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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18637/2026

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roComune di Ragusa, in persona del Sindaco pro-tempore. rappresentato edifeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 7135/2022Numero sezionale 4212/2026Numero di raccolta generale 18637/2026Data pubblicazione 08/06/2026avverso la sentenza n. 1317/2022 della Commissione Tributaria RegionaleSicilia - Sezione staccata di Catania del 07.09.2021, depositata il14.02.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.05.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Comune di Ragusa notificava a mezzo PEC allaTrinacria [OSCURATO:SOCIETA]. avviso di accertamento relativo alla TARSU per leannualità 2010-2011-2012 n.

L1345T/2016, con il quale procedeva allarettifica della sua posizione, chiedendo il versamento della somma di €43.627,27, comprensiva di sanzioni ed interessi.2.

In data 29.12.2016, la società presentava, ai sensi e per gli effettidell'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 e dell'art. 6 del Regolamento delComune di Ragusa, richiesta di accertamento con adesione, chiedendoall'ufficio comunale di formulare, entro il termine di giorni 15, invito acomparire per la eventuale definizione in contraddittorio dell'atto diaccertamento.3.

Il tentativo non andava a buon fine, in quanto non veniva raggiuntoun accordo.4.

La contribuente proponeva, pertanto, ricorso avverso il citato avvisodi accertamento in data 18.04.2017 davanti alla Commissione TributariaProvinciale di Ragusa, chiedendo l'annullamento dell'atto per le seguentimotivi:- Nullità dell'avviso di accertamento TARSU inviato a mezzo di postaelettronica certificata.- Nullità dell'atto di accertamento per vizio di motivazione.Numero registro generale 7135/2022Numero sezionale 4212/2026Numero di raccolta generale 18637/2026Data pubblicazione 08/06/2026- Prescrizione della pretesa impositiva e decadenza dell'Ente dallapretesa accertativa.5.

Con sentenza del 18.06.2018, la Commissione Tributaria di Ragusaaccoglieva il ricorso proposto dalla Trinacria, annullando l'avviso diaccertamento con la seguente motivazione: «Con riferimento all'anno 2010,dall'esame dell'avviso impugnato, si evince che l'occupazione dei localiviene accertata per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 (circostanza difatto non contestata dal ricorrente).

Applicando al caso in questione iprincipi giurisprudenziali sopra richiamati ne consegue che la dichiarazionedoveva essere presentata entro il 20.01.2010.

Computando il termine didecadenza quinquennale, previsto dal menzionato comma 161, dall'anno2010, l'avviso di accertamento relativo allo stesso anno doveva esserenotificato entro il 31.12.2015.

In relazione a tale anno, considerato chel'atto impugnato è stato notificato il 24.11.2016, l'eccezione di intervenutadecadenza si rileva fondata».6.

La C.T.P. rilevava, altresì, un difetto di motivazione in relazione aglianni 2011 e 2012, ritenendo che né dall’atto né dalla riproduzionecartografica allegata fosse possibile comprendere le modalità dideterminazione, dal punto di vista quantitativo, dell’area da tassare.7.

Avverso tale decisione, il Comune di Ragusa appellava la succitatasentenza innanzi la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – Sezionestaccata di Catania contestando sia la decadenza dal potere accertativo, siail difetto di motivazione, aggiungendo, tuttavia, in merito a tale ultimopunto, che la tariffa per ciascun anno era stata erroneamente applicata(dovendosi determinare in misura inferiore all’importo al mq indicatonell’avviso: € 2,73 al mq per l’anno 2010 ed ad € 3,00 al mq. per gli anni2011 e 2012.

L’ente, pertanto, chiedeva la modifica in parte della sentenza,Numero registro generale 7135/2022Numero sezionale 4212/2026Numero di raccolta generale 18637/2026Data pubblicazione 08/06/2026con rideterminazione del tributo dovuto in relazione agli anni 2010, 2011 e2012 nella misura ridotta di € 10.417,77.8.

Con la sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] perla Sicilia Sezione staccata di Catania, in riforma della sentenza impugnata,accoglieva l'appello proposto dal Comune di Ragusa, con la seguentemotivazione: «il giudice di primo grado ha ritenuto certo il fatto chel'occupazione era in essere alla data del 19 gennaio 2010, ma tale ipotesinon emerge dall'avviso di accertamento per cui in assenza di prova certa daparte del ricorrente che ha eccepito la decadenza, l'occupazione deveintendersi iniziata in corso dall'anno 2010 per cui il termine per la decadenzaandava a scadere il 20 gennaio 2011 per cui l'avviso di accertamentodoveva essere notificato entro il 31.12.2016.

La notifica è avvenuta il24.11.2016 per cui la sentenza sul punto va riformata.

Va riformata lasentenza anche relativamente al declarato difetto di motivazione in quantodagli avvisi di accertamento emergono l'estensione della superficie coperta,quella accertata a fronte di una superficie non dichiarata; sono stateindividuate le categorie catastali applicabili nonché l'aliquota applicata».9.

Avverso tale pronuncia la Trinachia proponeva ricorso percassazione, affidando le proprie doglianze a tre motivi.10.

Il Comune di Ragusa si costituiva con controricorso.11.

Entrambe le parti depositavano memorie a sostegno delle rispettiveconclusioni.12.

È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Deve, in primo luogo, darsi atto dell’eccezione di inammissibilità delricorso ex art. 360-bis c.p.c. avanzata dal Comune di Ragusa, che lambisceNumero registro generale 7135/2022Numero sezionale 4212/2026Numero di raccolta generale 18637/2026Data pubblicazione 08/06/2026la questione avanzata con il primo motivo di ricorso (che l’ente ritieneessere stata decisa in appello in maniera chiaramente conforme allagiurisprudenza di questa Corte) con riferimento al computo del termine didecadenza ex art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006.2.

Con il primo motivo di ricorso, la Trinacria deduce la violazione e/oerrata applicazione degli artt. 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c.; 70 del d.lgs. n.507 del 1993, art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 1, 3 e 5 c.p.c., in merito alla decadenza delpotere accertativo del Comune di Ragusa per l’anno di imposizione 2010 edal rigetto totale del ricorso introduttivo del giudizio.In particolare, quanto alla decadenza, ritiene che il terminequinquennale spirasse il 31.12.2016, considerando come dies a quo il20.01.2011 (data entro la quale doveva essere presentata la dichiarazioneTARSU da parte del contribuente, considerata la detenzione riferibileall’anno 2010) e non 2010, come ritenuto dai giudici di merito.Questi, invece, a suo parere, erano «pervenuti alla unanime conclusioneche nel periodo di vigenza della TARSU le occupazioni o le detenzioni deilocali tassabili iniziate tra il primo e il 19 gennaio andavano dichiarate entroil 20 gennaio dell'anno corrente, mentre le occupazioni successive al 20gennaio, entro il 20 gennaio dell'anno successivo».

Osserva in propositol’ente: «Conseguentemente il Giudice di primo grado ha sancito l'avvenutadecadenza del potere accertativo per l'annualità 2010, avendo riscontrato everificato, dai dati contenuti nell'atto di accertamento, in modo inconfutabileche la detenzione dei locali tassabili fosse in essere ancor prima del primogennaio 2010.

Invece il Giudice di secondo grado non ne ha ravvisato ladecadenza, in quanto non ha riscontrato emergere, dall'atto diaccertamento, che la detenzione fosse avvenuta nel periodo compreso trail primo ed il 19 gennaio 2010, ma nel corso del 2010».

Evidenzia, inNumero registro generale 7135/2022Numero sezionale 4212/2026Numero di raccolta generale 18637/2026Data pubblicazione 08/06/2026proposito, di non avere «mai sostenuto che la detenzione dei locali fosseavvenuta in data successiva al 20 gennaio 2010», emergendo, piuttosto,dal tenore dei documenti prodotti nelle fasi precedenti ed, in particolare,dalla «nota amministrativa del Comune prot. 0050356 del 21.04.2017», chel’impresa aveva sede presso i locali cui si riferiva il tributo dall’anno 2004.Lamenta, inoltre, vizio di ultrapetizione, in quanto «non costituiva temad’indagine – devoluto in appello – la questione se l’occupazione fosseiniziata o no dal primo gennaio o dopo il 20 gennaio».3.

Il motivo è fondato (dovendosi, pertanto, conseguentementedisattendere l’eccezione di inammissibilità avanzata dal Comune di Ragusa).3.1.

Com’è noto, l’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (c.d.

“legge finanziaria 2007”), prevede che: «Gli enti locali,relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delledichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti,nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessiversamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta conraccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gliavvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a penadi decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello incui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essereeffettuati».3.2.

Con tale disposizione, il legislatore ha sostituito i termini stabilitidagli artt. 71 e 72 del d.lgs. n. 507 del 1993, , e, più in generale, haprovveduto ad unificare per i tributi comunali e provinciali la disciplinarelativa all’attività di accertamento, dettando disposizioni comuni sullanotifica degli atti di accertamento e di riscossione, sulla nomina dei messinotificatori e l’esercizio delle relative funzioni, sui requisiti essenziali degliNumero registro generale 7135/2022Numero sezionale 4212/2026Numero di raccolta generale 18637/2026Data pubblicazione 08/06/2026a pena di decadenza, per la notifica degli atti di accertamento e del primonotifica di atto di accertamento, sia l’attività di rettifica delle dichiarazioniincomplete o infedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamenti, sial’attività svolta d’ufficio, in caso di omesse dichiarazioni o omessiversamenti.

Tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati alcontribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, «entro il31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o ilversamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati».3.3.

Tale normativa, tuttavia, non può applicarsi alla TARSU, nei casi incui il Comune non abbia provveduto ad alcun accertamento del tributo chenon costituisce atto prodromico ai fini dell’emissione della cartellaesattoriale.

Infatti, l’art. 71 del d.lgs. n. 507 del 1993 prevede l’emissionedell’avviso di accertamento relativo alla TARSU soltanto nel caso in cui ilcontribuente non abbia presentato la denuncia prescritta dall’art. 70 deld.lgs. n. 507 cit., oppure nel caso in cui l’ufficio ritenga che la denunciapresentata sia infedele od incompleta, mentre, qualora la denuncia sia statapresentata, l’ente impositore, ove ritenga di non contestarla, procedealcun avviso di accertamento, guidando il tributo in base agli elementidichiarati dallo stesso contribuente o a seguito di denuncia di variazione.Inoltre, l’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 cit. consente al Comune – e,per esso, al gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti – di procederedirettamente alla liquidazione della TARSU, senza necessità di adottare enotificare un avviso di accertamento, soltanto nei casi in cui la liquidazioneavvenga sulla base di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcunamodificazione o variazione, in forza, pertanto, di un’operazione puramenteautomatica.

La liquidazione diretta, proprio per il suo carattere diNumero registro generale 7135/2022Numero sezionale 4212/2026Numero di raccolta generale 18637/2026Data pubblicazione 08/06/2026eccezionalità, richiede quindi, da un lato, l’identità dei dati utilizzati conquelli dell’anno precedente, dall’altro la stabilità o definitività degli stessi,nel senso che non devono essere né incerti né contestati.

L’incertezza deldato utilizzato a seguito della contestazione dell’utente comporta,viceversa, la necessità dell’adozione dell’avviso di accertamento, dovendol’amministrazione esplicitare, ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 507 cit., , leragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dai dati ed elementi indicati nelladichiarazione (Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2015, n. 22248; Cass., Sez. 5^,28 settembre 2016, n. 19120; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2018, n. 3189;Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2018, n. 4967; Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020, n.17339; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n. 29394; Cass., Sez. 6^-5, 26novembre 2021, n. 37006; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 535; Cass.,Sez.

Trib., 10 luglio 2023, n. 19524; Cass., Sez. Trib., 24 ottobre 2024, n.27635).

Per cui, nessuna irregolarità può riscontrarsi nell’emanazione dellacartella [come dell’ingiunzione] di pagamento in relazione alla dedottacarenza di un precedente avviso di accertamento che non era indispensabile(Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2018, n. 3184; Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020,n. 17339; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2022, n. 20615; Cass., Sez. Trib., 17gennaio 2023, n. 1213; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n. 9655).3.4.

La disposizione che, in tema di TARSU, disciplina l’obbligo didenuncia, secondo la quale la denuncia dei locali ed aree tassabili vapresentata al Comune «entro il 20 gennaio successivo all’iniziodell’occupazione o detenzione» (art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 507 cit.),impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia incorso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva;nel primo caso il termine di decadenza decorre dall’anno corrente, nelsecondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo (Cass., Sez. 5^, 21Numero registro generale 7135/2022Numero sezionale 4212/2026Numero di raccolta generale 18637/2026Data pubblicazione 08/06/2026giugno 2016, n. 12795; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22224; Cass.,Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3058; Cass., Sez. 6^-5, 29 aprile 2020, n.8275; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28255; Cass., Sez. 5^, 23giugno 2021, n. 17874; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18070; Cass.,Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19531; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2023, n.22694; Cass., Sez. Trib., 22 marzo 2024, n. 7824; Cass., Sez. Trib., 12novembre 2024, nn. 29124 e 29204; Cass., Sez. Trib., 15 marzo 2025, nn.6927 e 6929).

La Corte ha posto in rilievo, al riguardo, il chiaro dettatonormativo che fa riferimento al «20 gennaio successivo all’iniziodell’occupazione o detenzione», e non anche al 20 gennaio «dell’anno»successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, - ed ha rimarcato cheladdove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo«all’anno successivo» l’avrebbe espressamente previsto, così come èavvenuto, ad esempio, con l’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992,che, in tema di ICI, dispone che «i soggetti passivi devono dichiarare gliimmobili posseduti nel territorio dello Stato, … entro il termine dipresentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ilpossesso ha avuto inizio» cioè l’anno successivo a quello oggetto diimposizione (Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22224).3.5.

Perciò, si deve disattendere l’orientamento ormai minoritario diquesta Corte (in tal senso: Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27578;Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2018, n. 17219; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020,n. 22900), secondo il quale l'espressione «entro il 20 gennaio successivoall'inizio dell'occupazione o detenzione» riguarda, sempre e comunque,l'anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare, con il corollario che,a prescindere dal momento in cui, nell'anno di riferimento, ha iniziol'occupazione (o detenzione), la denuncia deve essere presentata entro il20 gennaio dell'anno successivo, iniziando a decorrere da tale data, perNumero registro generale 7135/2022Numero sezionale 4212/2026Numero di raccolta generale 18637/2026Data pubblicazione 08/06/2026l'ente impositore, il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161,della legge 27 dicembre 2006, n. 296.Pertanto, in tema di TARSU, il tenore letterale della disposizione sull'obbligodi denuncia contenuta nell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, ,secondo cui la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comuneentro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione,impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia incorso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva:nel primo caso, il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, dellan. 296 del 2006, decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20gennaio dell'anno successivo.3.6.

Nel caso di specie, secondo il giudice di secondo grado incombevasulla contribuente l’onere di dimostrare che la detenzione fosse iniziataprima dell’anno 2010, in quanto aveva inteso invocare la decadenza delpotere impositivo del Comune.3.7.

Ed infatti, ove la detenzione fosse già in corso prima al 19.01.2010,il dies a quo deve essere individuato nel 20.01.2010; ove la detenzionefosse iniziata dopo il 20.01.2010, il dies a quo della decadenza deve essereindividuato nel 20.01.2011.3.8.

Deve rilevarsi che, in tema di distribuzione dell’onere della provatra [OSCURATO:PERSONA] e contribuente, ove quest’ultimo contesti ilrispetto dei termini di decadenza per l’esercizio del potere impositivo, deveessere la prima a dimostrare di avere agito in presenza dei relativipresupposti, in quanto l’oggetto della prova afferisce ai fatti costitutividell’obbligazione tributaria (v.

Cass. n. 7093/2003).3.9.

La sentenza di appello, dunque, ha fondato le proprie considerazionisull’individuazione del dies a quo dei termini di decadenza sull’erroneaNumero registro generale 7135/2022Numero sezionale 4212/2026Numero di raccolta generale 18637/2026Data pubblicazione 08/06/2026applicazione delle norme in tema di distribuzione dell’onere della prova tracontribuente e [OSCURATO:PERSONA].4.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente eccepisce la violazionee falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 1, comma162, della l. n. 296 del 2006 in merito alla nullità dell’atto di accertamentoper carenza di motivazione relativamente alle annualità 2010/2011/2012.Secondo il contribuente, infatti, l’avviso era carente di una serie dipresupposti tali da lasciar consentire la comprensione dei meccanismi diquantificazione e applicazione del tributo richiesto.5.

Il motivo è infondato.5.1.

Il giudice di appello, nel sindacare la conformità della motivazioneal modello normativo, si è attenuto al principio, elaborato in più occasionidella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale è sufficiente che l’attoimpositivo contenga l'enunciazione dei criteri astratti, richiamati perrelationem, che permettano al contribuente, al di là della correttezza (sullaquale si seguito si dirà) di comprendere le modalità di individuazione deipresupposti dell’imposizione e di quantificazione del tributo e dei relativiaccessori.6.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione degliartt. 35, comma 3, del d.lgs. 546 del 1992, 112 prima parte e 277 comma1 del c.p.c. per parziale pronuncia alle domande poste dalle parti in causaper l'esatta determinazione del tributo, evidenziando come il giudice diappello non si sia pronunciato sulla rideterminazione delle aliquote oggettodella rettifica in melius effettuata dal Comune nel corso del giudizio,limitandosi ad accogliere l’appello senza operare la riduzione proposta dallostesso ente.7.

Il motivo è fondato.Numero registro generale 7135/2022Numero sezionale 4212/2026Numero di raccolta generale 18637/2026Data pubblicazione 08/06/20267.1.

Tra gli atti allegati al ricorso, è contenuto l’atto di appello proposto dalComune di Ragusa (allegato 5 al ricorso in cassazione).Orbene, a differenza di quanto esposto nella memoria del Comunepresentata nel giudizio di legittimità – nella quale si asserisce che laproposta di rideterminazione delle aliquote da applicare al caso di specieera oggetto di una richiesta subordinata – emerge chiaramente econclusioni dell’atto di impugnazione che l’ente locale ha ritenuto certol’errore di individuazione di parte delle aliquote e ha chiesto, oltreall’annullamento della sentenza della C.T.P., la rideterminazione del dovutoda parte del contribuente a titolo di TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012nella misura di euro 10.417,77, riducendo così l’importo dell’originarioavviso di accertamento.Il giudice di secondo grado, omettendo di valutare tale “ammissione” erichiesta favorevole al contribuente, non ha provveduto in conformità allarettifica operata dal Comune a favore del contribuente.8.

In conclusione, il ricorso deve accolto limitatamente al primo e alterzo motivo, con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Cortedi Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia – Sezione Staccata di Catania,affinché, in diversa composizione, provveda ad un nuovo e motivato esamee proceda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo,cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte diGiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione Staccata diCatania, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoNumero registro generale 7135/2022Numero sezionale 4212/2026Numero di raccolta generale 18637/2026Data pubblicazione 08/06/2026esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.05.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roComune di Ragusa, in persona del Sindaco pro-tempore. rappresentato edifeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 7135/2022Numero sezionale 4212/2026Numero di raccolta generale 18637/2026Data pubblicazione 08/06/2026avverso la sentenza n. 1317/2022 della Commissione Tributaria RegionaleSicilia - Sezione staccata di Catania del 07.09.2021, depositata il14.02.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.05.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Comune di Ragusa notificava a mezzo PEC allaTrinacria [OSCURATO:SOCIETA]. avviso di accertamento relativo alla TARSU per leannualità 2010-2011-2012 n. L1345T/2016, con il quale procedeva allarettifica della sua posizione, chiedendo il versamento della somma di €43.627,27, comprensiva di sanzioni ed interessi.2. In data 29.12.2016, la società presentava, ai sensi e per gli effettidell'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 e dell'art. 6 del Regolamento delComune di Ragusa, richiesta di accertamento con adesione, chiedendoall'ufficio comunale di formulare, entro il termine di giorni 15, invito acomparire per la eventuale definizione in contraddittorio dell'atto diaccertamento.3. Il tentativo non andava a buon fine, in quanto non veniva raggiuntoun accordo.4. La contribuente proponeva, pertanto, ricorso avverso il citato avvisodi accertamento in data 18.04.2017 davanti alla Commissione TributariaProvinciale di Ragusa, chiedendo l'annullamento dell'atto per le seguentimotivi:- Nullità dell'avviso di accertamento TARSU inviato a mezzo di postaelettronica certificata.- Nullità dell'atto di accertamento per vizio di motivazione.Numero registro generale 7135/2022Numero sezionale 4212/2026Numero di raccolta generale 18637/2026Data pubblicazione 08/06/2026- Prescrizione della pretesa impositiva e decadenza dell'Ente dallapretesa accertativa.5. Con sentenza del 18.06.2018, la Commissione Tributaria di Ragusaaccoglieva il ricorso proposto dalla Trinacria, annullando l'avviso diaccertamento con la seguente motivazione: «Con riferimento all'anno 2010,dall'esame dell'avviso impugnato, si evince che l'occupazione dei localiviene accertata per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 (circostanza difatto non contestata dal ricorrente). Applicando al caso in questione iprincipi giurisprudenziali sopra richiamati ne consegue che la dichiarazionedoveva essere presentata entro il 20.01.2010. Computando il termine didecadenza quinquennale, previsto dal menzionato comma 161, dall'anno2010, l'avviso di accertamento relativo allo stesso anno doveva esserenotificato entro il 31.12.2015. In relazione a tale anno, considerato chel'atto impugnato è stato notificato il 24.11.2016, l'eccezione di intervenutadecadenza si rileva fondata».6. La C.T.P. rilevava, altresì, un difetto di motivazione in relazione aglianni 2011 e 2012, ritenendo che né dall’atto né dalla riproduzionecartografica allegata fosse possibile comprendere le modalità dideterminazione, dal punto di vista quantitativo, dell’area da tassare.7. Avverso tale decisione, il Comune di Ragusa appellava la succitatasentenza innanzi la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – Sezionestaccata di Catania contestando sia la decadenza dal potere accertativo, siail difetto di motivazione, aggiungendo, tuttavia, in merito a tale ultimopunto, che la tariffa per ciascun anno era stata erroneamente applicata(dovendosi determinare in misura inferiore all’importo al mq indicatonell’avviso: € 2,73 al mq per l’anno 2010 ed ad € 3,00 al mq. per gli anni2011 e 2012. L’ente, pertanto, chiedeva la modifica in parte della sentenza,Numero registro generale 7135/2022Numero sezionale 4212/2026Numero di raccolta generale 18637/2026Data pubblicazione 08/06/2026con rideterminazione del tributo dovuto in relazione agli anni 2010, 2011 e2012 nella misura ridotta di € 10.417,77.8. Con la sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] perla Sicilia Sezione staccata di Catania, in riforma della sentenza impugnata,accoglieva l'appello proposto dal Comune di Ragusa, con la seguentemotivazione: «il giudice di primo grado ha ritenuto certo il fatto chel'occupazione era in essere alla data del 19 gennaio 2010, ma tale ipotesinon emerge dall'avviso di accertamento per cui in assenza di prova certa daparte del ricorrente che ha eccepito la decadenza, l'occupazione deveintendersi iniziata in corso dall'anno 2010 per cui il termine per la decadenzaandava a scadere il 20 gennaio 2011 per cui l'avviso di accertamentodoveva essere notificato entro il 31.12.2016. La notifica è avvenuta il24.11.2016 per cui la sentenza sul punto va riformata. Va riformata lasentenza anche relativamente al declarato difetto di motivazione in quantodagli avvisi di accertamento emergono l'estensione della superficie coperta,quella accertata a fronte di una superficie non dichiarata; sono stateindividuate le categorie catastali applicabili nonché l'aliquota applicata».9. Avverso tale pronuncia la Trinachia proponeva ricorso percassazione, affidando le proprie doglianze a tre motivi.10. Il Comune di Ragusa si costituiva con controricorso.11. Entrambe le parti depositavano memorie a sostegno delle rispettiveconclusioni.12. È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve, in primo luogo, darsi atto dell’eccezione di inammissibilità delricorso ex art. 360-bis c.p.c. avanzata dal Comune di Ragusa, che lambisceNumero registro generale 7135/2022Numero sezionale 4212/2026Numero di raccolta generale 18637/2026Data pubblicazione 08/06/2026la questione avanzata con il primo motivo di ricorso (che l’ente ritieneessere stata decisa in appello in maniera chiaramente conforme allagiurisprudenza di questa Corte) con riferimento al computo del termine didecadenza ex art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006.2. Con il primo motivo di ricorso, la Trinacria deduce la violazione e/oerrata applicazione degli artt. 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c.; 70 del d.lgs. n.507 del 1993, art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 1, 3 e 5 c.p.c., in merito alla decadenza delpotere accertativo del Comune di Ragusa per l’anno di imposizione 2010 edal rigetto totale del ricorso introduttivo del giudizio.In particolare, quanto alla decadenza, ritiene che il terminequinquennale spirasse il 31.12.2016, considerando come dies a quo il20.01.2011 (data entro la quale doveva essere presentata la dichiarazioneTARSU da parte del contribuente, considerata la detenzione riferibileall’anno 2010) e non 2010, come ritenuto dai giudici di merito.Questi, invece, a suo parere, erano «pervenuti alla unanime conclusioneche nel periodo di vigenza della TARSU le occupazioni o le detenzioni deilocali tassabili iniziate tra il primo e il 19 gennaio andavano dichiarate entroil 20 gennaio dell'anno corrente, mentre le occupazioni successive al 20gennaio, entro il 20 gennaio dell'anno successivo». Osserva in propositol’ente: «Conseguentemente il Giudice di primo grado ha sancito l'avvenutadecadenza del potere accertativo per l'annualità 2010, avendo riscontrato everificato, dai dati contenuti nell'atto di accertamento, in modo inconfutabileche la detenzione dei locali tassabili fosse in essere ancor prima del primogennaio 2010. Invece il Giudice di secondo grado non ne ha ravvisato ladecadenza, in quanto non ha riscontrato emergere, dall'atto diaccertamento, che la detenzione fosse avvenuta nel periodo compreso trail primo ed il 19 gennaio 2010, ma nel corso del 2010». Evidenzia, inNumero registro generale 7135/2022Numero sezionale 4212/2026Numero di raccolta generale 18637/2026Data pubblicazione 08/06/2026proposito, di non avere «mai sostenuto che la detenzione dei locali fosseavvenuta in data successiva al 20 gennaio 2010», emergendo, piuttosto,dal tenore dei documenti prodotti nelle fasi precedenti ed, in particolare,dalla «nota amministrativa del Comune prot. 0050356 del 21.04.2017», chel’impresa aveva sede presso i locali cui si riferiva il tributo dall’anno 2004.Lamenta, inoltre, vizio di ultrapetizione, in quanto «non costituiva temad’indagine – devoluto in appello – la questione se l’occupazione fosseiniziata o no dal primo gennaio o dopo il 20 gennaio».3. Il motivo è fondato (dovendosi, pertanto, conseguentementedisattendere l’eccezione di inammissibilità avanzata dal Comune di Ragusa).3.1. Com’è noto, l’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (c.d. “legge finanziaria 2007”), prevede che: «Gli enti locali,relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delledichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti,nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessiversamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta conraccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gliavvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a penadi decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello incui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essereeffettuati».3.2. Con tale disposizione, il legislatore ha sostituito i termini stabilitidagli artt. 71 e 72 del d.lgs. n. 507 del 1993, , e, più in generale, haprovveduto ad unificare per i tributi comunali e provinciali la disciplinarelativa all’attività di accertamento, dettando disposizioni comuni sullanotifica degli atti di accertamento e di riscossione, sulla nomina dei messinotificatori e l’esercizio delle relative funzioni, sui requisiti essenziali degliNumero registro generale 7135/2022Numero sezionale 4212/2026Numero di raccolta generale 18637/2026Data pubblicazione 08/06/2026a pena di decadenza, per la notifica degli atti di accertamento e del primonotifica di atto di accertamento, sia l’attività di rettifica delle dichiarazioniincomplete o infedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamenti, sial’attività svolta d’ufficio, in caso di omesse dichiarazioni o omessiversamenti. Tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati alcontribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, «entro il31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o ilversamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati».3.3. Tale normativa, tuttavia, non può applicarsi alla TARSU, nei casi incui il Comune non abbia provveduto ad alcun accertamento del tributo chenon costituisce atto prodromico ai fini dell’emissione della cartellaesattoriale. Infatti, l’art. 71 del d.lgs. n. 507 del 1993 prevede l’emissionedell’avviso di accertamento relativo alla TARSU soltanto nel caso in cui ilcontribuente non abbia presentato la denuncia prescritta dall’art. 70 deld.lgs. n. 507 cit., oppure nel caso in cui l’ufficio ritenga che la denunciapresentata sia infedele od incompleta, mentre, qualora la denuncia sia statapresentata, l’ente impositore, ove ritenga di non contestarla, procedealcun avviso di accertamento, guidando il tributo in base agli elementidichiarati dallo stesso contribuente o a seguito di denuncia di variazione.Inoltre, l’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 cit. consente al Comune – e,per esso, al gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti – di procederedirettamente alla liquidazione della TARSU, senza necessità di adottare enotificare un avviso di accertamento, soltanto nei casi in cui la liquidazioneavvenga sulla base di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcunamodificazione o variazione, in forza, pertanto, di un’operazione puramenteautomatica. La liquidazione diretta, proprio per il suo carattere diNumero registro generale 7135/2022Numero sezionale 4212/2026Numero di raccolta generale 18637/2026Data pubblicazione 08/06/2026eccezionalità, richiede quindi, da un lato, l’identità dei dati utilizzati conquelli dell’anno precedente, dall’altro la stabilità o definitività degli stessi,nel senso che non devono essere né incerti né contestati. L’incertezza deldato utilizzato a seguito della contestazione dell’utente comporta,viceversa, la necessità dell’adozione dell’avviso di accertamento, dovendol’amministrazione esplicitare, ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 507 cit., , leragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dai dati ed elementi indicati nelladichiarazione (Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2015, n. 22248; Cass., Sez. 5^,28 settembre 2016, n. 19120; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2018, n. 3189;Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2018, n. 4967; Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020, n.17339; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n. 29394; Cass., Sez. 6^-5, 26novembre 2021, n. 37006; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 535; Cass.,Sez. Trib., 10 luglio 2023, n. 19524; Cass., Sez. Trib., 24 ottobre 2024, n.27635). Per cui, nessuna irregolarità può riscontrarsi nell’emanazione dellacartella [come dell’ingiunzione] di pagamento in relazione alla dedottacarenza di un precedente avviso di accertamento che non era indispensabile(Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2018, n. 3184; Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020,n. 17339; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2022, n. 20615; Cass., Sez. Trib., 17gennaio 2023, n. 1213; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n. 9655).3.4. La disposizione che, in tema di TARSU, disciplina l’obbligo didenuncia, secondo la quale la denuncia dei locali ed aree tassabili vapresentata al Comune «entro il 20 gennaio successivo all’iniziodell’occupazione o detenzione» (art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 507 cit.),impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia incorso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva;nel primo caso il termine di decadenza decorre dall’anno corrente, nelsecondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo (Cass., Sez. 5^, 21Numero registro generale 7135/2022Numero sezionale 4212/2026Numero di raccolta generale 18637/2026Data pubblicazione 08/06/2026giugno 2016, n. 12795; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22224; Cass.,Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3058; Cass., Sez. 6^-5, 29 aprile 2020, n.8275; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28255; Cass., Sez. 5^, 23giugno 2021, n. 17874; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18070; Cass.,Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19531; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2023, n.22694; Cass., Sez. Trib., 22 marzo 2024, n. 7824; Cass., Sez. Trib., 12novembre 2024, nn. 29124 e 29204; Cass., Sez. Trib., 15 marzo 2025, nn.6927 e 6929). La Corte ha posto in rilievo, al riguardo, il chiaro dettatonormativo che fa riferimento al «20 gennaio successivo all’iniziodell’occupazione o detenzione», e non anche al 20 gennaio «dell’anno»successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, - ed ha rimarcato cheladdove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo«all’anno successivo» l’avrebbe espressamente previsto, così come èavvenuto, ad esempio, con l’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992,che, in tema di ICI, dispone che «i soggetti passivi devono dichiarare gliimmobili posseduti nel territorio dello Stato, … entro il termine dipresentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ilpossesso ha avuto inizio» cioè l’anno successivo a quello oggetto diimposizione (Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22224).3.5. Perciò, si deve disattendere l’orientamento ormai minoritario diquesta Corte (in tal senso: Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27578;Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2018, n. 17219; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020,n. 22900), secondo il quale l'espressione «entro il 20 gennaio successivoall'inizio dell'occupazione o detenzione» riguarda, sempre e comunque,l'anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare, con il corollario che,a prescindere dal momento in cui, nell'anno di riferimento, ha iniziol'occupazione (o detenzione), la denuncia deve essere presentata entro il20 gennaio dell'anno successivo, iniziando a decorrere da tale data, perNumero registro generale 7135/2022Numero sezionale 4212/2026Numero di raccolta generale 18637/2026Data pubblicazione 08/06/2026l'ente impositore, il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161,della legge 27 dicembre 2006, n. 296.Pertanto, in tema di TARSU, il tenore letterale della disposizione sull'obbligodi denuncia contenuta nell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, ,secondo cui la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comuneentro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione,impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia incorso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva:nel primo caso, il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, dellan. 296 del 2006, decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20gennaio dell'anno successivo.3.6. Nel caso di specie, secondo il giudice di secondo grado incombevasulla contribuente l’onere di dimostrare che la detenzione fosse iniziataprima dell’anno 2010, in quanto aveva inteso invocare la decadenza delpotere impositivo del Comune.3.7. Ed infatti, ove la detenzione fosse già in corso prima al 19.01.2010,il dies a quo deve essere individuato nel 20.01.2010; ove la detenzionefosse iniziata dopo il 20.01.2010, il dies a quo della decadenza deve essereindividuato nel 20.01.2011.3.8. Deve rilevarsi che, in tema di distribuzione dell’onere della provatra [OSCURATO:PERSONA] e contribuente, ove quest’ultimo contesti ilrispetto dei termini di decadenza per l’esercizio del potere impositivo, deveessere la prima a dimostrare di avere agito in presenza dei relativipresupposti, in quanto l’oggetto della prova afferisce ai fatti costitutividell’obbligazione tributaria (v. Cass. n. 7093/2003).3.9. La sentenza di appello, dunque, ha fondato le proprie considerazionisull’individuazione del dies a quo dei termini di decadenza sull’erroneaNumero registro generale 7135/2022Numero sezionale 4212/2026Numero di raccolta generale 18637/2026Data pubblicazione 08/06/2026applicazione delle norme in tema di distribuzione dell’onere della prova tracontribuente e [OSCURATO:PERSONA].4. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente eccepisce la violazionee falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 1, comma162, della l. n. 296 del 2006 in merito alla nullità dell’atto di accertamentoper carenza di motivazione relativamente alle annualità 2010/2011/2012.Secondo il contribuente, infatti, l’avviso era carente di una serie dipresupposti tali da lasciar consentire la comprensione dei meccanismi diquantificazione e applicazione del tributo richiesto.5. Il motivo è infondato.5.1. Il giudice di appello, nel sindacare la conformità della motivazioneal modello normativo, si è attenuto al principio, elaborato in più occasionidella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale è sufficiente che l’attoimpositivo contenga l'enunciazione dei criteri astratti, richiamati perrelationem, che permettano al contribuente, al di là della correttezza (sullaquale si seguito si dirà) di comprendere le modalità di individuazione deipresupposti dell’imposizione e di quantificazione del tributo e dei relativiaccessori.6. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione degliartt. 35, comma 3, del d.lgs. 546 del 1992, 112 prima parte e 277 comma1 del c.p.c. per parziale pronuncia alle domande poste dalle parti in causaper l'esatta determinazione del tributo, evidenziando come il giudice diappello non si sia pronunciato sulla rideterminazione delle aliquote oggettodella rettifica in melius effettuata dal Comune nel corso del giudizio,limitandosi ad accogliere l’appello senza operare la riduzione proposta dallostesso ente.7. Il motivo è fondato.Numero registro generale 7135/2022Numero sezionale 4212/2026Numero di raccolta generale 18637/2026Data pubblicazione 08/06/20267.1. Tra gli atti allegati al ricorso, è contenuto l’atto di appello proposto dalComune di Ragusa (allegato 5 al ricorso in cassazione).Orbene, a differenza di quanto esposto nella memoria del Comunepresentata nel giudizio di legittimità – nella quale si asserisce che laproposta di rideterminazione delle aliquote da applicare al caso di specieera oggetto di una richiesta subordinata – emerge chiaramente econclusioni dell’atto di impugnazione che l’ente locale ha ritenuto certol’errore di individuazione di parte delle aliquote e ha chiesto, oltreall’annullamento della sentenza della C.T.P., la rideterminazione del dovutoda parte del contribuente a titolo di TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012nella misura di euro 10.417,77, riducendo così l’importo dell’originarioavviso di accertamento.Il giudice di secondo grado, omettendo di valutare tale “ammissione” erichiesta favorevole al contribuente, non ha provveduto in conformità allarettifica operata dal Comune a favore del contribuente.8. In conclusione, il ricorso deve accolto limitatamente al primo e alterzo motivo, con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Cortedi Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia – Sezione Staccata di Catania,affinché, in diversa composizione, provveda ad un nuovo e motivato esamee proceda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo,cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte diGiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione Staccata diCatania, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoNumero registro generale 7135/2022Numero sezionale 4212/2026Numero di raccolta generale 18637/2026Data pubblicazione 08/06/2026esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.05.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18637/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris