CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24450/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 5991/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., devono essere dichiarati inammissibili; Considerato, invero, che, il primo motivo, con cui si censura l'omessa motivazione della sentenza impugnata, risulta del tutto privo di specificità; Ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura l'affermazione di responsabilità del ricorrente è - oltre che generico - riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso, con motivazione esaustiva e non illogica, dal giudice di merito (cfr. sentenza impugnata, pag. 7); Considerato, infine, che il terzo motivo, afferente all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello, con motivazione immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha ritenuto ostativi alla concessione di tale beneficio le gravi modalità del fatto nonché i plurimi precedenti penali a carico del ricorrente; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso