CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34932/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14383/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta- ta e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n.19; - intimata nel ricorso principale e opponente il diniego di definizione agevolata - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Si- cilia, sez. staccata di Catania, n.5094/18/2015 depositata il 10 di- cembre 2015, non notificata, nonché avverso provvedimento di dinie- go di definizione agevolata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 25 giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania, veniva accolto l'appello proposto dalla socie- tà [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell'agente della riscossione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e dell'Agenzia delle Entrate avverso la sen- tenza della [OSCURATO:PERSONA] di Catania n.9472/7/2014 che a sua volta aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto la cartella ex art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 emessa per il pagamento IRES e IRAP per il periodo di imposta 2006. 2. In particolare, la CTR riformava la decisione del giudice di prime cure, ritenendo a differenza di questi, che la cartella impugnata rien- trasse tra i pagamenti sospesi col provvedimento prefettizio adottato dal Prefetto di Catania in data 9 aprile 2008 ex art.20 comma 2 della I. n.44 del 1999, restando irrilevante il fatto che i pagamenti sospesi attenessero ad un debito per ravvedimento operoso o eventuale ra- teizzazione di un debito pregresso a differenza di quelli oggetto di controversia. 3. Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate per un unico motivo. La contribuente non svolge difese nel ricorso avverso la cartella di pagamento ma propone ricorso av- verso il diniego della definizione agevolata della controversia tributa- ria ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2 lett. b) e comma 3, del d.l. n.119 del 2018 per essere stato l'atto impugnato non condonabile in quanto atto di mera riscossione; avverso tale ricorso a diniego l'Agenzia ha depositato controricorso. L'agente della riscossione non ha svolto difese. 4. Il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso avverso il diniego di condono e, in subordine, il rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia da parte delle Sezioni Unite già investite della questione se la cartella di pa- gamento ex ad.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 sia atto suscettibile di definizione agevolata o meno. Successivamente l'Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di rin- vio della causa a nuovo ruolo. Considerato che: 5. Dev'essere preliminarmente esaminato il processo radicato in im- pugnazione del diniego di condono in quanto la decisione sulla defini- zione agevolata ha incidenza diretta e pregiudiziale sul processo di opposizione avverso la cartella di pagamento. 6. Al proposito, la Corte osserva che alla data della presente adunan- za 25 giugno 2021 è stata pubblicata la sentenza delle Sezioni unite n.18298/2021, a definizione dell'istanza di remissione cui fanno rife- rimento tanto la memoria dell'Agenzia quanto le conclusioni del P.G., diretta a comporre il contrasto giurisprudenziale sulla questione og- getto del diniego in disamina. Orbene le S.U. hanno così statuito: 9. Può, pertanto, darsi continuità al principio secondo il quale l'impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, come convertito, con modificazioni, dalla I. n. 136/2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del d. Igs. n. 546/1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva. 7. In applicazione di questo autorevole insegnamento e osservato che la presente fattispecie è esattamente in termini, dev'essere senz'altro accolto il ricorso in opposizione al diniego di condono, fondato dall'Amministrazione sul fatto che ha ad oggetto un atto di riscossio- ne ex art.36 bis del citato d.P.R. pacificamente unico atto con cui la pretesa è stata comunicata alla contribuente, attraverso una ratio de- cidendi non conforme al diritto vivente nei termini sopra indicati. 8. Quale ulteriore conseguenza del fatto che l'accesso al condono è stato inebitamente oggetto di diniego, va poi dichiarato estinto il giu- dizio nel processo avente ad oggetto la cartella di pagamento. Al proposito si rammenta che: «In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinun- ciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in I. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'e- sattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricor- re un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della deci- sione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.» (Cass. Sez. 6 - , Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607 - 01). Orbene, nel caso di specie in cui la contribuente è intimata nel giudi- zio relativo alla cartella, la società non ha offerto prova del pagamen- to integrale del debito rateizzato. D'altro canto, il modello in uso al contribuente per proporre utilmente la domanda di definizione agevo- lata richiede l'autoliquidazione di somme che devono essere versate o in un unica soluzione o nel numero massimo di rate previste dalla norma. 9. Non deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del conten- dere, ma l'estinzione del processo avente ad oggetto la cartella di pa- gamento, tenuto anche conto del fatto che si è consumato il potere di diniego del condono, in quanto sono scaduti i termini, decorsi al 31 luglio 2020, fissati dall'art. 6 comma 12 primo lemma del d.lgs. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 di- cembre 2018 n. 136, secondo il quale l'eventuale diniego della defini- zione va notificato entro la data summenzionata con le modalità pre- viste per la notificazione degli atti processuali, fatto di cui non vi è evidenza né allegazione nel caso di specie. Dal momento che il potere di diniego si è esaurito e che l'Agenzia non può più denegare il condono, se del caso, l'Amministrazione provve- derà con cartella di pagamento al recupero delle somme non versate dalla contribuente. 10. Le spese di lite sono compensate in ragione del consolidamento della giurisprudenza in materia successivamente al radicamento del giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte: accoglie il ricorso avverso il diniego di condono; dichiara estinto il processo avente ad oggetto la cartella di pagamen- to; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma il 25 giugno 2