CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38053/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, a scioglimento della riserva assunta il 23 novembre 2021, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di restrizione cautelare inframuraria (dal 9 ottobre 2012 al 27 maggio 2013) cui lo stesso era stato sottoposto con riferimento a reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, nonché di truffa e di illecita concorrenza con minaccia o violenza (artt. 416-bis, 640 e 513-bis cod.pen.): reati in relazione ai quali il Mannina era stato assolto dal Tribunale di Caltanissetta il 18 maggio 2015 per non aver commesso il fatto, decisione confermata il 24 maggio 2019 dalla Corte nissena, con sentenza divenuta irrevocabile. A fondamento della propria decisione, la Corte distrettuale ha evidenziato che, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] - indicato da alcuni collaboratori di giustizia come intraneo a un sodalizio criminoso della zona di Caltanissetta - sia stato prosciolto all'esito del giudizio di cognizione, é risultata comprovata la sua vicinanza a soggetti risultati appartenenti al predetto clan mafioso locale, con un'apparente cointeressenza nella gestione e nell'imposizione ad esercizi dell'area nissena dell'installazione di macchine videogioco e videopoker funzionanti in modo irregolare, in quanto dotati di una doppia scheda che ne consentiva la trasformazione in apparecchi da gioco per i quali sarebbe stato necessario un collegamento con la rete dei Monopoli, che invece rimaneva inattuato. Alcune di queste macchine - si legge nell'ordinanza di rigetto - erano ubicate nel locale [OSCURATO:PERSONA], intestato a tale [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie del [OSCURATO:PERSONA], ma di fatto gestito da quest'ultimo. Alcune conversazioni con soggetti coinvolti nella vicenda (tra cui [OSCURATO:PERSONA], appartenente a un clan mafioso locale), unitamente ai restanti elementi non disattesi dalla sentenza assolutoria, hanno condotto la Corte di merito a ritenere che il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] dovesse ritenersi quanto meno come gravemente colposo, come tale ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, in relazione ai suoi contatti con personaggi di spicco del sodalizio e al contenuto delle conversazioni captate: contatti deponenti quanto meno per la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] dell'ambiente malavitoso attorno al quale gravitavano i predetti personaggi. Tali elementi, come detto, non risultano neppure smentiti dalla sentenza assolutor a, ragione per cui la Corte territoriale ha ravvisato la natura quanto meno gravemente colposa - e perciò ostativa all'invocato indennizzo - della condotta dell'instante.2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, affidando il proprio ricorso a un unico motivo di doglianza. In estrema sintesi, il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto che la Corte di merito ha omesso di considerare che il [OSCURATO:PERSONA] é stato assolto da ogni addebito riferito alla sua compartecipazione alle condotte criminose contestate, atteso che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia facevano tutte riferimento a un arco temporale successivo al dicembre 2015 (ossia ai fatti in contestazione) e risultano quindi neutre rispetto all'accusa. Quanto alle conversazioni cui la Corte nissena conferisce rilievo, esse non fanno altro che confermare che il [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto un ruolo all'interno del locale II Vesuvio e possono essere interpretate come controverse solo sulla base di un illegittimo preconcetto della finalità mafiosa da cui l'ordinanza impugnata viene ritenuta avvinta, trattandosi in un caso di una richiesta di fornitura di una mezza stecca (per la carambola) e di un azzeramento dei punti della macchinetta da gioco; e, dunque, di normali rapporti commerciali con soggetti che si conoscevano da tempo. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. L'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con memoria depositata in atti, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. In primo luogo, si rammenta che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione é del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039); ma quest'ultima evenienza - come si ricava dalla lettura dell'ordinanza impugnata - non si é verificata nel caso di specie, giacché le condotte scrutinate dalla Corte di merito come rilevanti ai fini della valutazione di dolo o colpa grave nel comportamento dei Mannina non sono state in alcun modo escluse, ma solo diversamente valutate, dal giudice della cognizione.Deve poi osservarsi che l'ordinanza impugnata evidenzia che la consistenza indiziaria dell'ordinanza de libertate si fonda su circostanze di fatto non smentite dalla sentenza assolutoria, come quelle relative al contenuto delle conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (entrambe, sia detto per inciso, di epoca ben anteriore al dicembre 2015), in relazione alle quali la Corte d, merito formula la sua valutazione di opacità e di contiguità dell'odierno ricorrente rispetto al sodalizio criminoso non solo in base al già ambiguo contenuto delle conversazioni stesse, ma anche in relazione al fatto che nel locale da lui di fatto gestito erano state rinvenute macchine da gioco alterate: circostanza già di per sé indice di condotta gravemente colposa del [OSCURATO:PERSONA] ed eloquente dell'atteggiamento (quanto meno) di corrività dell'odierno ricorrente rispetto all'organizzazione malavitosa. Ciò rende evidente che la valenza dei gravi indizi alla base della predetta ordinanza non può certo ritenersi vanificata, ai fini del giudizio che ne occupa, dal sopravvenire dell'assoluzione dell'odierno ricorrente. Al contrario deve osservarsi che la Corte nissena, avuto riguardo all'accertata vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] a soggetti gravitanti attorno al sodalizio facente capo agli Allegro (comprovata dalle conversazioni intercettate), fa buon governo dei principi a più riprese ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; in senso conforme vds. Sez. 3, Sentenza n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397). In definitiva il ricorrente non ha tenuto conto del fatto che la natura gravemente colposa del suo comportamento, lungi dal doversi apprezzare in base all'esito assolutorio, deve formare oggetto di valutazione, nell'ambito del procedimento de quo, sulla base degli elementi a disposizione del giudice della cautela: é costante sul punto l'indirizzo giurisprudenziale (espresso anche in sede apicale: vds. Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263) secondo il quale, in tema di riparazione per ingiusta del:enzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (cfr. inoltre, ex multis, Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). 2. Va perciò rigettato il ricorso e il ricorrente va condannato alle spese processuali. Non si procede alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, non costituitosi nel giudizio riparatorio avanti la Corte territoriale (Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227729), avuto anche riguardo all'assoluta genericità della memoria, del tutto priva di riferimenti specifici alla vicenda processuale e di un concreto contributo alla dialettica processuale. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce