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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 49689/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dalla Corte di Appello di Catanzaro il 16/5/2022 visti ali atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Con. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen.„ Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'i nammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione formulata dagli odierni ricorrenti nei confronti dei dottori Cosentino e Mellace, componenti del collegio della Corte di appello di Catanzaro investito della decisione in ordine al procedimento di prevenzione reale nel quale [OSCURATO:PERSONA] risulta proposto e [OSCURATO:PERSONA] terza interessata.

L'ordinanza impugnata ha ritenuto irricevibile l'istanza in ragione del mancato assolvimento dell'onere di produzione documentale imposto dall'art. 38 cod.proc.pen. e della conseguente impossibilità di valutare la tempestività e fondatezza della stessa.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto a firma del comune difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo:2.1. la violazione degli articoli 36 e 37 cod. proc. pen. in considerazione del pregresso esercizio in diverso procedimento di funzioni pregiudicanti la terzietà da parte del presidente e del giudice a latere della Sezione Misure di Prevenzione.

La difesa segnala che il Dott. [OSCURATO:PERSONA] e la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente Presidente e giudice a latere del collegio della Terza Sezione Penale della Corte d'Appello di Catanzaro investito del procedimento di prevenzione n. 25/2021, avente ad oggetto la confisca di alcuni beni di proprietà dei ricorrenti, hanno concorso a decidere il proc. n.57/2019bis Reg.

Esec. concernente gli stessi beni, disponendo la confisca allargata ex art. 240bis cod.pen. del fabbricato ubicato in Via degli Itali 102 e della porzione di terreno su cui insiste l'immobile.

Aggiunge che, alla luce dei principi fissati da Sez.

U. Lapelosa, è ammissibile la ricusazione del giudice della prevenzione che abbia in precedenza espresso in altro procedimento una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, come nella specie ac:caduto.

Quanto alla mancata allegazione dei documenti a sostegno della richiesta, i ricorrenti richiamano la giurisprudenza di legittimità secondo cui non è causa di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione la mancata allegazione degli atti del procedimento all'interno del quale la dichiarazione stessa è proposta, atti che il giudice procedente a seguito della dichiarazione di ricusazione avrebbe dovuto trasmettere alla Sezione della Corte deputata alla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le doglianze formulate sono manifestamente infondate.

La decisione impugnata, infatti, non appare censurabile laddove ha fondato il giudizio di inammissibilità sulla mancata allegazione alla dichiarazione della documentazione da cui desumere l'esistenza stessa della causa di ricusazione.

E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità il riconoscimento alla dichiarazione di ricusazione di un carattere rigorosamente formale sia per quanto attiene ai termini che alle modalità di presentazione e, dunque, anche con riguardo all'allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti (Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, Aloe, Rv. 277654; Sez. 6, n. 4856 del 21/10/2014, dep. 2015 ; Corrado, Rv. 262052), sicché la sanzione di inammissibilità, che l'art. 41, comma 1, cod. proc. pen. ricollega al mancato rispetto dell'art. 38, comma terzo, cod. proc. pen., si applica anche in conseguenza della mancata produzione dei documenti idonei a provare l'esistenza della causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l'esercizio di tale strumento processuale (in tal senso, Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Acri, Rv. 262324; n. 31028 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279797 e, da ultimo, Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino, Rv. 281682-03).

Deve, inoltre, escludersi la possibilità che la Corte territoriale di Catanzaro assumesse d'ufficio le informazioni o la documentazione necessaria ai sensi dell'art. 41, comma 3, cod. proc. pen., giacché l'esercizio di simile prerogativa presuppone il positivo scrutinio circa l'ammissibilità della dichiarazione del ricusante, nella specie precluso dalla mancata allegazione documentale (Sez. 5, n. 27977/21, Costanzino; n. 277654, Aloe, cit.; Sez. 6, n. 2949 del 16/12/2009, dep. 2010, Tomasello, Rv. 245809). 1.1 Né appare fondata l'obiezione difensiva circa l'impossibilità di addivenire alla declaratoria di inammissibilità nelle ipotesi di mancata allegazione degli atti del procedimento nel cui ambito la dichiarazione di ricusazione è stata proposta dal momento che l'interpretazione accreditata da Sez. 1 n. 42150 del 26/9/2012, Rosada, Rv 253811 è rimasta sostanzialmente isolata e unicamente evocata (Sez. 4, n. 38609 del 04/07/2017, Mangiameli, non massimata) in relazione a fattispecie in cui risultava che il ricusante aveva addotto a sostegno dell'istanza «atti specificamente indicati a verbale, dei quali era stato lo stesso giudice procedente a disporre la trasmissione alla Corte territoriale unitamente all'istanza stessa», circostanza non ravvisabile nel caso a giudizio.

Devesi, pertanto, in proposito ribadire che l'onere di allegazione fa capo al ricusante sicché deve essere quest'ultimo e non il giudice adito a selezionare gli atti ritenuti rilevanti ai fini della decisione (Sez. 6, n. 4856 del 21/10/2014, Corrado, cit.).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 2 dicem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dalla Corte di Appello di Catanzaro il 16/5/2022 visti ali atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Con. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen.„ Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'i nammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione formulata dagli odierni ricorrenti nei confronti dei dottori Cosentino e Mellace, componenti del collegio della Corte di appello di Catanzaro investito della decisione in ordine al procedimento di prevenzione reale nel quale [OSCURATO:PERSONA] risulta proposto e [OSCURATO:PERSONA] terza interessata. L'ordinanza impugnata ha ritenuto irricevibile l'istanza in ragione del mancato assolvimento dell'onere di produzione documentale imposto dall'art. 38 cod.proc.pen. e della conseguente impossibilità di valutare la tempestività e fondatezza della stessa. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto a firma del comune difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo:2.1. la violazione degli articoli 36 e 37 cod. proc. pen. in considerazione del pregresso esercizio in diverso procedimento di funzioni pregiudicanti la terzietà da parte del presidente e del giudice a latere della Sezione Misure di Prevenzione. La difesa segnala che il Dott. [OSCURATO:PERSONA] e la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente Presidente e giudice a latere del collegio della Terza Sezione Penale della Corte d'Appello di Catanzaro investito del procedimento di prevenzione n. 25/2021, avente ad oggetto la confisca di alcuni beni di proprietà dei ricorrenti, hanno concorso a decidere il proc. n.57/2019bis Reg. Esec. concernente gli stessi beni, disponendo la confisca allargata ex art. 240bis cod.pen. del fabbricato ubicato in Via degli Itali 102 e della porzione di terreno su cui insiste l'immobile. Aggiunge che, alla luce dei principi fissati da Sez. U. Lapelosa, è ammissibile la ricusazione del giudice della prevenzione che abbia in precedenza espresso in altro procedimento una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, come nella specie ac:caduto. Quanto alla mancata allegazione dei documenti a sostegno della richiesta, i ricorrenti richiamano la giurisprudenza di legittimità secondo cui non è causa di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione la mancata allegazione degli atti del procedimento all'interno del quale la dichiarazione stessa è proposta, atti che il giudice procedente a seguito della dichiarazione di ricusazione avrebbe dovuto trasmettere alla Sezione della Corte deputata alla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le doglianze formulate sono manifestamente infondate. La decisione impugnata, infatti, non appare censurabile laddove ha fondato il giudizio di inammissibilità sulla mancata allegazione alla dichiarazione della documentazione da cui desumere l'esistenza stessa della causa di ricusazione. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità il riconoscimento alla dichiarazione di ricusazione di un carattere rigorosamente formale sia per quanto attiene ai termini che alle modalità di presentazione e, dunque, anche con riguardo all'allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti (Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, Aloe, Rv. 277654; Sez. 6, n. 4856 del 21/10/2014, dep. 2015 ; Corrado, Rv. 262052), sicché la sanzione di inammissibilità, che l'art. 41, comma 1, cod. proc. pen. ricollega al mancato rispetto dell'art. 38, comma terzo, cod. proc. pen., si applica anche in conseguenza della mancata produzione dei documenti idonei a provare l'esistenza della causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l'esercizio di tale strumento processuale (in tal senso, Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Acri, Rv. 262324; n. 31028 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279797 e, da ultimo, Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino, Rv. 281682-03). Deve, inoltre, escludersi la possibilità che la Corte territoriale di Catanzaro assumesse d'ufficio le informazioni o la documentazione necessaria ai sensi dell'art. 41, comma 3, cod. proc. pen., giacché l'esercizio di simile prerogativa presuppone il positivo scrutinio circa l'ammissibilità della dichiarazione del ricusante, nella specie precluso dalla mancata allegazione documentale (Sez. 5, n. 27977/21, Costanzino; n. 277654, Aloe, cit.; Sez. 6, n. 2949 del 16/12/2009, dep. 2010, Tomasello, Rv. 245809). 1.1 Né appare fondata l'obiezione difensiva circa l'impossibilità di addivenire alla declaratoria di inammissibilità nelle ipotesi di mancata allegazione degli atti del procedimento nel cui ambito la dichiarazione di ricusazione è stata proposta dal momento che l'interpretazione accreditata da Sez. 1 n. 42150 del 26/9/2012, Rosada, Rv 253811 è rimasta sostanzialmente isolata e unicamente evocata (Sez. 4, n. 38609 del 04/07/2017, Mangiameli, non massimata) in relazione a fattispecie in cui risultava che il ricusante aveva addotto a sostegno dell'istanza «atti specificamente indicati a verbale, dei quali era stato lo stesso giudice procedente a disporre la trasmissione alla Corte territoriale unitamente all'istanza stessa», circostanza non ravvisabile nel caso a giudizio. Devesi, pertanto, in proposito ribadire che l'onere di allegazione fa capo al ricusante sicché deve essere quest'ultimo e non il giudice adito a selezionare gli atti ritenuti rilevanti ai fini della decisione (Sez. 6, n. 4856 del 21/10/2014, Corrado, cit.). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicem
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