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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23161/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 del GIP TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. del 27/10/2021 il G.U.P. del Tribunale di Imperia applicava a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dell'imputato e con il consenso del PM, con la diminuente del rito, la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 co. 4 D.P.R. 309/90, commesso in Ventimiglia il 28/5/2021, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, e con confisca dell'autovettura, del telefono e del da- naro in sequestro.

2. Ricorre lo Zergaoui, a mezzo del proprio difensore, deducendo i due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in quanto il giudice del patteggiamento avrebbe omesso chiaramente di pronunciar- si in ordine al necessario vincolo di pertinenzialità tra la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato (1455 euro) e lo specifico reato di detenzione a fini di cessione a terzi della sostanza posta in sequestro, pur essendo lo stesso assolu- tamente necessario per la confisca del profitto del reato, trattandosi di misura di sicurezza facoltativa.

Con il secondo motivo lamenta vizio motivazionale in quanto la senten- za impugnata non contiene alcuna motivazione in punto di congruità della pena concordata.

Chiede, pertanto, che questa Corte annulli la sentenza impugnata.

3. il P.G. presso questa Corte in data 18/3/2022 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e dichiararsi inam- missibile il ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata in relazione alla disposta confisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio sul punto al G.U.P. del Tribunale di Lecce.

Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile.

2. In punto di ammissibilità del ricorso va ricordato che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cas- sazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

Un. n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348).

E' stato peraltro sottolineato anche che, nel giudizio di cassazione, l'illega- lità della pena e della misura di sicurezza - e tale è la misura di sicurezza della confisca del denaro irrogata in una fattispecie quale quella della detenzione a fini di spaccio ex art. 73 co. 4 Dpr. 309/90- è rilevabile d'ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell'ipotesi di tardività del ricorso (così Sez. 6, n. 12531 del 16/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275884, in una fattispecie di annullamento della sentenza impugnata quanto alla confisca del denaro illegal- mente disposta, ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n.306, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309 e rispetto al quale detta misura non poteva trovare applicazione).

3. Quanto al secondo motivo di ricorso lo stesso è inammissibile in quanto a decorrere dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23.6.2017 n. 103, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applica- zione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richie- sta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Le proposte alle doglienze in punto di dosimetria della pena, peraltro assolu- tamente generiche, sono perciò inammissibili in quanto, come visto, l'ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ristretto ai soli casi di illegalità della pena.

E la pena irrogata nel caso in esame non è illegale.

Peraltro, sin dagli albori dell'istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stato ratifi- cato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) pro- spettare questioni e sollevare censure con riferimento all'entità della pena o alla motivazione sulla stessa che non sia illegale: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 dep. 2000, Verdi, Rv. 215467).

4. Quanto, invece, al primo motivo di ricorso e alla somma di 1455 euro di cui è stata disposta la confisca l'art. 240 cod. pen. prevede !a confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantag- gio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez.

Un. 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707).

È pertanto certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede.

Tuttavia, nel caso che ci occupa, è contestata una mera importazione o de- tenzione, a fini di spaccio, e non una cessione, anche pregressa, di sostanze stu- pefacenti ("reato di cui all'art. 73, comma 4, in relazione alla tabella II di cui all'art. 14, D.P.R. 309/90, per avere illegalmente importato o, comunque, ille- galmente detenuto, al fine di spaccio, kg. 25,338 netti di sostanza stupefacente del tipo hashish (suddivisa in n. 260 panetti), contenenti kg. 5,853 di THC, non- ché kg. 6,473 netti di sostanza stupefacente del tipo hashish (suddivisa in n. 682 ovuli), contenenti kg. 1,962 di THC, che occultava in un vano appositamente ri- cavato nella parte posteriore del veicolo marca Kia, mod.

Carens, tg. 1745GKP, di sua proprietà e da lui condotta, al momento dell'ingresso sul territorio nazio- nale dalla barriera autostradale di Ventimiglia.

Fatto commesso a Ventimiglia (IM), 11 28.5.2021".

Non è dato, dunque, comprendere su cosa si basi l'affermazione del provve- dimento impugnato, in relazione al danaro, per cui si tratterebbe di profitto del reato di detenzione illecita al fine di spaccio di sostanze stupefacenti (cfr. per precedenti analoghi, Sez. 4, n. 20423 del 27/4/2021, Ciminna, n.m. ; Sez. 4 n. 3971 del 12/1/2021, Mannolo, n. m.; Sez. 4, n. 40912 del 19/9/2016, Ka, Rv. 267900; Sez. 2, n. 41778 del 30/9/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247).

In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato ai sensi dell'art. 240 cod. pen. soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità tra lo stesso e l'attività illecita contestata, conseguendone che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di non contestate e precedenti cessioni di droga o siano destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204).

5. La motivazione del provvedimento impugnato in punto di confisca del da- naro, pur in presenza di un'ipotesi di reato riconducibile all'art. 73 co. 4 Dpr. 309/90, è dunque errata perché l'imputazione di vendita o di cessione di sostan- za stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato, è, infatti, del tutto estranea alla regiudicanda, che attiene ad una mera detenzione al fine di cessione.

Ne deriva che la somma rinvenuta nella di- sponibilità degli imputati, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di so- stanze stupefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione ma p0- trebbe costituirlo di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo.

Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non poteva pertanto essere confiscata ai sensi dell'art. 240 cod. pen. 6.

Tuttavia, in ipotesi come quella che ci occupa, va ricordato che le somme di denaro sono sottoponibili a confisca obbligatoria "per equivalente" ai sensi dell'ultima parte dell'art. 73 comma 7 bis DPR 309/90.

Dal 24 novembre 2016, infatti, con l'entrata in vigore del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/42/UE relativa al conge- lamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, tale norma, infatti prevede che: "7-bis.

Nel caso di condanna o di appli- cazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto".

7. In caso di condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1 Dpr. 309/90 è anche prevista come possibile la "confisca per sproporzione", o "allargata", di cui all'art. 240bis co. 1 cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall'art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 3061 -richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90, dall'art. 85 bis DPR 309/90.

L'art. 85 Dpr. 309/90, inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di co- dice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/20:L8, prevede, infatti, che: "1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240 bis del codice penale".

E l'articolo 240bis del codice penale, a sua volta, anch'esso inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 con decorrenza dal 6/04/2018 prevede che "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichia- rato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

In ogni ca- so il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul pre- supposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'e- vasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge".

8. Il giudice del rinvio, pertanto, sarà chiamato a valutare, e a darne conto in motivazione, se la somma di danaro in sequestro sia altrimenti confiscabile al- la luce delle norme richiamate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro e rinvia per nuovo giudizio sul punto all'Ufficio G.I.P. del Tri- bunale di Imperia, in diversa composizione.

Dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 del GIP TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. del 27/10/2021 il G.U.P. del Tribunale di Imperia applicava a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dell'imputato e con il consenso del PM, con la diminuente del rito, la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 co. 4 D.P.R. 309/90, commesso in Ventimiglia il 28/5/2021, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, e con confisca dell'autovettura, del telefono e del da- naro in sequestro. 2. Ricorre lo Zergaoui, a mezzo del proprio difensore, deducendo i due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in quanto il giudice del patteggiamento avrebbe omesso chiaramente di pronunciar- si in ordine al necessario vincolo di pertinenzialità tra la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato (1455 euro) e lo specifico reato di detenzione a fini di cessione a terzi della sostanza posta in sequestro, pur essendo lo stesso assolu- tamente necessario per la confisca del profitto del reato, trattandosi di misura di sicurezza facoltativa. Con il secondo motivo lamenta vizio motivazionale in quanto la senten- za impugnata non contiene alcuna motivazione in punto di congruità della pena concordata. Chiede, pertanto, che questa Corte annulli la sentenza impugnata. 3. il P.G. presso questa Corte in data 18/3/2022 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e dichiararsi inam- missibile il ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata in relazione alla disposta confisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio sul punto al G.U.P. del Tribunale di Lecce. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile. 2. In punto di ammissibilità del ricorso va ricordato che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cas- sazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348). E' stato peraltro sottolineato anche che, nel giudizio di cassazione, l'illega- lità della pena e della misura di sicurezza - e tale è la misura di sicurezza della confisca del denaro irrogata in una fattispecie quale quella della detenzione a fini di spaccio ex art. 73 co. 4 Dpr. 309/90- è rilevabile d'ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell'ipotesi di tardività del ricorso (così Sez. 6, n. 12531 del 16/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275884, in una fattispecie di annullamento della sentenza impugnata quanto alla confisca del denaro illegal- mente disposta, ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n.306, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309 e rispetto al quale detta misura non poteva trovare applicazione). 3. Quanto al secondo motivo di ricorso lo stesso è inammissibile in quanto a decorrere dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23.6.2017 n. 103, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applica- zione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richie- sta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Le proposte alle doglienze in punto di dosimetria della pena, peraltro assolu- tamente generiche, sono perciò inammissibili in quanto, come visto, l'ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ristretto ai soli casi di illegalità della pena. E la pena irrogata nel caso in esame non è illegale. Peraltro, sin dagli albori dell'istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stato ratifi- cato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) pro- spettare questioni e sollevare censure con riferimento all'entità della pena o alla motivazione sulla stessa che non sia illegale: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 dep. 2000, Verdi, Rv. 215467). 4. Quanto, invece, al primo motivo di ricorso e alla somma di 1455 euro di cui è stata disposta la confisca l'art. 240 cod. pen. prevede !a confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantag- gio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. Un. 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707). È pertanto certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Tuttavia, nel caso che ci occupa, è contestata una mera importazione o de- tenzione, a fini di spaccio, e non una cessione, anche pregressa, di sostanze stu- pefacenti ("reato di cui all'art. 73, comma 4, in relazione alla tabella II di cui all'art. 14, D.P.R. 309/90, per avere illegalmente importato o, comunque, ille- galmente detenuto, al fine di spaccio, kg. 25,338 netti di sostanza stupefacente del tipo hashish (suddivisa in n. 260 panetti), contenenti kg. 5,853 di THC, non- ché kg. 6,473 netti di sostanza stupefacente del tipo hashish (suddivisa in n. 682 ovuli), contenenti kg. 1,962 di THC, che occultava in un vano appositamente ri- cavato nella parte posteriore del veicolo marca Kia, mod. Carens, tg. 1745GKP, di sua proprietà e da lui condotta, al momento dell'ingresso sul territorio nazio- nale dalla barriera autostradale di Ventimiglia. Fatto commesso a Ventimiglia (IM), 11 28.5.2021". Non è dato, dunque, comprendere su cosa si basi l'affermazione del provve- dimento impugnato, in relazione al danaro, per cui si tratterebbe di profitto del reato di detenzione illecita al fine di spaccio di sostanze stupefacenti (cfr. per precedenti analoghi, Sez. 4, n. 20423 del 27/4/2021, Ciminna, n.m. ; Sez. 4 n. 3971 del 12/1/2021, Mannolo, n. m.; Sez. 4, n. 40912 del 19/9/2016, Ka, Rv. 267900; Sez. 2, n. 41778 del 30/9/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247). In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato ai sensi dell'art. 240 cod. pen. soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità tra lo stesso e l'attività illecita contestata, conseguendone che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di non contestate e precedenti cessioni di droga o siano destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204). 5. La motivazione del provvedimento impugnato in punto di confisca del da- naro, pur in presenza di un'ipotesi di reato riconducibile all'art. 73 co. 4 Dpr. 309/90, è dunque errata perché l'imputazione di vendita o di cessione di sostan- za stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato, è, infatti, del tutto estranea alla regiudicanda, che attiene ad una mera detenzione al fine di cessione. Ne deriva che la somma rinvenuta nella di- sponibilità degli imputati, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di so- stanze stupefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione ma p0- trebbe costituirlo di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo. Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non poteva pertanto essere confiscata ai sensi dell'art. 240 cod. pen. 6. Tuttavia, in ipotesi come quella che ci occupa, va ricordato che le somme di denaro sono sottoponibili a confisca obbligatoria "per equivalente" ai sensi dell'ultima parte dell'art. 73 comma 7 bis DPR 309/90. Dal 24 novembre 2016, infatti, con l'entrata in vigore del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/42/UE relativa al conge- lamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, tale norma, infatti prevede che: "7-bis. Nel caso di condanna o di appli- cazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto". 7. In caso di condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1 Dpr. 309/90 è anche prevista come possibile la "confisca per sproporzione", o "allargata", di cui all'art. 240bis co. 1 cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall'art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 3061 -richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90, dall'art. 85 bis DPR 309/90. L'art. 85 Dpr. 309/90, inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di co- dice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/20:L8, prevede, infatti, che: "1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240 bis del codice penale". E l'articolo 240bis del codice penale, a sua volta, anch'esso inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 con decorrenza dal 6/04/2018 prevede che "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichia- rato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni ca- so il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul pre- supposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'e- vasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge". 8. Il giudice del rinvio, pertanto, sarà chiamato a valutare, e a darne conto in motivazione, se la somma di danaro in sequestro sia altrimenti confiscabile al- la luce delle norme richiamate. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro e rinvia per nuovo giudizio sul punto all'Ufficio G.I.P. del Tri- bunale di Imperia, in diversa composizione. Dichiara inammissibile
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