CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15548/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40253/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo; Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che in punto di pena la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente escluso la possibilità di mitigare la pena - in ragione della negativa personalità dell'imputato desumibile dai gravi precedenti - e di concedere le circostanze attenuanti generiche, in relazione alle quali non sono emersi elementi positivi da poter valorizzare nel caso concreto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso