CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 17071/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 14 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata, pronunciata il 9 dicembre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione nella forma attenuata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione allo scostamento dal minimo edittale per la pena inflitta all'imputato, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della misura media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; v. anche Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01); osservato che, in caso di doppia conforme, ai fini del controllo della congruità della motivazione le sentenze di primo e secondo grado si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile, nel caso di specie la Corte territoriale ha congruamente evidenziato come il giudice di primo grado avesse già valorizzato i precedenti penali dell'imputato per giustificare lo scostamento, seppur di poco, dal minimo edittale di pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]