreno in questione, seguiti dai Carabinieri, presentava targhe contraffatte e conteneva (oltre ad ulteriore esplosivo) anche indumenti per il travisamento. Tali più che allarmanti circostanze erano state valorizzate, in sede di applicazione della misura, unitamente a quanto emerso nel procedimento principale (reato associativo e numerosissimi reati satellite). In particolare, l'applicazione della custodia in carcere era stata motivata con l'inserimento dei reati contestati in un più ampio contesto criminale, "connotato da professionalità, azione sistematica organizzata in danno di istituti bancari non scevra da azioni violente in danno dei CC al cui indirizzo venivano esplosi colpi di kalashnikov": contesto che per il Tribunale imponeva l'applicazione della misura più gravosa, a nulla rilevando il fatto che, nel procedimento principale, era stata per breve tempo applicati gli arresti domiciliari (le cui prescrizioni non erano peraltro state puntualmente rispettate dal MAJOR, che nel corso di un controllo era stato trovato in possesso di un cellulare e in compagnia di tre donne non autorizzate a fare ingresso nella sua abitazione). In buona sostanza, si è dinanzi ad un percorso argomentativo non solo immune da criticità denunciabili in questa sede, ma anzi connotato da particolare accuratezza nell'esposizione delle ragioni a sostegno dell'applicazione della custodia in carcere: un percorso certo non vulnerato dalla prospettazione difensiva, palesemente infondata, secondo cui di tale complessivo contesto, emergente da quanto ulteriormente emerso nel procedimento principale, non dovrebbe tenersi conto, in sede di giudizio prognostico relativo alla commissione di ulteriori reati da parte dell'odierno ricorrente. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del MAJOR al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Non derivando dall'odierno provvedimento la rimessione in libertà dell'imputato, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 11 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore